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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20303/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino cubano impugnava in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Venezia che aveva respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Venezia. Deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso o mal valutato la durata del soggiorno in Italia, la sua situazione familiare e lavorativa e, soprattutto, l'esistenza di legami familiari tali da giustificare la deroga all'espulsione. Contestava inoltre l'interpretazione restrittiva data alla nozione di "legami familiari". Le amministrazioni intimate non si costituivano.

La decisione

La Corte ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e del giudizio di merito sull'intensità e sulla stabilità dei legami familiari in Italia. Ha osservato che il Giudice di pace aveva in concreto esaminato gli elementi rilevanti richiesti dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, valorizzando la recente permanenza in Italia, l'età adulta del ricorrente, l'assenza di figli e di familiari economicamente dipendenti, nonché la mancanza di un nucleo familiare autonomo; aveva inoltre ritenuto non decisivi la presenza della madre, di una sorella disponibile ad accoglierlo e di una compagna non convivente. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la valutazione dei vincoli familiari deve essere concreta e caso per caso, ma ha concluso che, nella specie, il giudice di merito non si era discostato da tale criterio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione delle parti intimate; è stata altresì esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, in ragione dell'esenzione prevista per il procedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che il motivo fosse in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    Nel disporre l'espulsione dello straniero, occorre valutare concretamente natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d'origine; la Corte ha ritenuto che il giudice di pace avesse correttamente effettuato tale valutazione.

  • art. 29, d.lgs. 286/1998

    Le circostanze dedotte dal ricorrente non sono state ritenute tali da integrare i presupposti del ricongiungimento familiare rilevante ai fini della deroga invocata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché il procedimento è esente da tasse e imposte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato solo per relationem rispetto all'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011

    È stata affermata l'esenzione del procedimento da ogni tassa e imposta.

Massime di principio

  • In tema di espulsione dello straniero, la deroga fondata sui legami familiari richiede una valutazione concreta e individualizzata della natura ed effettività dei vincoli, non bastando allegazioni generiche sulla presenza di parenti in Italia.
  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Ai fini dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, la durata del soggiorno e il radicamento sociale hanno rilievo solo suppletivo rispetto alla verifica primaria dei reali vincoli familiari e della loro intensità.
  • La mera esistenza in Italia di parenti prossimi o di una relazione affettiva non convivente non implica di per sé la sussistenza di legami familiari tali da impedire l'espulsione; è necessario che tali rapporti presentino un'effettiva consistenza familiare.
  • Quando il giudice di merito abbia esplicitato i criteri seguiti nella valutazione dei vincoli familiari e della permanenza sul territorio, la censura di "errata" interpretazione della nozione di legami familiari non integra di regola un vizio di legittimità, se mira solo a sostituire una diversa lettura del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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