Ordinanza n. 24/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: dell'ordinanza n°-OMISSIS-, con la quale il Sindaco del Comune di Uta ha ordinato, tra gli altri, alla Fluorsid s.p.a., di provvedere "con la massima urgenza e, comunque, non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica della presente ad un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento e/o recupero degli stessi nei modi di Legge, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale delle aree del Comune di Uta censite al foglio 37, particella 388-389", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: -del verbale di sopralluogo del -OMISSIS- sulle aree, situate nel Comune di Uta, censite al -OMISSIS-; -della relazione del supporto al RUP prot. n°-OMISSIS-; -della relazione istruttoria del RUP prot. n°-OMISSIS-; -della relazione di sopralluogo della Città Metropolitana di Cagliari n°-OMISSIS- e, per quanto occorrer possa, della nota della medesima Città Metropolitana prot. n°-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, con ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Uta che le ingiungeva, unitamente ad altri destinatari, di provvedere con la massima urgenza e comunque entro 90 giorni alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al loro smaltimento o recupero secondo legge, relativamente ad aree comunali individuate catastalmente. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale di sopralluogo, le relazioni del supporto al RUP e del RUP e gli atti della Città Metropolitana di Cagliari. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, riservando l'esame del merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza pregiudicare l'esame del merito, ritenendo preponderante e decisivo il profilo del periculum in mora. In particolare, ha considerato oggettivamente grave il pregiudizio che la società avrebbe subito dall'esecuzione dell'ordinanza, anche in relazione al successivo recupero delle somme eventualmente anticipate dalla pubblica amministrazione. L'interesse pubblico è stato ritenuto adeguatamente salvaguardato dalla fissazione sollecita dell'udienza di merito, possibilmente entro il primo semestre del 2026. È stata quindi sospesa l'esecuzione dell'ordinanza nella parte riguardante la società ricorrente e degli atti consequenziali indicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un'ordinanza amministrativa può essere disposta anche sulla base della preponderanza del periculum in mora, con riserva dell'esame del merito, quando l'esecuzione dell'atto determini per il destinatario un pregiudizio oggettivamente grave.
- Il rischio che l'amministrazione debba anticipare somme per l'esecuzione dell'ordinanza e successivamente recuperarle dal destinatario può concorrere a integrare un pregiudizio cautelare grave a carico del privato.
- L'interesse pubblico all'esecuzione dell'ordinanza può essere bilanciato con l'interesse cautelare privato mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, anziché mediante l'immediata esecuzione dell'atto.
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