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Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Questore della Provincia di Lecce, Cat. -OMISSIS- Div. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 12.11.2025, notificato in data 13.11.2025, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- del 10.08.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. -OMISSIS- dell’11.09.2025 di avvio del procedimento e la nota di riscontro prot. n. -OMISSIS- del 27.11.2025, con cui ha apposto il diniego all’istanza di annullamento in autotutela presentata in data 24.11.2025.

Giustizia amministrativa202600145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Lecce di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché gli atti presupposti e il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto questorile con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia. Sono stati altresì contestati, ove occorrenti, l'avvio del procedimento e il successivo diniego dell'istanza di annullamento in autotutela. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha dedotto censure non accolte incentrate sull'illegittimità della revoca, sulla valutazione delle vicende giudiziarie e delle segnalazioni di reato a suo carico, sulla motivazione del provvedimento e sul mancato o non adeguato apprezzamento delle osservazioni presentate in sede procedimentale.

La decisione

Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che, per negare il rinnovo o revocare una licenza di porto di fucile per uso caccia o sportivo, non è necessario un abuso oggettivo e accertato delle armi: è sufficiente che gli elementi conoscitivi acquisiti dall'amministrazione, anche assistiti da meri elementi di fumus, non consentano di ritenere il soggetto pienamente affidabile quanto al loro corretto utilizzo. La motivazione del provvedimento non deve contenere una particolare ostensione dell'apparato giustificativo, in ragione dell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza; il sindacato giurisdizionale deve verificare soltanto che le valutazioni non siano irrazionali o arbitrarie. Nel caso concreto, la pluralità delle vicende giudiziarie e delle segnalazioni relative a fattispecie di reato, tra cui abuso d'ufficio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, calunnia, falsità ideologica, rifiuto e omissione di atti d'ufficio, maltrattamenti in famiglia e, più recentemente, associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e peculato, è stata ritenuta obiettivamente idonea a fondare, secondo un giudizio probabilistico, l'assenza di un ragionevole affidamento sul non abuso delle armi, indipendentemente dall'effettiva responsabilità penale del ricorrente. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione, considerando che le osservazioni dell'interessato erano state esaminate e disattese, senza necessità di una loro analitica confutazione. Quanto al periculum in mora, l'interesse del ricorrente all'esercizio dell'attività venatoria o sportiva è stato ritenuto recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico alla sicurezza e all'affidabilità nel corretto uso delle armi. L'istanza cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, valutata dal TAR nella camera di consiglio sulla base del fumus e del periculum.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini del diniego del rinnovo o della revoca della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo, non è necessario dimostrare un abuso oggettivo e accertato delle armi; è sufficiente che gli elementi conoscitivi acquisiti dall'amministrazione, anche di natura meramente indiziaria o probabilistica, non assicurino la piena affidabilità del titolare circa il loro corretto utilizzo.
  • Nella materia delle licenze di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità preventiva volta a tutelare la sicurezza pubblica; il sindacato del giudice amministrativo si limita a verificare l'esistenza di elementi idonei a escludere l'irrazionalità o l'arbitrarietà della valutazione amministrativa.
  • La revoca o il diniego della licenza di porto d'armi può fondarsi su una pluralità di vicende giudiziarie e segnalazioni di reato, anche senza che sia intervenuto un definitivo accertamento della responsabilità penale, quando tali elementi siano obiettivamente idonei a compromettere il ragionevole affidamento sull'uso corretto delle armi.
  • Nell'ambito di un provvedimento inibitorio relativo al porto d'armi, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica quando l'atto esponga gli elementi rilevanti e dia conto dell'esame delle osservazioni dell'interessato; non occorre la confutazione puntuale di ciascuna osservazione.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse privato all'esercizio dell'attività venatoria o sportiva è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela della sicurezza collettiva e all'affidabilità nel corretto uso delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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