Sentenza n. 1981/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 9/9/2025, notificata il successivo 11/9/2025, con la quale è stata ordinata la demolizione della piscina interrata insistente sul fondo distinto in catasto al foglio 34, particella 666, nel Comune di -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una piscina interrata priva di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione sostenendo, anzitutto, che la piscina, per dimensioni, caratteristiche e funzione accessoria rispetto all'edificio principale, dovesse essere qualificata come pertinenza urbanistica e non richiedesse il permesso di costruire. Ha dedotto che la diagonale della vasca fosse inferiore al parametro di 12,50 metri indicato da taluni orientamenti giurisprudenziali per distinguere una piscina destinata al nuoto da una struttura meramente ludica, e che il volume della vasca fosse inferiore al 20% del volume dell'edificio principale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001. Ha inoltre sostenuto che, in assenza di permesso di costruire, sarebbe stata al più applicabile una sanzione pecuniaria e non la demolizione, nonché lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha contestato la natura pertinenziale della piscina, evidenziandone la struttura in muratura, le dimensioni, il volume, la stabile integrazione nel lotto, l'area pavimentata adibita a solarium, la recinzione e il bordo rialzato, oltre all'assenza di prova del volume dell'edificio principale. Ha sostenuto che l'opera costituisse una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, e che l'ordinanza repressiva fosse atto vincolato e doveroso. Il ricorrente ha anche richiamato una successiva istanza di sanatoria, ma il Comune ne ha contestato la riferibilità alla particella interessata dalla piscina.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la qualificazione urbanistico-edilizia di una piscina deve essere effettuata caso per caso, considerando dimensioni, caratteristiche costruttive, funzione, accessorietà e impatto sul territorio, senza applicare formule astratte o soglie automaticamente decisive. Nel caso concreto, la piscina, lunga 8,88 metri, larga 4,33 metri, con profondità variabile da 1,30 a 2,31 metri, volume di circa 58 metri cubi, struttura in muratura, rivestimento in piastrelle, blocchi di tufo e cordolo in calcestruzzo, presentava autonoma rilevanza urbanistica, creava nuovo volume e determinava una trasformazione permanente del suolo. Non poteva quindi essere considerata pertinenza urbanistica, ma nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Il profilo funzionale relativo all'eventuale destinazione al nuoto amatoriale è stato ritenuto secondario rispetto all'obiettiva trasformazione territoriale; inoltre, non esiste una misura minima legalmente prescritta per qualificare una piscina come pertinenza e i parametri elaborati dalla giurisprudenza non sono vincolanti. Anche l'eventuale rispetto della soglia volumetrica del 20% non sarebbe stato sufficiente a dimostrare la natura pertinenziale, costituendo, al più, un requisito necessario ma non sufficiente; nel caso concreto, peraltro, il dato relativo al volume dell'edificio principale non era stato provato. L'istanza di sanatoria è stata ritenuta irrilevante, non risultando riferita alla particella sulla quale insisteva la piscina. È stata respinta anche la censura procedimentale: l'ordinanza di demolizione, quale atto vincolato e dovuto fondato sull'accertamento oggettivo dell'abuso, non è illegittima per omessa comunicazione di avvio quando non siano prospettati apporti partecipativi concretamente idonei a modificare l'esito, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 380/2001
La piscina, per dimensioni, caratteristiche costruttive, autonomia e impatto territoriale, è stata qualificata come intervento di nuova costruzione, produttivo di nuovo volume e di trasformazione permanente del suolo.
art. 3, comma 1, lett. e.6) d.P.R. 380/2001
Il limite del 20% del volume dell'edificio principale, anche ove rispettato, è requisito necessario ma non sufficiente per attribuire a un manufatto natura pertinenziale; l'autonomia strutturale e funzionale può comunque escludere tale natura.
art. 21-octies l. 241/1990
l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, ove non risultino in concreto apporti partecipativi idonei a modificare l'esito del procedimento
La mancata comunicazione di avvio non invalida l'ordinanza di demolizione quando il procedimento repressivo è vincolato e il privato non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto dell'atto.
art. 4, comma 3, legge regionale n. 16/2016
La piscina esaminata non è stata ricondotta agli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti dalla disposizione, essendo stata qualificata come nuova costruzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La qualificazione urbanistico-edilizia di una piscina deve essere compiuta caso per caso, considerando congiuntamente dimensioni, caratteristiche costruttive, struttura, funzione, accessorietà rispetto all'edificio principale e impatto sul territorio; non sono ammissibili qualificazioni fondate su formule astratte o su soglie automaticamente decisive.
- Una piscina interrata realizzata con opere edilizie stabili, dotata di consistenza e autonomia strutturale e idonea a creare nuovo volume e una trasformazione permanente del suolo, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e non mera pertinenza urbanistica.
- L'eventuale destinazione della piscina al semplice svago o al nuoto amatoriale è recessiva rispetto alla trasformazione territoriale oggettivamente prodotta; non esiste una misura minima legalmente prescritta che determini automaticamente la natura pertinenziale della vasca.
- Il rispetto del limite volumetrico previsto per le pertinenze urbanistiche costituisce, anche ove dimostrato, un requisito necessario ma non sufficiente: la natura pertinenziale può essere esclusa quando il manufatto presenti autonomia funzionale o strutturale e un autonomo impatto urbanistico.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando questa costituisca atto vincolato e dovuto di repressione di un abuso edilizio e non siano indicati apporti partecipativi concretamente idonei a modificarne il contenuto.
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