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Sentenza

Sentenza n. 1694/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 12 febbraio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, dirigente medico esposta nello svolgimento delle proprie mansioni a radiazioni ionizzanti, ha impugnato il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso presentata il 12 febbraio 2026 ai sensi della l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013. Ha chiesto il regolamento aziendale previgente sull’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni, i verbali degli ultimi cinque anni della Commissione di valutazione del rischio radiologico relativi alla propria posizione e, qualora le verifiche non fossero state eseguite, un’attestazione dell’omissione o dell’inesistenza dei verbali. Ha dedotto la violazione degli artt. 22-25 e dell’art. 2 l. 241/1990, nonché sviamento ed eccesso di potere, sostenendo di avere interesse a conoscere le valutazioni sulla propria esposizione e l’operato dell’ASL, anche in vista di un’eventuale azione per il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico e del riposo biologico.

La decisione

In corso di giudizio l’ASL ha depositato la delibera n. 1078 dell’11 luglio 2025, il regolamento di operatività della Commissione e i verbali degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto all’indennizzo e al riposo biologico. La ricorrente ha dichiarato soddisfatto il proprio interesse rispetto a tali verbali e ha rilevato che non esistevano verbali riferiti alla sua posizione, perché la relativa valutazione non era stata svolta. Restava controverso il regolamento aziendale previgente; in udienza l’ASL ha dichiarato che prima del regolamento approvato il 28 ottobre 2025 non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità. Il TAR ha quindi dichiarato integralmente cessata la materia del contendere, poiché la ricorrente ha ottenuto l’ostensione dei documenti effettivamente esistenti e a disposizione dell’amministrazione. Ha compensato integralmente le spese, anche in ragione della richiesta di documenti risultati inesistenti.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti

    La disciplina dell’accesso documentale costituisce la base della richiesta di ostensione dei documenti detenuti dall’amministrazione. La decisione dà atto dell’accesso ottenuto in giudizio ai documenti esistenti e della cessazione della controversia quando gli atti richiesti non esistono.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti

    La norma è indicata quale ulteriore fondamento dell’istanza di accesso. La sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma decide la controversia rilevando l’avvenuta ostensione degli atti esistenti e l’inesistenza degli altri documenti richiesti.

Massime di principio

  • La controversia sull’accesso agli atti cessa quando, durante il giudizio, l’amministrazione rende disponibili i documenti esistenti richiesti e dichiara che gli ulteriori documenti non esistono.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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