Cassazione Civile, Ordinanza n. 33548/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedenti)
La controversia
Gli acquirenti di quote sociali di una società esercente attività di ristorazione agirono per ottenere dai cedenti il rimborso delle spese e degli altri oneri sostenuti a seguito di una controversia con i proprietari dell’immobile vicino, relativa alla presunta illegittimità delle immissioni provenienti dalla canna fumaria del locale. Al momento della cessione era già pendente un accertamento tecnico preventivo, per le cui spese i cedenti avevano assunto l’obbligo di accollo; successivamente, dopo il trasferimento delle quote, i vicini introdussero il giudizio di merito, che si concluse con soccombenza degli acquirenti e condanna anche alle spese. I ricorrenti sostenevano che l’accordo integrativo di cessione dovesse essere interpretato nel senso di comprendere, oltre alle spese dell’ATP, anche quelle e gli esborsi conseguenti all’eventuale definizione negativa del giudizio di merito, richiamando la clausola sulle "eventuali sopravvenienze". In cassazione deducevano, con il primo motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato pacifico il pagamento da parte dei cedenti delle sole spese dell’ATP e per non avere valorizzato correttamente il materiale probatorio; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 1362, 1371 e 1375 c.c., lamentando che la clausola di garanzia fosse stata interpretata in modo restrittivo, limitandola alle sole spese dell’ATP e non alle conseguenze economiche dell’intero contenzioso sulla canna fumaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la decisione di merito non aveva violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la circostanza relativa al pagamento delle sole spese dell’ATP risultava ricostruita sulla base delle prove acquisite e non sulla base di una pretesa applicazione del principio di non contestazione; inoltre ha ribadito che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale istruttorio. Quanto al secondo, ha ritenuto plausibile e non sindacabile in sede di legittimità l’interpretazione della clausola contrattuale adottata dalla Corte territoriale, secondo cui l’impegno dei cedenti riguardava le sole spese del contenzioso in corso all’epoca della cessione, cioè l’ATP, e non anche gli esborsi derivanti dal successivo giudizio di merito, introdotto autonomamente dopo la cessione e non riconducibile alle "eventuali sopravvenienze" nel senso prospettato dai ricorrenti. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi che non la hanno, non se si critica il prudente apprezzamento delle prove.
art. 1362 c.c.
L’interpretazione del contratto deve muovere dal testo complessivo e dalla comune intenzione delle parti, secondo un approccio non implausibile e plausibile.
art. 1366 c.c.
La clausola va interpretata secondo buona fede, privilegiando una lettura coerente con l’assetto negoziale complessivo.
art. 1371 c.c.
Nel dubbio, la clausola non può essere estesa oltre il significato che ragionevolmente emerge dal regolamento contrattuale.
art. 1375 c.c.
L’esecuzione del contratto deve avvenire secondo buona fede, ma ciò non consente di imporre obblighi non ricavabili dal testo e dal contesto negoziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte ritualmente o abbia attribuito efficacia probatoria legale a elementi che non la possiedono.
- L’interpretazione di una clausola contrattuale è insindacabile in cassazione quando sia una delle interpretazioni possibili e plausibili, anche se non sia l’unica astrattamente concepibile o quella ritenuta più convincente dalla parte soccombente.
- Nel giudizio di legittimità, una clausola che preveda l’assunzione di spese relative a un contenzioso in corso non può essere automaticamente estesa agli esborsi derivanti da un successivo giudizio di merito, se tale obbligo non risulta chiaramente dal testo o dal contesto negoziale.
- Le "eventuali sopravvenienze" richiamate in un accordo vanno lette in coerenza con l’oggetto specifico della pattuizione e non possono essere intese in modo da includere, senza base testuale, ogni futura conseguenza economica di una controversia collegata.
- La valutazione della comune intenzione delle parti e la lettura secondo buona fede non consentono di sostituire al contratto una regolazione diversa da quella effettivamente pattuita.
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