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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12604/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la configurabilità del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione di merito sulla gravità della coltivazione non autorizzata di cannabis, sostenendo l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione impugnata si era conformata ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: per la coltivazione illecita occorre considerare il principio attivo immediatamente ricavabile, quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante e gli indici sintomatici della destinazione non esclusivamente personale, avuto riguardo a tipo, qualità, quantità e livello di produzione. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato la coltivazione di 150 piante, l'ausilio di un altro soggetto, le accortezze organizzative, il luogo impervio, il dato ponderale e le dosi ricavabili, escludendo così il fatto di lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili stupefacenti, la lieve entità va valutata considerando il principio attivo immediatamente ricavabile, quello ricavabile al termine del ciclo biologico e gli indici della destinazione non esclusivamente personale, in relazione a tipo, qualità, quantità e livello di produzione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nella coltivazione illecita di stupefacenti, la valutazione del fatto di lieve entità non può arrestarsi al dato quantitativo immediato, ma deve considerare anche il potenziale sviluppo produttivo delle piante e la concreta organizzazione della coltivazione.
  • L'esclusione del fatto di lieve entità è legittimamente fondata su indici sintomatici plurimi, quali il numero delle piante, l'ausilio di terzi, le accortezze tecniche impiegate, il contesto logistico e il numero di dosi ricavabili.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera rivalutazione del merito a fronte di una motivazione coerente con i criteri giurisprudenziali applicabili.
  • La declaratoria di inammissibilità determina la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entitàColtivazione

Testo integrale

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