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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza in relazione alla sentenza del Tar Puglia, Bari, Sez. III^ n. 1163/2020, resa in ordine al ricorso n. 641/2020, con cui si è disposta l'ottemperanza della sentenza del Tar Puglia-Bari Sez. III, n. 1055/2012 del 25 maggio 2012, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 58/2019 del 26 agosto 2019, divenuta cosa giudicata, e comunque per l'ottemperanza al giudicato formatosi in ordine alle sentenze del Tar Puglia, Bari Sez. III, n. 1055/2012, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II n. 58/2019, nei termini statuiti dalla sentenza del Tar Puglia, Bari, Sez. III n. 1163/2020. Nonché per la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento degli atti ostativi al riconoscimento del diritto del ricorrente, ed in particolare, degli atti inerenti la Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Modugno, ex art. 7 L.R. n. 9/2017, in presunta ottemperanza all'ordine del Giudice, e quindi, in particolare, dei seguenti atti (in questa epigrafe riportati in ordine cronologico) in parte qua: 1. La indizione della conferenza di servizi avvenuta in data 18 dicembre 2020 prot. n. 57856, mediante atto del R.U.P./Responsabile S.UA.P. del Comune di Modugno; 2. Il parere favorevole (presumibilmente dell'Ufficio competente) al Responsabile del Servizio 4 -Assetto del territorio in data 5 marzo 2021 prot. n. 9511; 3. L'atto del 21 aprile 2021 prot. n. 15507 del Responsabile del servizio 4 - Assetto del territorio con cui si chiedono integrazioni al progetto; 4. L'atto prot. n. 22482 del 15 giugno 2021 con cui il R.U.P./Responsabile S.UA.P. indirizzato alla Regione e recante “SOLLECITO PARERE ART. 7 L.R. N. 9/2017”; 5. La nota 14.10.2021 recante richiesta di parere ex art. 7 co. 2 rivolta dal SUAP al Servizio 4 Assetto del Territorio; 6. Il parere del Servizio 4 Assetto del Territorio del 2 febbraio 2022 7. L' atto del 3 marzo 2022 prot. n. 5413 del R.U.P /Responsabile S.UA.P. indirizzato alla Regione, avente ad oggetto “SOLLECITO PARERE per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. n. 9/2017”; 8. L' atto regionale contenuto nella nota 28 marzo 2022 prot. n. 5314 del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale – Sezione strategie e governo dell'offerta; 9. La nota 6 aprile 2022 del R.U.P./Responsabile S.U.A.P. del Comune di Modugno; 10. Il preavviso di diniego in data 20 aprile 2022, 11. Il diniego, in data 12 maggio 2022; 12. L' atto del 15 maggio 2022 del Rup/Responsabile S.U.A.P.; 13. tutti gli atti ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi; ovvero ancora, per il risarcimento del danno ingiusto, connesso all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, alla stregua di quanto dispone l'art. 112 co. 3° ult. parte del c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.6.2023: per l'annullamento del provvedimento regionale di cui alla nota datata 11/12.05.2023 recante PROTOCOLLO IN USCITA n. A00_183/PROT/15/05/2023/0007591, pervenuta il 15 maggio 2023, proveniente dal DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE SOCIALE – SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA – Servizio accreditamenti e qualità, sottoscritta dai Dirigenti del Dipartimento e della Sezione, recante all'oggetto: Ricorso dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Bari – “Residence CASABIANCA S.r.l.” e “C.E.A.B.” C/ Regione Puglia e Comune di Modugno. Comunicazioni. Impugnativa che sarà riferita alle parti che saranno indicate in questo atto; nonché per l'annullamento di ogni altro atto al predetto comunque connesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.1.2024: per l'annullamento a) in parte qua, del provvedimento comunale prot. n. 0058254 del 29 novembre 2023, avente ad oggetto: Richiesta di permesso di costruire con convenzione n° 152/2007 per la realizzazione di struttura “Hospice e annesse strutture di accoglienza (foresteria) in zona destinata nel vigente P.R.G. a Servizi di insediamenti produttivi”, in fregio alla via Agrigento, nelle vicinanze della S.P. 231 (ex S.S. 98); b) del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia in ordine: b1) all'istanza-memoria di partecipazione al procedimento del 17 ottobre 2023, inviata nell'interesse delle ricorrenti al Comune di Modugno ed alla Regione; b2) al successivo atto comunale del 29.11.2023; c) di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi.

Giustizia amministrativa202200831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale e atti regionali adottati nell’ambito della conferenza di servizi per la realizzazione e l’accreditamento di una struttura hospice, nonché successivi atti confermativi e il silenzio asseritamente serbato dalla Regione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti avevano presentato nel 2007 un’istanza per realizzare una struttura socio-sanitaria costituita da un hospice e da una foresteria. Un primo diniego comunale era stato annullato dal TAR con sentenza n. 1055/2012, confermata in appello, e una successiva sentenza di ottemperanza n. 1163/2020 aveva ordinato alle amministrazioni di riattivare e concludere il procedimento, anche mediante una conferenza di servizi. Le ricorrenti hanno sostenuto che gli atti adottati in esecuzione del giudicato fossero elusivi, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la compatibilità urbanistica e sanitaria “ora per allora”, con riferimento al quadro del 2007-2012, anziché applicare la sopravvenuta disciplina regionale di cui alla l.r. Puglia n. 9/2017 e considerare il fabbisogno sanitario attuale. Sono stati dedotti, tra l’altro, violazione ed elusione del giudicato, eccesso di potere, difetto di istruttoria, lesione dell’affidamento maturato per il lungo tempo trascorso, disparità di trattamento e illegittimità del parere regionale negativo del 28 marzo 2022. Le ricorrenti hanno inoltre impugnato la nota regionale del maggio 2023, che indicava un fabbisogno residuo di otto posti letto ma ribadiva la necessità del nuovo iter autorizzativo, il provvedimento comunale del 29 novembre 2023, nonché il silenzio-inadempimento della Regione sulla memoria partecipativa del 17 ottobre 2023. Infine, è stato chiesto il risarcimento del danno per la mancata o inesatta esecuzione del giudicato e per il ritardo amministrativo. In rito, il TAR ha rilevato l’inammissibilità della produzione documentale depositata tre giorni prima dell’udienza, perché tardiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. Ha ribadito che, dopo la sentenza parziale n. 194/2023, la controversia doveva essere esaminata come giudizio ordinario di legittimità, poiché gli atti del 2022-2023 non erano elusivi del giudicato, ma costituivano espressione di un rinnovato esercizio del potere su basi normative e fattuali sopravvenute. In applicazione del principio tempus regit actum, l’amministrazione doveva valutare la domanda secondo la disciplina vigente al momento della nuova decisione e non secondo il quadro del 2007. L’interesse delle ricorrenti non si era consolidato in un diritto acquisito alla realizzazione o all’accreditamento della struttura, essendo subordinato alla permanenza del fabbisogno sanitario e alla programmazione regionale. Il parere regionale negativo è stato ritenuto immune da macroscopici vizi di illogicità, travisamento o difetto di istruttoria: esso richiamava il parametro di un posto letto ogni 10.000 abitanti e le ricorrenti non avevano fornito prova rigorosa dell’erroneità dei dati utilizzati. La conferenza di servizi non era stata imposta dal giudicato quale procedimento sostanziale inderogabile, ma costituiva un modulo di coordinamento istruttorio; l’applicazione della l.r. n. 9/2017 era necessaria anche per rispettare la parità di trattamento e impedire un’assegnazione diretta in favore delle ricorrenti, sottratta alla procedura comparativa prevista per gli altri operatori. La successiva indicazione di un fabbisogno residuo di otto posti letto non rendeva illegittimo il diniego, poiché il fabbisogno era comunque insufficiente per il progetto e avrebbe imposto il corretto iter selettivo. Il diniego comunale, fondato sulle valutazioni regionali, non è stato ritenuto autonomamente lesivo. È stata esclusa anche la configurabilità del silenzio-inadempimento, poiché la memoria partecipativa successiva a provvedimenti di diniego aveva natura di mero sollecito o atto endoprocedimentale e non costituiva una nuova istanza idonea a far sorgere un autonomo obbligo di provvedere. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di un provvedimento illegittimo, di prova del danno emergente, della spettanza del bene della vita e di una concreta perdita di chance. Il mero decorso del tempo non era sufficiente a fondare un danno da ritardo, anche perché il fabbisogno e i tetti di spesa avrebbero reso incerto l’esito del procedimento. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la durata ultradecennale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine perentorio di quaranta giorni liberi

    Il deposito documentale effettuato a soli tre giorni dall’udienza è tardivo e il documento non può essere utilizzato ai fini della decisione; la qualificazione come sopravvenienza non vale per documenti formati mesi prima e acquisibili con ordinaria diligenza.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda risarcitoria connessa alla mancata o inesatta esecuzione del giudicato, domanda comunque respinta per l’assenza di un provvedimento illegittimo e di prova del danno.

  • l.r. Puglia n. 9/2017

    La disciplina sopravvenuta impone il nuovo procedimento di verifica della compatibilità e le procedure previste per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie; non può essere bypassata in forza del precedente giudicato.

  • art. 7 l.r. Puglia n. 9/2017

    La conferenza di servizi opera come modulo di coordinamento istruttorio nell’ambito del procedimento disciplinato dalla legge regionale, senza trasformarsi in uno strumento idoneo a derogare alla disciplina sostanziale e alla necessità della verifica di compatibilità.

Massime di principio

  • Il giudicato che impone all’amministrazione di riattivare e concludere un procedimento non cristallizza necessariamente il quadro normativo e fattuale originario: quando l’amministrazione esercita nuovamente il potere su sopravvenienze normative o fattuali, gli atti successivi devono essere scrutinati come nuovi provvedimenti di legittimità, salvo che risultino meramente elusivi del giudicato.
  • Nel procedimento amministrativo trova applicazione il principio tempus regit actum; pertanto, una nuova decisione amministrativa deve essere adottata sulla base della disciplina vigente e dell’attuale situazione fattuale, quando il bene richiesto dipende da una programmazione dinamica e da valutazioni di interesse pubblico non suscettibili di cristallizzazione nel tempo.
  • La lunga inerzia amministrativa e il precedente annullamento di un diniego non trasformano l’interesse legittimo del privato alla realizzazione o all’accreditamento di una struttura sanitaria in un diritto acquisito, se il conseguimento del bene resta subordinato alla permanenza del fabbisogno e alla programmazione regionale.
  • Le valutazioni regionali sul fabbisogno sanitario costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e programmatoria e possono essere censurate dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti, travisamento, illogicità macroscopica o carenze istruttorie dimostrate; il privato che contesti i dati deve fornire elementi probatori rigorosi.
  • Il riconoscimento di un fabbisogno residuo non attribuisce al singolo operatore un diritto all’assegnazione diretta delle risorse: ove la disciplina preveda una procedura comparativa, l’amministrazione deve rispettarla per garantire parità di trattamento e concorrenza tra gli operatori.
  • Una memoria partecipativa o un sollecito presentati dopo l’adozione di un provvedimento conclusivo non costituiscono, di regola, una nuova istanza idonea a far sorgere un autonomo obbligo di provvedere e non consentono di configurare il silenzio-inadempimento. Il mero ritardo non è risarcibile se non è dimostrata la spettanza del bene della vita, il nesso causale e un danno concreto, inclusa una specifica perdita di chance.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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