Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1617/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale del Ministero dell’Interno/Commissione nominata ex art. 14 del Bando di concorso pubblico per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e degli atti/verbali tecnici ad esso allegati, notificato alla ricorrente in data 1° dicembre 2025, attestante il giudizio di non idoneità al citato concorso, pubblicato con decreto del 22 aprile 2025, per n. 2517 posti di allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile di Stato; per quanto di interesse, di tutti gli ulteriori atti, operazioni compiute e valutazioni espresse dalla predetta Commissione, in ragione di tale inidoneità, ivi compresa la riconvocazione a visita del 13 novembre 2025 del successivo decreto del 19 dicembre 2025, a firma del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati di cui al concorso pubblico del 22 aprile 2025 a n. 2517 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a n. 3117 posti; - ove e per quanto occorra, e nella misura di lesività, del Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 22 aprile 2025, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esame, a n. 2517 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile; in particolare, dell’art. 14, punto 8 del bando di concorso, in relazione all’art. 3, co. 2, Tabella 1, punto 2, lett. b), D.M. n. 198 del 30 giugno 2003 e dell’art. 3, co. 7-quinques, d.lgs. n. 95 del 29 maggio 2017; - ove e per quanto occorra, e nella misura di lesività, delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per esame, a n. 2517 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025; - ove e per quanto occorra, nella misura di lesività, dei decreti/provvedimenti di nomine delle Commissioni e, in particolare, di nomina della Commissione medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 14 del bando di concorso; - della presupposta attività di accertamento dei requisiti fisici, di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti alla sanzione espulsiva, ancorché non conosciuti e/o non notificati alla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202601410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per allievo agente della Polizia di Stato, fondato sulla rilevazione di un tatuaggio o di pigmentazione residua

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione nominata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, gli atti tecnici allegati, le successive operazioni e valutazioni, nonché gli atti del concorso e le disposizioni applicate in materia di tatuaggi e requisiti fisici, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudizio di non idoneità era stato adottato nell'ambito del concorso pubblico per 2.517 posti di allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliati a 3.117. La ricorrente ha sostenuto che, a seguito del trattamento di rimozione, non fosse più presente un tatuaggio, ma soltanto una residua piccola pigmentazione nera cutanea, di dimensioni non superiori a un centimetro e in via di completa cancellazione. A sostegno ha prodotto una certificazione medica; l'amministrazione ha depositato materiale fotografico. Il TAR ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del fumus boni iuris richiedesse un approfondimento proprio della fase di merito, ma che il ricorso non fosse del tutto privo di fondatezza, anche alla luce di una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato relativa a una fattispecie in parte sovrapponibile.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che il materiale fotografico prodotto dall'amministrazione e la certificazione medica della ricorrente, valutati congiuntamente, fossero idonei a sostenere la prospettazione secondo cui la pigmentazione residua potesse non integrare più un tatuaggio. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, e in coerenza con la richiamata ordinanza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell'Interno di procedere al riesame della posizione della ricorrente mediante una Commissione in diversa composizione. Il riesame deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. È stata fissata la camera di consiglio del 23 giugno 2026 per il prosieguo, rinviando al definitivo la decisione sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 14 del bando di concorso

    Commissione nominata ex art. 14 del Bando di concorso

    La disposizione individua la Commissione competente per l'accertamento dei requisiti psico-fisici; il provvedimento cautelare dispone che il riesame avvenga mediante una Commissione in diversa composizione.

  • art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 2, lett. b), D.M. n. 198/2003

    art. 3, co. 2, Tabella 1, punto 2, lett. b), D.M. n. 198 del 30 giugno 2003

    È indicata quale disposizione posta in relazione alla clausola del bando concernente i requisiti fisici, ma l'ordinanza cautelare non ne definisce in via conclusiva l'interpretazione.

  • art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. n. 95/2017

    art. 3, co. 7-quinques, d.lgs. n. 95 del 29 maggio 2017

    È richiamata tra le disposizioni applicabili ai requisiti del concorso, senza una specifica interpretazione definitiva nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata e per giustificare l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere accolta quando la documentazione medica e fotografica, valutata complessivamente, renda plausibile che una pigmentazione cutanea residua derivante dalla rimozione di un tatuaggio non integri più, allo stato degli atti, un tatuaggio rilevante ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
  • Quando sussistano elementi documentali idonei a porre in dubbio il giudizio di non idoneità psico-fisica espresso da una commissione concorsuale, il giudice amministrativo può disporre in via cautelare il riesame della posizione dell'interessato da parte di una commissione in diversa composizione, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'esclusione.
  • Il precedente cautelare relativo a una fattispecie in parte sovrapponibile, riguardante la modestissima presenza di pigmento residuo dopo la rimozione del tatuaggio, può concorrere a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare, ferma la necessità dell'approfondimento proprio della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.