Cassazione Penale, Sentenza n. 24261/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di coltivazione di stupefacenti ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. Deduce (1) che la coltivazione era penalmente irrilevante e destinata a uso personale, non essendovi indici di immissione nel mercato (contestando la valutazione quantitativa e probatoria dei giudici); (2) violazione e carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., per omessa valutazione dell'elemento soggettivo, della personalità del reo e delle condizioni economiche; (3) vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ritenuta vicina al massimo edittale senza valutazione puntuale delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la valutazione del numero e della dimensione delle piante (50 alte due metri e 10 alte un metro), nonché la stima della produzione (circa 765 dosi), in linea con la giurisprudenza che esclude la rilevanza penale solo per coltivazioni domesticamente limitate, rudimentali e con modesto quantitativo ricavabile. Le censure sulle attenuanti generiche sono state ritenute generiche e non sufficientemente specificate, quindi inammissibili. Sulla pena la Corte ha osservato che essendo stata inflitta una pena sotto il medio edittale non era necessaria motivazione analitica aggiuntiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, dell'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (in via equitativa), ritenendo però assente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
Norma che punisce la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'entità e la capacità produttiva delle piante rinvenute siano compatibili con la configurazione del reato e non con una coltivazione limitata all'uso personale.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Comma richiamato dal ricorso per dedurre vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure inconferenti o generiche e quindi non idonee a fondare il ricorso.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato dal ricorrente in connessione con le critiche sulla valutazione probatoria; la Corte non ha ritenuto che vi sia stato un vizio nella valutazione degli elementi probatori rispetto all'interesse ad imputare finalità di spaccio.
Codice penale, art. 131-bis
Norma sulle circostanze attenuanti equivalenti e sulle condizioni per la loro valutazione; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato né specificato in modo idoneo gli elementi personali e soggettivi che avrebbero giustificato l'applicazione dell'istituto, per cui la censura è inammissibile.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la pena applicata, essendo sotto il mezzo edittale, sia congrua e non richieda motivazione dettagliata poiché il richiamo al criterio di adeguatezza incorpora gli elementi di cui all'art. 133.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese a carico della parte che propone il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'irrogazione della somma in favore della Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato che il ricorso non era stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 12348/2019 e altre richiamate)
Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 16/04/2020) Rv. 278624-01
Nel richiamare precedenti, la Corte ha applicato il principio secondo cui la coltivazione è penalmente irrilevante solo se emerge chiaramente ed ineluttabilmente la destinazione esclusiva ad uso personale (coltivazione domestica, tecniche rudimentali, scarso numero di piante e modesto prodotto), situazione opposta al caso di specie.
Massime di principio
- La rilevanza penale della coltivazione di sostanze stupefacenti dipende non solo dalla presenza di piante, ma dalla loro quantità, dimensione e capacità produttiva: numerose piante di grande dimensione e stima significativa della produzione favoriscono la qualificazione come attività idonea all'immissione nello spaccio.
- La semplice asserzione generica dell'esistenza di attenuanti generiche non è sufficiente in sede di impugnazione: il ricorrente deve specificare e documentare gli elementi concreti (condizioni personali, familiari, motivi, carattere) su cui si fonda la richiesta di attenuazione.
- Quando il giudice infligge una pena al di sotto della media edittale, la motivazione può essere meno analitica, poiché il criterio di adeguatezza della pena incorpora implicitamente gli elementi valutativi di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia, le censure sulle determinazioni della pena devono essere specifiche per essere ammesse in Cassazione.
- In Cassazione i motivi di impugnazione devono essere formulati con chiarezza e specificità: censure vaghe o basate su argomentazioni generiche vengono ritenute inammissibili.
- Chi intende contestare la qualificazione tra uso personale e finalità di spaccio dovrebbe focalizzarsi su elementi oggettivi quali numero di piante, tecniche di coltivazione, strumenti per il confezionamento, disponibilità di sostanze già pronte per la vendita, e ogni indice di collegamento con il mercato illecito.
- Presentare ricorso privo di specificità può comportare non solo l'inammissibilità ma anche l'onere delle spese e, in alcuni casi, il versamento alla Cassa delle Ammende se previsto e ritenuto opportuno dal giudice.
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