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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32053/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e servizi per sei mesi nei confronti di Marco Polato. Le censure dedotte dal ricorrente riguardavano: 1) violazione dell'art. 289, comma 2, c.p.p. per mancato interrogatorio dell'indagato; 2) omessa trasmissione delle registrazioni audio e delle relative trascrizioni di intercettazioni (artt. 268, 291, 310 c.p.p.); 3) vizio di motivazione e travisamento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di sottrazione continuata di tabacchi lavorati esteri (tra cui contestazioni sulla possibilità di accesso ai magazzini senza chiavi, possesso non esclusivo delle chiavi, rilevanza di conversazioni Whatsapp e movimenti bancari); 4) assenza di valore probatorio del computer sequestrato (capo 2); 5) carenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), anche in ragione del trasferimento dell'interessato e del sopravvenuto avviso di conclusione indagini. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi con trascrizione di una intercettazione e l'avviso di conclusione indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Motivazioni principali: 1) l'art. 289, comma 2, c.p.p. non richiede il previo interrogatorio dell'indagato quando la misura interdittiva è disposta in sede di appello cautelare promosso dal Pubblico Ministero, poichè il contraddittorio è garantito in udienza di gravame; 2) l'omesso deposito dei files audio non comporta nullità nel riesame: è sufficiente la trasmissione di brogliacci e di una sintesi e la mancata consegna integrale non configura automaticamente violazione del diritto di difesa salvo specifiche difformità dedotte e provate; 3) la Corte non è competente a rinnovare la valutazione di merito delle prove: le critiche sulla fondatezza e sulla logica delle valutazioni probatorie svolte dal Tribunale sono mere richieste di diversa ricostruzione dei fatti e quindi inammissibili in Cassazione; 4) le valutazioni del Tribunale circa la gravità indiziaria, i riscontri estrinseci alla chiamata in correità e le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) sono ritenute congrue e motivate; 5) non sono ammessi in sede di legittimità nuovi documenti o prove non valutate dal giudice di merito (tra cui l'avviso di conclusione indagini depositato tardivamente). Conseguenze pratiche: conferma della misura interdittiva di sei mesi con efficacia alla definitività; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ordine alla cancelleria di trasmettere l'estratto del provvedimento al Pubblico Ministero per l'esecuzione (art. 28 reg. esec. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 289 cod. proc. pen., comma 2

    La Corte interpreta la norma nel senso che, nel caso di applicazione di una misura interdittiva in sede di appello cautelare promosso dal Pubblico Ministero, non è richiesto il previo interrogatorio dell'indagato poiché il contraddittorio è garantito in udienza di gravame

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Il termine previsto per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non determina nullità o inefficacia del provvedimento successivamente adottato

  • art. 268 cod. proc. pen., comma 2

    L'omesso deposito dei files audio delle intercettazioni in sede di riesame non comporta automaticamente nullità: è sufficiente la trasmissione di brogliacci e sintesi che rendano conto del contenuto, salvo specifiche difformità dedotte e provate dalla difesa

  • art. 291 cod. proc. pen., comma 1

    Riguarda la trasmissione degli atti e l'uso degli elementi depositati: il Tribunale valuta la gravita indiziaria sulla base degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare e degli eventuali elementi già depositati

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 9

    Consente alla difesa di sottoporre in sede di riesame conversazioni non poste a fondamento della richiesta cautelare, ma la loro omissione nella trasmissione non determina nullità dell'ordinanza di riesame

  • art. 294 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Richiamato dalla Corte per differenziare i casi: la disposizione che prevede l'interrogatorio dopo l'applicazione della misura si riferisce all'applicazione della misura dal giudice su richiesta del PM e non all'appello cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Disposto l'obbligo per la cancelleria di trasmettere senza ritardo l'estratto del provvedimento al Pubblico Ministero per promuoverne l'esecuzione

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Citato come documento prodotto tardivamente (avviso di conclusione indagini) che non è ammissibile in questa sede di legittimità per modificare la valutazione delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Quando la misura interdittiva è disposta in sede di appello cautelare promosso dal Pubblico Ministero, il previo interrogatorio dell'indagato non è obbligatorio: il contraddittorio è assicurato dall'udienza di gravame.
  • L'omesso deposito integrale dei files audio delle intercettazioni al riesame non determina automaticamente nullità; la difesa deve indicare specifiche difformità o rilevanze che giustifichino l'annullamento.
  • La Corte di Cassazione non è competente a rinnovare la valutazione di merito delle prove; le critiche che pretendono una ricostruzione alternativa dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Le dichiarazioni di un coindagato che si autoaccusa (chiamata in correità) possono acquistare valore probatorio solo se supportate da riscontri estrinseci, che possono essere di natura logica o materiale e non devono essere necessariamente prove autosufficienti.
  • Il trasferimento dell'indagato ad altro ufficio non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione o d'inquinamento probatorio: il giudice deve valutare il rischio in relazione alla funzione pubblica e all'influenza che l'indagato potrebbe ancora esercitare.
  • Prove o documenti nuovi prodotti in Cassazione (o non valutati dal giudice di merito) non sono generalmente ammissibili per riformare decisioni cautelari; tali elementi devono essere utilizzati e valutati in sede di merito o di riesame ove consentito.
  • Il termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame ha natura ordinatoria: la sua inosservanza non inficia automaticamente le decisioni successive, salvo effetti diversi eventualmente previsti dalla legge.

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