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Sentenza

Sentenza n. 829/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare ex art. 55 CPA, del provvedimento prot. n. 15306 del 03/11/2025, emesso dal Dirigente U.T.C. del Comune di Letojanni, recante "Archiviazione negativa della S.C.I.A. prot. SUE n. 62 dell'11/04/2024".

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione negativa della SCIA, con dichiarazione di inefficacia e conferma del divieto di prosecuzione dei lavori e dell'attività edilizia

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano presentato una SCIA per il frazionamento di un'unità immobiliare, dichiarando il possesso dei requisiti e la titolarità delle particelle interessate sulla base di una sentenza civile. Dopo l'avvio e l'ultimazione dei lavori, il Comune aveva prima sospeso cautelativamente i lavori e poi aveva disposto l'archiviazione negativa della SCIA, dichiarandola inefficace, sul rilievo che l'accesso al nuovo vano sarebbe avvenuto attraverso una particella appartenente a terzi, senza documentazione attestante l'autorizzazione al passaggio o altro titolo di possesso. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 19 della l. 241/1990 e dell'art. 21 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che, decorso il termine per i controlli ordinari sulla SCIA, il Comune avrebbe potuto intervenire solo in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, con motivazione rafforzata sull'interesse pubblico prevalente e sul bilanciamento degli interessi. Hanno inoltre dedotto la violazione degli artt. 11 e 22 del d.P.R. 380/2001, l'erronea valutazione della titolarità e dei presupposti dell'intervento, il travisamento dei fatti, la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, il difetto di motivazione, l'assenza di contraddittorio e l'irragionevolezza. Il Comune ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato notificato ai proprietari della particella utilizzata per l'accesso al nuovo vano.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ai controinteressati, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità sostanziale della dichiarazione di inefficacia della SCIA. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., l'azione di annullamento deve essere notificata all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto. Il Collegio ha ritenuto che i proprietari della particella fossero controinteressati sotto entrambi i profili richiesti: erano agevolmente individuabili, poiché indicati nel precedente provvedimento di sospensione espressamente richiamato dall'atto impugnato, e avevano un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'archiviazione negativa della SCIA, in quanto proprietari dell'area sulla quale i ricorrenti assumevano di poter esercitare il diritto di passaggio. Non erano quindi meri vicini denuncianti, ma soggetti direttamente incisi dall'eventuale annullamento dell'atto. La mancata notifica ha determinato l'inammissibilità del ricorso. Le spese sono state compensate per la natura della pronuncia e per il rilievo officioso della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge

    L'omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato individuato o agevolmente individuabile nell'atto impugnato comporta l'inammissibilità dell'azione di annullamento.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio; la mancata comparizione delle parti costituite non impedisce la decisione quando esse siano state avvisate della possibile definizione immediata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie.

  • art. 19 l. 241/1990

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione ai limiti temporali dei poteri di controllo sulla SCIA e al successivo esercizio dell'autotutela; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità processuale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti quale base dell'intervento comunale successivo alla scadenza dei termini ordinari sulla SCIA; il TAR non ha deciso tale profilo sostanziale.

  • artt. 11 e 22 d.P.R. 380/2001

    Sono stati richiamati dai ricorrenti in tema di titolarità e disponibilità giuridica dell'intervento edilizio; il merito delle relative censure non è stato esaminato.

Massime di principio

  • Nell'azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato o comunque agevolmente individuabili.
  • La qualità di controinteressato richiede congiuntamente un elemento formale, costituito dall'indicazione o agevole individuabilità nel provvedimento impugnato, e un elemento sostanziale, costituito dalla titolarità di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto.
  • Il soggetto privato che, in quanto proprietario dell'area interessata dall'intervento edilizio o dal relativo accesso, subirebbe un pregiudizio dall'annullamento dell'atto amministrativo favorevole alla controparte è controinteressato, non un mero vicino denunciante.
  • L'individuazione del controinteressato può risultare anche dal provvedimento richiamato per relationem dall'atto impugnato, quando il richiamo renda il soggetto agevolmente identificabile e consenta di collegarlo all'interesse alla conservazione dell'atto.
  • La mancata comparizione delle parti costituite alla camera di consiglio non impedisce la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., se le parti sono state avvisate della possibilità di decisione immediata.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoPartecipazione procedimentale

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