Corte di giustizia, Sentenza C-369/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018. — Shajin Ahmed contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 17 – Esclusione dallo status di protezione sussidiaria – Cause – Condanna per un reato grave – Determinazione della gravità sulla base della pena prevista ai sensi del diritto nazionale – Ammissibilità – Necessità di una valutazione individuale. — Causa C-369/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, ai fini dell’esclusione dalla protezione sussidiaria, non è sufficiente un criterio automatico fondato sulla sola gravità astratta del reato desunta dalla pena edittale prevista dal diritto nazionale. La valutazione deve essere concreta e individualizzata, in coerenza con la funzione eccezionale della clausola di esclusione e con l’obiettivo di armonizzazione della direttiva 2011/95/UE. La decisione è rilevante per gli operatori perché esclude approcci nazionali puramente tipizzati e impone un esame caso per caso.
Esclusione dalla protezione sussidiaria per "reato grave": il solo parametro della pena prevista dal diritto nazionale non basta, occorre una valutazione individuale di tutte le circostanze del caso.
La questione giuridica
Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE consenta che la qualifica di "reato grave", idonea a escludere dalla protezione sussidiaria, sia determinata esclusivamente in base alla pena prevista per quel reato nel diritto nazionale, senza un esame individuale delle circostanze del caso.
Principio di diritto
L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE osta a una normativa nazionale che faccia discendere automaticamente l’esclusione dalla protezione sussidiaria dalla sola pena prevista per il reato secondo il diritto interno. La nozione di "reato grave" richiede invece che l’autorità o il giudice nazionale compia, in ogni caso concreto, una valutazione individuale e completa di tutte le circostanze rilevanti per accertare se il fatto commesso integri un motivo di esclusione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 78 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 14, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2011/95/UE
- Convenzione di Ginevra del 1951
- Articolo 1, sezione F, lettera b), Convenzione di Ginevra
Esclusione dalla protezione sussidiaria per reato grave
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice ungherese in materia di asilo e protezione sussidiaria. Il nodo interpretativo è l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, relativo all’esclusione dalla protezione sussidiaria per chi abbia commesso un "reato grave".
Fatti e procedimento principale
Il sig. Shajin Ahmed, cittadino afgano, aveva ottenuto in passato lo status di rifugiato in Ungheria. In seguito, a causa di condanne penali definitive per tentato omicidio e tentata estorsione, l’Ufficio ungherese per l’immigrazione e l’asilo ha revocato lo status di rifugiato e, successivamente, ha respinto anche una nuova domanda di protezione internazionale, negando in particolare la protezione sussidiaria.
Secondo l’amministrazione, il richiedente era escluso dalla protezione sussidiaria perché aveva commesso un reato punito dal diritto ungherese con pena detentiva di cinque o più anni. Il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità di tale automatismo con il diritto dell’Unione.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale ha chiesto se la nozione di "reato grave" di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE consenta di basarsi unicamente sulla pena prevista per il reato nel diritto interno, senza considerare le circostanze del caso concreto.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 78 TFUE, che impone una politica comune in materia di asilo e protezione sussidiaria conforme alla Convenzione di Ginevra;
- la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 2, 12, 14 e 17;
- la Convenzione di Ginevra del 1951, in particolare l’articolo 1, sezione F, lettera b).
La Corte sottolinea inoltre che la direttiva 2011/95/UE mira ad applicare criteri comuni e a costruire uno status uniforme per i beneficiari di protezione internazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la nozione di "reato grave" non è definita dalla direttiva e non rinvia espressamente al diritto nazionale. In simili casi, i termini del diritto dell’Unione devono ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme.
La Corte rileva che la protezione sussidiaria è complementare rispetto allo status di rifugiato, ma le cause di esclusione previste dall’articolo 17 della direttiva sono analoghe, per struttura e finalità, a quelle dell’articolo 12, paragrafo 2, relativo ai rifugiati. Da qui deriva che l’esclusione deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di eccezione alla regola generale del riconoscimento della protezione.
Richiamando la giurisprudenza sulla clausola di esclusione dallo status di rifugiato, in particolare la sentenza B e D, la Corte afferma che una decisione di esclusione richiede sempre un esame completo delle circostanze del caso individuale e non può essere automatica. Tale esigenza vale anche per la protezione sussidiaria.
La pena prevista dal diritto nazionale può certamente costituire un elemento importante per valutare la gravità del reato, ma non può essere l’unico criterio. Un sistema che qualifichi automaticamente come "grave" qualunque reato punibile con almeno cinque anni di reclusione non consente di distinguere tra fatti di gravità diversa e non permette di considerare tutte le circostanze pertinenti del caso concreto.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE osta a una normativa nazionale che faccia dipendere l’esclusione dalla protezione sussidiaria dalla sola pena prevista per il reato secondo il diritto interno. L’autorità o il giudice nazionale deve invece valutare, caso per caso, la gravità dell’illecito alla luce di tutte le circostanze rilevanti.
Principio affermato
La pronuncia stabilisce che l’esclusione dalla protezione sussidiaria per "reato grave" non può operare in modo automatico sulla base della sola cornice edittale prevista dal diritto nazionale, ma richiede una valutazione individualizzata, completa e concreta della condotta e del contesto in cui è stata commessa.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli avvocati e i consulenti che assistono richiedenti protezione internazionale, la sentenza è significativa perché:
- impedisce che la mera qualificazione astratta del reato nel diritto interno determini da sola l’esclusione;
- valorizza il controllo giurisdizionale sulla decisione amministrativa;
- impone di verificare elementi quali natura del fatto, conseguenze prodotte, circostanze soggettive e oggettive, e non solo la pena edittale.
Per le amministrazioni nazionali, la decisione richiede un approccio motivazionale specifico e non stereotipato, coerente con l’interpretazione autonoma del diritto dell’Unione.
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