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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17853/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la mancata motivazione e la mancata indicazione dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati di cui è stato dichiarato responsabile (varie rapine pluriaggravate). Sosteneva che la sentenza impugnata non avesse specificato il 'quantum' degli aumenti attribuiti a ciascun reato satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché la sentenza impugnata aveva invece indicato i singoli aumenti: anni 1 e mesi 3 oltre la multa per ciascuna delle due rapine indicate come capi A-a) e B-b), anni 1 oltre la multa per il capo C) e mesi 6 oltre la multa per il capo D). La Corte ha inoltre valutato che la motivazione fornita dalla Corte d'appello, richiamando i parametri dell'art. 133 c.p. e valutando profili soggettivi e oggettivi, era adeguata e proporzionata agli aumenti. Ha richiamato la giurisprudenza (tra cui la sentenza delle Sezioni Unite 'Pizzone') che impone al giudice di individuare il reato più grave e motivare gli aumenti distintamente, precisando però che il grado di approfondimento richiesto è correlato all'entità degli aumenti e che il ricorrente non aveva dedotto un interesse concreto a impugnare la sola omissione formale. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come parametro per la determinazione della pena: la Corte ha valutato i parametri soggettivi e oggettivi delle condotte per ritenere proporzionati gli aumenti applicati per la continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento ai limiti del cumulo e al divieto di trasformare la continuazione in un cumulo materiale di pene; la Corte ha controllato che tali limiti non fossero superati.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020

    Norma invocata per la trattazione scritta del procedimento (assenza di richiesta di discussione orale), procedura seguita in sede di cassazione.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269)

    Principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l'aumento distintamente per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti.

  • Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019 (Cuocci, Rv. 276117)

    Giurisprudenza che ammette il ricorso in cassazione per mancata specificazione del 'quantum' degli aumenti solo se sussiste un interesse concreto e attuale dell'impugnante a sostegno della doglianza.

  • Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020 (Pettè, Rv. 278279)

    Richiama il principio secondo cui l'impugnante deve mostrare interesse concreto quando la censura riguarda la mancata indicazione dei singoli aumenti, salvo che la doglianza sia connessa alla assenza di motivazione sulla congruità complessiva della pena.

Massime di principio

  • In caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, motivando la scelta.
  • Il livello di dettaglio della motivazione sugli aumenti deve essere proporzionale all'entità degli aumenti stessi: aumenti contenuti richiedono motivazione meno analitica rispetto a aumenti significativi.
  • La mera omissione formale della quantificazione dei singoli aumenti può non essere sufficiente per la cassazione se l'impugnante non dimostra un interesse concreto e attuale a ottenere una diversa determinazione della pena.
  • Se la censura mira a contestare la congruità o la logicità della pena complessiva (e non solo un'omissione formale), non è richiesto che l'impugnante espliciti un interesse specifico: l'interesse è implicito nella richiesta di trattamento sanzionatorio più favorevole.
  • Il giudice deve evitare che, sotto la maschera della continuazione, si realizzi un cumulo materiale delle pene; occorre verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.

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