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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03725/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati condannati in appello per detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La Corte d'appello aveva confermato la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato contestato in concorso e in continuazione, relativo alla detenzione senza autorizzazione di due quantitativi di marijuana: uno pari a 1,33 grammi complessivi in due bustine e l'altro pari a 460 grammi complessivi in una bustina, da cui erano ricavabili circa 2.700 dosi medie singole. In cassazione, un imputato deduceva due motivi: vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. L'altro imputato proponeva un unico motivo, anch'egli relativo alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura comune sul lieve entità, valorizzando il dato ponderale, il numero delle bustine, l'elevato principio attivo e il numero di dosi ricavabili. Quanto alla recidiva, ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve valutarla in concreto, guardando alla riprovevolezza e pericolosità emergenti dalla reiterazione del fatto e non al solo dato formale dei precedenti; nel caso concreto la Corte territoriale aveva evidenziato la spiccata attitudine lucrativa, la pericolosità già emersa da precedenti condanne e la continuità del nuovo fatto rispetto al percorso criminale, con precedenti anche recenti e, per uno degli imputati, particolarmente gravi, inclusiva della partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata ai furti. Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, perché il dato ponderale, il confezionamento, il principio attivo e il numero di dosi ricavabili erano incompatibili con tale ipotesi. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla recidiva, ribadendo che essa va valutata in concreto e che nel caso di specie la Corte di merito aveva correttamente evidenziato la pericolosità e la continuità criminale dell'imputato. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, i ricorrenti sono stati condannati a versare 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende, non emergendo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come base della contestazione in continuazione, senza specifica autonoma trattazione nel merito

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    la Corte esclude la riconducibilità del fatto all'ipotesi di lieve entità, valorizzando peso, principio attivo, confezionamento e numero di dosi ricavabili

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la recidiva deve essere valutata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia indice effettivo di riprovevolezza e pericolosità, non bastando il mero dato formale dei precedenti

  • art. 416 c.p.

    citato quale precedente reato grave dell'imputato, rilevante ai fini della valutazione della recidiva

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Cass., Sez. Un., 27/05/2010, n. 35738

    richiamata per il principio sulla valutazione in concreto della recidiva

Massime di principio

  • L'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può essere riconosciuta quando il dato ponderale, il principio attivo, il numero dei contenitori e la quantità di dosi ricavabili rivelino un'offensività non lieve della condotta.
  • Ai fini della recidiva, il giudice deve compiere una valutazione in concreto della reiterazione criminosa, verificando se i precedenti siano sintomatici di maggiore riprovevolezza e pericolosità, senza arrestarsi al mero riscontro formale della loro esistenza.
  • La motivazione sulla recidiva è congrua quando valorizza la continuità tra il nuovo fatto e il pregresso percorso criminale, la recentezza e gravità dei precedenti e la spiccata attitudine lucrativa del soggetto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneRecidiva

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