Sentenza n. 4425/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli accessori. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sostenendo che il beneficio spettasse anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina, assumendo una disparità di trattamento rispetto alle categorie beneficiarie e la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi, oltre che al personale della Polizia di Stato, anche al personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, tra cui la Guardia di finanza. Il secondo comma estende infatti il beneficio al personale che chieda il collocamento a riposo purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di quiescenza non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo superamento non è assistito da una specifica decadenza; pertanto non può essere utilizzato per negare il beneficio. Il giudice ha inoltre richiamato l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia ad ordinamento militare. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante e comunque genericamente prospettata; il TAR ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato secondo cui non è possibile attribuire alla disposizione un contenuto contrario al suo espresso tenore per esigenze di sostenibilità finanziaria. È stato dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali e imposto all’INPS di procedere alla rideterminazione. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... ai fini ... della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e, in forza del secondo comma, al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21 legge n. 232/1990
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Richiamato, unitamente all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, quale fondamento del riconoscimento dei soli interessi legali, senza rivalutazione monetaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, compresa la Guardia di finanza.
- Il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio, in assenza di una qualificazione legislativa in tal senso o di una espressa previsione di decadenza; il suo superamento non può quindi comportare la perdita del beneficio.
- L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
- Quando il diritto alla prestazione previdenziale deriva da un’espressa previsione legislativa, esigenze di sostenibilità finanziaria non consentono all’interprete di attribuire alla disposizione un significato contrario al suo tenore normativo.
- Sulle somme riconosciute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
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