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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07595/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato, in sede esecutiva, ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di tre sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza e contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo si è dedotto vizio di motivazione sostenendo che la data di commissione di una estorsione ai danni di una persona offesa sarebbe stata collocata tra luglio e settembre 2018, con conseguente riduzione del divario temporale rispetto a una estorsione precedente; si è inoltre valorizzata una ricettazione intervenuta nel gennaio 2018 come fatto intermedio, idoneo a fungere da trait d'union tra i reati, tutti comunque contro il patrimonio. Con il secondo motivo si è dedotta violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., lamentando che il giudice non avrebbe considerato omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali e modalità delle condotte, elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve verificare l'esistenza di un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica tra i reati, riconducibile a un disegno criminoso unitario. Ha precisato che la brevità dell'intervallo cronologico tra gli episodi è solo un dato estrinseco e formale, non decisivo di per sé in assenza di ulteriori elementi. Nel caso concreto ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla ridotta distanza temporale tra le estorsioni e ha evidenziato che il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato, avendo valorizzato tipo di reato, modalità esecutive e genesi della determinazione criminosa, escludendo una comune matrice ideativa perché una delle estorsioni derivava da una circostanza contingente. I motivi sono stati inoltre qualificati come aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice deve accertare un disegno criminoso unitario tra i reati.

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base sostanziale del vincolo della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio della mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'ulteriore somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio esecutivo per il riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare se i reati siano legati da una connessione psicologica e teleologica immediata e diretta, espressiva di un unico disegno criminoso.
  • La mera vicinanza temporale tra i fatti non è, da sola, sufficiente a dimostrare la continuazione: è un indice estrinseco che necessita di ulteriori elementi convergenti.
  • Per negare o riconoscere la continuazione devono essere valutati complessivamente tipo di reato, modalità della condotta, genesi della decisione criminosa e altri indici sintomatici dell'unitarietà del programma delittuoso.
  • In cassazione il motivo è aspecifico quando non si confronta con la ratio decidendi e con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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