Sentenza n. 196/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Cittanova n. 3 del 22 gennaio 2026, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 29 gennaio 2026), avente ad oggetto “Approvazione del regolamento comunale per la riduzione dell’inquinamento acustico per la regolamentazione orario di apertura delle strutture sportive situate nel comune di Cittanova”, nonché del relativo Regolamento allegato, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale della seduta consiliare del 22 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Cittanova n. 3 del 22 gennaio 2026 e regolamento comunale sugli orari di apertura delle strutture sportive e sulla riduzione dell'inquinamento acustico
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale che imponeva limitazioni generalizzate agli orari di apertura e utilizzo delle strutture sportive, incidendo in particolare sull'attività di gestione di campi da padel e sull'equilibrio economico-finanziario della concessione. Sono stati dedotti otto motivi: violazione dell'obbligo di astensione di una consigliera comunale, titolare di un'attività sportiva e rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica, che aveva partecipato alla discussione e alla votazione; mancato esame preventivo da parte della commissione consiliare competente; difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alle generiche segnalazioni di inquinamento acustico; violazione della disciplina in materia di inquinamento acustico per la mancata previa adozione del piano di classificazione acustica; illegittimità delle sanzioni regolamentari, e in particolare della previsione della revoca del titolo abilitante in caso di recidiva; ambiguità, illogicità e disparità di trattamento tra impianti al chiuso e all'aperto; violazione della convenzione di gestione e alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione; violazione dell'art. 41 Cost. e del principio di proporzionalità. Il Comune ha contestato il primo motivo sostenendo che l'interesse della consigliera fosse analogo a quello di tutti gli operatori del settore, mediato e non direttamente correlato al regolamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, con annullamento integrale della deliberazione impugnata. Il TAR ha accertato che la consigliera comunale, titolare di un'attività sportiva e rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica, aveva partecipato sia alla discussione sia alla votazione del regolamento, il quale disciplinava direttamente orari e livelli di rumore di palestre, strutture sportive e campi da padel. Tale situazione integrava una correlazione immediata e diretta tra l'oggetto della deliberazione e uno specifico interesse dell'amministratrice, imponendo l'astensione ai sensi dell'art. 78, comma 2, d.lgs. 267/2000. L'obbligo di astensione sorge per la situazione obiettiva di conflitto, senza necessità di dimostrare un concreto vantaggio personale, un concreto pregiudizio dell'amministrazione o un effettivo condizionamento della decisione. Esso comprende anche la partecipazione alla discussione, poiché questa può influire sulla formazione della volontà collegiale; non è quindi applicabile la prova di resistenza. Il vizio comporta l'annullamento dell'intero atto, non soltanto della parte riferibile all'interesse dell'amministratrice, ed è riconducibile al difetto di legittimazione, tendenzialmente ricondotto al vizio di incompetenza. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 78, comma 2, d.lgs. 267/2000
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Anche per gli atti normativi o generali l'amministratore locale deve astenersi quando sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e un proprio specifico interesse. Nel caso concreto la titolarità di un'attività sportiva rendeva diretto il conflitto rispetto a un regolamento sugli orari e sui livelli di rumore delle strutture sportive.
art. 97 Cost.
L'obbligo di astensione costituisce espressione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e tutela anche l'immagine e la serenità della decisione pubblica.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato per descrivere l'annullamento in autotutela della precedente disciplina comunale sugli orari, senza costituire la base decisoria principale della presente sentenza.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'obbligo di astensione previsto per gli amministratori locali si applica anche nell'adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale quando sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e uno specifico interesse personale dell'amministratore.
- Per configurare il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione non è necessario dimostrare che l'amministratore abbia conseguito un vantaggio concreto, perseguito intenzionalmente un interesse privato o arrecato un pregiudizio all'amministrazione; è sufficiente la situazione obiettiva di correlazione tra la posizione personale e l'oggetto della deliberazione.
- L'obbligo di astensione comprende sia la partecipazione alla votazione sia la partecipazione alla discussione, poiché l'intervento nel dibattito può influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale; in tale ipotesi non opera la prova di resistenza sull'esito della votazione.
- La violazione dell'obbligo di astensione determina l'annullabilità dell'intero provvedimento collegiale, non soltanto della parte eventualmente riferibile all'interesse dell'amministratore incompatibile.
- Il conflitto di interessi, anche potenziale, rileva quale presidio dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, indipendentemente dalla prova di un effettivo condizionamento della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →