Cassazione Civile, Ordinanza n. 00439/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui l’Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi e disconosciuto costi ritenuti indeducibili. In primo grado la CTP di Viterbo aveva accolto solo in parte il ricorso: aveva confermato il recupero dei maggiori ricavi e annullato il rilievo sui costi. In appello l’Agenzia aveva ottenuto riforma integrale davanti alla CTR del Lazio, che aveva: 1) ritenuto non provata l’effettività del costo del marmo peperino, escludendo che valesse il principio di continuità delle rimanenze; 2) qualificato come ultrapetizione l’annullamento del rilievo sulle spese di pubblicità relative alla fattura SSD Alba Canino; 3) ritenuto corretta l’imputazione, per 11/12 all’anno successivo, dei costi per la presenza pubblicitaria negli elenchi "Pagine Bianche", in base al criterio di correlazione costi-ricavi e alla distribuzione degli elenchi tra dicembre 2006 e gennaio 2007. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 92, comma 7, e 110, comma 8, TUIR, oltre che degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il valore iniziale delle rimanenze non potesse essere contestato se corrispondente al valore finale dell’esercizio precedente; violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il ricorso introduttivo avrebbe contestato anche il rilievo sulla fattura SSD Alba Canino; violazione degli artt. 108 e 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., perché il costo pubblicitario doveva imputarsi al 2006, momento di perfezionamento della prestazione di inserimento negli elenchi, e non al periodo di distribuzione degli stessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo e il terzo. Ha affermato che la contestazione di una posta passiva in un determinato esercizio non impone all’Amministrazione di rettificare anche la posta dell’esercizio precedente, poiché ciascun periodo d’imposta è autonomo e la decadenza va valutata con riferimento all’anno oggetto di accertamento. Ha poi rilevato che la CTR aveva errato nel qualificare come ultrapetizione il capo relativo alla fattura SSD Alba Canino, poiché quel rilievo era stato effettivamente contestato nel ricorso introduttivo; la decisione della CTR integrava quindi un’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta. Infine, ha ritenuto errata l’imputazione al 2007 dei costi per l’inserimento pubblicitario nei Pagine Bianche, perché i costi per prestazioni di servizio vanno imputati all’esercizio in cui la prestazione è ultimata; nel caso concreto la prestazione era stata perfezionata nel dicembre 2006, sicché il costo era di competenza del 2006. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 92, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
Il principio di continuità delle rimanenze va coordinato con l’autonomia di ciascun periodo d’imposta; l’Amministrazione può contestare la posta passiva del singolo esercizio senza dover rettificare automaticamente il precedente.
art. 110, comma 8, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina fiscale delle rimanenze e dei costi, ma il primo motivo è stato rigettato.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio; nel caso dei costi non risultavano prodotte le fatture di acquisto del marmo, mentre per i servizi pubblicitari la questione della prova e dell’imputazione temporale è stata risolta in favore della competenza 2006.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento del motivo in cui era invocato.
art. 112 c.p.c.
La CTR ha erroneamente ravvisato ultrapetizione; quando la domanda era stata effettivamente proposta, l’errore integra piuttosto omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del sindacato di legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei motivi accolti o rigettati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per il vizio processuale relativo all’art. 112 c.p.c., accolto dalla Corte nei limiti dell’omessa pronuncia.
art. 108 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente per contestare l’imputazione temporale dei costi pubblicitari; la Corte ha invece applicato il criterio di competenza ex art. 109.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
Le prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui sono ultimate; il momento di fatturazione o pagamento non rileva se la prestazione è già conclusa.
Massime di principio
- Nel sistema delle imposte sui redditi, il principio di continuità delle rimanenze non elimina l’autonomia di ciascun periodo d’imposta: la rettifica di una posta passiva in un anno non obbliga l’Ufficio a rideterminare anche l’anno precedente, specie se su quell’annualità è intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
- L’erronea qualificazione di una questione come ultrapetizione, quando essa era invece stata ritualmente dedotta, si traduce in omessa pronuncia sulla domanda e integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
- I costi relativi a prestazioni di servizi sono imputati per competenza all’esercizio in cui la prestazione è ultimata; non assumono rilievo decisivo il momento di emissione della fattura o quello del pagamento, salvo che nel corso dell’esercizio di competenza manchi ancora la certezza giuridica dell’esistenza del costo o la sua oggettiva determinabilità.
- Quando la prestazione contrattuale è già specificamente individuata e risulta ultimata nell’esercizio di riferimento, il costo non può essere spostato all’anno successivo in base alla mera distribuzione materiale del prodotto o alla successiva manifestazione dei ricavi attesi.
- In presenza di una contestazione fiscale su costi e rimanenze, il riparto dell’onere della prova resta centrale: il contribuente deve documentare l’effettività e la competenza della posta dedotta, mentre l’Ufficio può contestarne la deducibilità o l’imputazione temporale secondo le regole tributarie applicabili.
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