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Sentenza

Sentenza n. 7078/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, n. G12973 del 08/10/2025, comunicata e notificata alla Ditta proponente a mezzo pec in data 13/10/2025 - recante: “PARABELLA AUTODEMOLIZIONI s.r.l. - Autorizzazione provvisoria ex art. 6bis co. 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e art. 15, co. 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i per l'impianto di gestione veicoli fuori uso sito in Roma via del mare km 7 ad esito del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” - nella parte in cui ha disposto il rilascio di una autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 6-bis, L.R. Lazio n. 27/1998 e dell'art. 15, d.lgs. 209/2003, con obbligo di delocalizzazione, anziché dell'autorizzazione ordinaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; - nonché, in via subordinata per l’accertamento - dell'inadempimento della Regione Lazio e di Roma Capitale agli obblighi di delocalizzazione (discendenti dalla convenzione stipulata con il Comune di Roma il 22.07.2007, approvata dal Comune di Roma con D.D. n. 727 del 25.7.2007; dall'Accordo di programma per l'individuazione dei siti per le localizzazioni compatibili con l'ambiente delle attività di autodemolizione e rottamazione del 27 settembre 1997, ratificato dal Comune di Roma con deliberazione C.C. n. 263 del 2 ottobre1997); - dell'illegittimità del silenzio della Regione Lazio e di Roma Capitale, per quanto di rispettiva competenza, in relazione all'obbligo di individuazione e assegnazione dell'area di delocalizzazione ai sensi di legge; e per la conseguente condanna delle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, all'individuazione e assegnazione in favore della ricorrente di area idonea alla prosecuzione dell'attività e medio tempore al mantenimento dell'attività nell'attuale sito sino alla delocalizzazione o alla stabilizzazione.

Giustizia amministrativa202515547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione provvisoria di durata biennale per l'impianto di autodemolizione, con obbligo di cessazione dell'attività e delocalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione regionale che, a fronte delle istanze di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, ha rilasciato soltanto un'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, della l.r. Lazio n. 27/1998 e dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003, imponendo la cessazione dell'attività nel sito attuale dopo 24 mesi e l'avvio della delocalizzazione entro sei mesi. La ricorrente ha dedotto: violazione della l. 241/1990 e dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 per mancata conclusione del procedimento con un'autorizzazione ordinaria; difetto di motivazione e di istruttoria per il mancato adeguato esame della sanatoria edilizia intervenuta e degli effetti di variante urbanistica potenzialmente connessi all'autorizzazione ex art. 208; erronea valutazione dei pareri negativi di Roma Capitale e dell'Autorità di Bacino; sviamento dalla causa tipica del procedimento, poiché l'autorizzazione provvisoria sarebbe stata utilizzata per sostituire l'esito del procedimento ordinario; applicazione di una disposizione dell'allegato I al d.lgs. 209/2003 non più vigente; erronea applicazione dell'art. 20 delle NTA del PS5, che avrebbe dovuto distinguere tra nuove attività e attività già autorizzate; disparità di trattamento rispetto a un altro impianto; violazione del legittimo affidamento e degli obblighi di Regione e Roma Capitale di individuare un'area per la delocalizzazione. In via subordinata ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento delle amministrazioni agli obblighi di delocalizzazione e dell'illegittimità del silenzio, con condanna all'individuazione e assegnazione di un'area idonea e al mantenimento dell'attività medio tempore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto ritenuto infondata l'eccezione regionale di inammissibilità o improcedibilità, poiché la società contestava sia la mancata concessione dell'autorizzazione ordinaria sia il contenuto dell'autorizzazione provvisoria. Nel merito, ha ritenuto che il provvedimento regionale costituisse risposta anche al procedimento ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 e fosse riconducibile alla disciplina dell'art. 15, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2003, che consente, quando risultino carenti i requisiti localizzativi, di autorizzare la prosecuzione dell'attività prescrivendo la rilocalizzazione. La sanatoria edilizia prodotta dalla ricorrente è stata ritenuta idonea a superare soltanto i profili edilizi, non quelli urbanistici. L'eventuale effetto di variante urbanistica dell'autorizzazione ex art. 208 non è automatico, ma dipende da una valutazione discrezionale dell'amministrazione regionale e dalla ponderazione degli interessi coinvolti; nella specie il giudice ha ritenuto logicamente credibile la valutazione ostativa, anche considerando che si sarebbe trattato di una variante puntuale soggetta a motivazione aggravata. Quanto alla compatibilità idraulica e ambientale, il TAR ha affermato che la relativa verifica per gli impianti già in esercizio spetta esclusivamente all'Autorità di Bacino e che la Regione deve prenderne atto. Ha poi interpretato l'art. 20 delle NTA del PS5 come riferito, per le attività già autorizzate, ad autorizzazioni definitive e non a titoli provvisori, anche se reiterati; pertanto la disposizione non impediva l'adozione della prescrizione di delocalizzazione. Il confronto con l'impianto indicato come Ecorec non è stato ritenuto utile, perché tale impianto non ricadeva nel corridoio fluviale del Tevere e le fattispecie non erano sovrapponibili. Il giudice ha inoltre escluso che la Regione avesse applicato un divieto assoluto derivante dalla disciplina abrogata: anche la disciplina vigente richiede comunque la compatibilità dell'impianto con i piani di bacino, compatibilità ritenuta insussistente alla luce degli elementi urbanistici e localizzativi. Infine, il TAR ha precisato che la determinazione non poneva sulla società l'obbligo di individuare il sito idoneo, ma soltanto quello di avviare entro sei mesi i procedimenti funzionali alla delocalizzazione, anche mediante istanza sollecitatoria alle amministrazioni competenti. Non è stata esaminata la questione dei rapporti tra Regione e Roma Capitale circa l'individuazione dell'area, non essendo stata proposta una specifica domanda di annullamento o di accertamento su tale riparto, né potendo il giudice pronunciarsi ultra petita. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    La ricorrente ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

    Il procedimento ex art. 208 può concludersi, in presenza di criticità localizzative, con l'applicazione della disciplina speciale che consente la prosecuzione provvisoria e prescrive la delocalizzazione; l'effetto di variante urbanistica non è automatico, ma richiede una valutazione discrezionale.

  • art. 15, commi 2 e 3, d.lgs. 209/2003

    La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. [...] Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.

    La disposizione legittima l'autorizzazione provvisoria e la prescrizione di rilocalizzazione quando risultino carenti i requisiti localizzativi.

  • art. 6-bis, comma 2, l.r. Lazio n. 27/1998

    Costituisce, insieme all'art. 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003, la base normativa dell'autorizzazione provvisoria e delle prescrizioni di delocalizzazione.

  • art. 20 NTA PS5

    La disposizione distingue tra nuove attività e attività già autorizzate o concesse alla data di approvazione del piano.

    Secondo il TAR, il riferimento alle attività già autorizzate riguarda autorizzazioni definitive e non autorizzazioni provvisorie, anche se reiterate; pertanto non esclude la prescrizione di delocalizzazione dell'impianto.

  • art. 31 NTA PS5

    La zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero ammette spazi pubblici attrezzati, prati fruibili, campi sportivi non recintati, attrezzature ludiche e punti di servizio con piccoli volumi strumentali.

    La disciplina di zona è stata considerata elemento ostativo alla localizzazione dell'impianto nel corridoio fluviale del Tevere.

  • punto 1.1.2 dell'Allegato I al d.lgs. 209/2003

    Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico.

    La disposizione vigente non stabilisce un divieto assoluto, ma impone comunque una verifica di compatibilità con la disciplina dei piani di bacino.

  • art. 1, comma 1, lett. rr), d.lgs. 119/2020

    Ha modificato la disciplina dell'Allegato I al d.lgs. 209/2003, sostituendo il precedente divieto assoluto con il requisito della compatibilità con i piani di bacino.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    È stato richiamato quale base della conferenza di servizi decisoria nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Massime di principio

  • Quando, nel procedimento ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, risultino carenti i requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto, la Regione può applicare l'art. 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 autorizzando provvisoriamente la prosecuzione dell'attività e prescrivendo la rilocalizzazione entro un termine definito.
  • L'effetto di variante urbanistica collegato all'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 non opera automaticamente: la sua produzione presuppone una valutazione discrezionale dell'amministrazione competente, fondata sulla ponderazione degli interessi coinvolti e soggetta al sindacato giurisdizionale nei limiti della logicità e credibilità della motivazione.
  • La sanatoria edilizia di un manufatto elimina i profili di illegittimità edilizia, ma non supera automaticamente i distinti ostacoli derivanti dalla destinazione urbanistica dell'area o dalla disciplina di settore sulla localizzazione dell'impianto.
  • La verifica della compatibilità idraulica e ambientale di impianti già in esercizio, quando rimessa dalla disciplina del piano di bacino all'Autorità di Bacino, appartiene alla competenza di quest'ultima; l'amministrazione procedente deve tener conto dei relativi esiti.
  • Le disposizioni dei piani di bacino riferite alle attività già autorizzate possono essere interpretate come applicabili alle autorizzazioni definitive e non necessariamente ai titoli provvisori, anche se reiterati; pertanto esse non impediscono, di per sé, la prescrizione della rilocalizzazione.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sul riparto di competenze tra amministrazioni in ordine all'individuazione del sito di delocalizzazione se tale questione non è stata oggetto di una specifica domanda, dovendo rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliConferenza di serviziGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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