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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-219/19

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 giugno 2020. — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi – Servizi di architettura e di ingegneria – Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 80, paragrafo 2 – Legislazione nazionale che limita la possibilità di partecipare ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche. — Causa C-219/19

Giurisprudenza europea62019CJ0219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio del TAR Lazio, ha chiarito che la direttiva 2014/24/UE tutela un accesso ampio alle procedure di gara per i servizi di architettura e ingegneria. Uno Stato membro non può escludere in via generale gli enti senza scopo di lucro se essi sono autorizzati a prestare quei servizi secondo il diritto nazionale. La forma giuridica non può diventare un criterio di esclusione, mentre eventuali esigenze di professionalità devono essere perseguite con strumenti compatibili con la direttiva.

Appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria: incompatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che esclude gli enti senza scopo di lucro, se abilitati a offrire tali servizi, dalla partecipazione alle gare

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, letti alla luce del considerando 14, ostino a una disciplina nazionale che riserva la partecipazione alle gare per servizi di architettura e ingegneria a soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche, escludendo gli enti senza scopo di lucro pur se autorizzati dal diritto nazionale a offrire i servizi in questione.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che, per la sola forma giuridica, esclude gli enti senza scopo di lucro dalla partecipazione a una procedura di appalto pubblico di servizi di ingegneria e architettura, quando tali enti siano comunque abilitati dal diritto nazionale a offrire sul mercato i servizi oggetto dell’appalto. La nozione di operatore economico deve essere interpretata in senso ampio e la qualità/professionalità della prestazione non può giustificare un divieto generale fondato sulla forma giuridica dell’offerente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Considerando 14 della direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria: esclusione degli enti senza scopo di lucro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in materia di appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria. La Corte è stata chiamata a verificare se la direttiva 2014/24/UE consenta a uno Stato membro di riservare la partecipazione alle gare solo a determinate forme giuridiche di operatori economici, escludendo una fondazione senza scopo di lucro abilitata a prestare quei servizi.

Fatti e procedimento principale

La controversia opponeva la Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’ANAC. La Parsec, fondazione privata senza scopo di lucro, svolge attività di studio e prevenzione del rischio sismico e aveva chiesto l’iscrizione nel casellario nazionale degli operatori abilitati a prestare servizi di architettura e ingegneria per poter partecipare a gare pubbliche. L’ANAC aveva respinto la domanda perché la fondazione non rientrava nelle categorie elencate dall’articolo 46 del codice dei contratti pubblici italiano.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 14 della direttiva 2014/24/UE, che impone un’interpretazione ampia della nozione di operatore economico, indipendentemente dalla forma giuridica;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, che definisce l’operatore economico;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, che vieta di respingere un operatore solo perché, secondo il diritto nazionale dello Stato membro dell’appalto, avrebbe dovuto essere persona fisica o giuridica;
  • l’articolo 80, paragrafo 2, che per i concorsi di progettazione impedisce limitazioni fondate sul territorio o sulla forma soggettiva dei partecipanti.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se la direttiva 2014/24/UE osti a una norma nazionale che consente di partecipare alle gare per servizi di architettura e ingegneria soltanto a operatori economici costituiti in forme giuridiche tipizzate, escludendo gli enti senza scopo di lucro anche quando questi siano autorizzati dal diritto nazionale a offrire i servizi oggetto dell’appalto.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza, in particolare la sentenza CoNISMa, affermando che gli Stati membri possono decidere se consentire o meno a determinate categorie di soggetti di operare sul mercato; tuttavia, una volta che tali soggetti siano abilitati a offrire un certo servizio, non può essere loro vietato di partecipare a gare aventi ad oggetto gli stessi servizi.

La Corte osserva che la direttiva 2014/24/UE conferma e rafforza questa impostazione:

  • la nozione di operatore economico è volutamente ampia;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2, escludono che la partecipazione possa essere negata per il solo fatto della forma soggettiva richiesta dal diritto nazionale.

La giustificazione addotta dal governo italiano, fondata sull’elevata professionalità richiesta e sull’asserita maggiore affidabilità degli operatori che esercitano in modo continuativo e remunerato, viene respinta. La Corte rileva che non è dimostrata alcuna correlazione tra forma giuridica e qualità della prestazione e che una presunzione di maggiore affidabilità basata sulla struttura soggettiva non è compatibile con il diritto dell’Unione. Inoltre, il legislatore europeo ha già approntato strumenti specifici per assicurare la qualità professionale, come la possibilità di richiedere alle persone giuridiche di indicare nell’offerta i nomi e le qualifiche delle persone incaricate di eseguire il servizio.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, letti alla luce del considerando 14, ostano a una normativa nazionale che esclude gli enti senza scopo di lucro dalla partecipazione a procedure di appalto pubblico per servizi di ingegneria e architettura, quando tali enti siano autorizzati dal diritto nazionale a offrire quei servizi.

Portata pratica

Per gli operatori italiani, la pronuncia è rilevante perché impedisce di utilizzare la forma giuridica come filtro assoluto di accesso alle gare nei servizi tecnici, architettonici e ingegneristici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pretendere requisiti professionali e tecnici, ma non possono escludere in via generale enti non profit solo per la loro natura soggettiva se essi sono legittimati a operare sul mercato.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciservizi di architettura e ingegneriaparità di accesso alle gareforma giuridica degli operatori economicienti senza scopo di lucro

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