Sentenza del 05/09/2022 n. 26009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del provvedimento di diniego del condono presentato ai sensi della L. n. 289/2002, art. 9, comma 10, relativo al recupero dell'IVA portata a credito con fattura emessa da Mias s.r.l.; la ricorrente sosteneva la regolarità formale della domanda di condono, l'immodificabilità della dichiarazione e la impossibilità per l'amministrazione di disconoscere gli effetti non penali del condono, oltre alla decadenza dell'amministrazione per mancata notifica del provvedimento di diniego; l'amministrazione invece ha motivato il diniego con l'inserimento della società in un gruppo fraudolento che ha posto in essere operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che la disciplina del condono di cui all'art. 9 della L. n. 289/2002 non produce effetti favorevoli quando l'oggetto è l'IVA, perché va disapplicata in conformità al diritto comunitario (Corte di Giustizia C-132/06 e giurisprudenza nazionale). Perciò l'annunciata regolarità formale della domanda non impedisce il recupero dell'IVA indebitamente portata a credito. La Corte ha inoltre stabilito che non sussiste un obbligo normativo di notificare un provvedimento motivato di diniego entro un termine tale da far nascere una decadenza dell'amministrazione: in caso di inefficacia del condono il potere impositivo resurge e l'amministrazione può esercitarlo senza previo atto formale di rigetto; il contribuente è comunque tutelato potendo valere in giudizio le eccezioni relative al provvedimento presupposto. Quanto ai profili di motivazione e prova del diniego, la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente valutato gli elementi probatori e le presunzioni relative all'attività fraudolenta del gruppo, con conseguente esclusione dell'applicabilità del condono. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
L. n. 289/2002
La disciplina del condono prevista da questa norma non può essere applicata quando l'oggetto riguarda l'IVA, perché contraria al diritto comunitario; pertanto gli effetti favorevoli del condono non operano nel caso di credito IVA indebitamente portato in deduzione.
Direttiva CEE n. 77/388
La previsione nazionale che determini una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili è incompatibile con gli obblighi derivanti da tali articoli del diritto comunitario; la disapplicazione della norma nazionale è imposta per rispettare il diritto dell'Unione.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
C-132/06, sentenza 17 luglio 2008 (Commissione CE c. Italia)
La sentenza conferma che un condono che prevede rinuncia generale e indiscriminata agli accertamenti IVA è incompatibile con il diritto comunitario; tale principio giustifica la disapplicazione dell'art. 9 L. n. 289/2002 quando riguarda l'IVA.
D.Lgs. n. 546/1992
art. 19, comma 3, ultimo periodo
Il contribuente rimane tutelato anche se non è stato notificato un provvedimento presupposto: può proporre impugnazione dell'atto impositivo e dedurre tutte le censure relative al provvedimento non notificato.
Codice di procedura civile
La Corte ha corretto la motivazione del giudice di merito ai sensi dell'art. 384, intervenendo sulla motivazione ma confermando il risultato di diritto.
Massime di principio
- Se il condono fiscale previsto dalla L. n. 289/2002 riguarda crediti o operazioni IVA, la norma nazionale va disapplicata in conformità al diritto dell'Unione: l'Amministrazione può recuperare l'IVA anche dopo la presentazione della domanda di condono.
- L'assenza di notifica formale di un provvedimento di diniego del condono non determina automaticamente la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo: il potere impositivo 'resurge' e può essere esercitato nei termini previsti per l'accertamento.
- Il contribuente che eccepisce difetti di motivazione o di prova deve riproporre tali censure in sede di appello e fornire elementi probatori: i giudici di merito possono valutare e ritenere decisivi elementi presuntivi relativi a frodi organizzate.
- La regolarità formale della domanda di condono non rende immutabili i fatti sostanziali rilevanti ai fini IVA: se l'operazione è oggettivamente inesistente l'IVA portata a credito può essere recuperata.
- In presenza di fatti che configurano un disegno fraudolento strutturato (gruppi societari, operazioni tra soggetti collegati), il giudice può ritenere legittimo il diniego del condono e confermare l'accertamento basato su presunzioni e prove indiziarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 set 2022Sentenza del 05/09/2022 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 set 2022Sentenza del 05/09/2022 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 set 2022Sentenza del 05/09/2022 n. 5960 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 set 2022Sentenza del 05/09/2022 n. 26005 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 set 2022Sentenza del 05/09/2022 n. 26006 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 set 2022Sentenza del 05/09/2022 n. 26007 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →