Cassazione Penale, Ordinanza n. 08426/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non specifici, ossia non correlati alle argomentazioni decisive della sentenza di appello e sostanzialmente riproduttivi di censure già disattese nel merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, ma il ricorso è stato ritenuto generico e non specifico. La censura si limitava a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte nel giudizio di merito, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, non venivano adeguatamente contrastati gli accertamenti sulla condotta molesta posta in essere mediante messaggi e pedinamenti tra il 29 luglio e il 19 agosto 2020, né la valutazione secondo cui il contesto familiare non escludeva la configurabilità del reato, né infine la congruità della pena irrogata in misura superiore al minimo edittale. Il provvedimento non consente di ricavare con certezza il capo di imputazione, ma dai passaggi motivazionali emerge un episodio di condotta molesta riconducibile agli atti persecutori.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, inclusa l'assenza di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 612-bis c.p.
Il riferimento ai messaggi e ai pedinamenti, in un contesto familiare, è richiamato come condotta molesta compatibile con la configurabilità degli atti persecutori; il testo non riporta formalmente l'imputazione, ma la fattispecie concreta è riconducibile a tale reato.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici, ossia non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- È aspecifico il ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte nel merito e già disattese dal giudice di appello, senza indicare errori logici o giuridici nuovi e pertinenti.
- La verifica della specificità richiede la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le argomentazioni decisive del provvedimento censurato.
- Nel giudizio di legittimità, il contesto familiare non esclude di per sé la configurabilità di condotte moleste penalmente rilevanti, quando siano integrate le altre componenti fattuali della fattispecie.
- La determinazione della pena al di sopra del minimo edittale può essere ritenuta congrua quando il giudice valorizzi la gravità delle offese o della condotta, se la motivazione è adeguata e non specificamente censurata.
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