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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2113/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Grosseto che dichiarava l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nei confronti di Gaetano Schilirò e Sebastiana Calì. Il ricorrente lamentava inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non aveva imposto agli imputati prescrizioni che prevedessero il risarcimento del danno alla parte civile o comunque misure atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato, pur essendo la parte civile costituita; inoltre il PM osservava che non era in corso un giudizio di risarcimento danni ma solo un'impugnazione per nullità del testamento, e che gli imputati, avendo ricevuto un'eredità, avrebbero potuto risarcire la vittima. Il PM deduceva violazioni del combinato disposto degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Pubblico Ministero non potesse sollevare in questa sede censure relative all'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, che andavano impugnate immediatamente ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p.; non avendo il PM proposto ricorso avverso quell'ordinanza entro i termini, le questioni sul contenuto delle prescrizioni (es. l'assenza di obbligo di risarcire la parte civile) risultano precluse in sede di impugnazione della sentenza di estinzione. La Corte ha anche richiamato la giurisprudenza secondo cui discrasie fra le pretese risarcitorie della parte civile e le prescrizioni della prova non determinano automaticamente la revoca dell'ammissione alla prova né impediscono la sentenza di estinzione. Inoltre la Corte ha osservato che la pronuncia ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. non pregiudica i rimedi della vittima in sede civile e che, nella fattispecie, la controversia civile sull'impugnazione del testamento potrebbe, se accolta, soddisfare la parte civile. Conseguentemente il ricorso del PM č stato rigettato (PQM: rigetta il ricorso del Pubblico Ministero).

Norme richiamate

  • art. 491 c.p.

    Norma che disciplina il titolo di reato ascritto agli imputati; citata per individuare il fatto oggetto del procedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione avanzato dal Pubblico Ministero (motivo per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme di diritto rilevanti).

  • art. 464-quater c.p.p.

    Disciplina l'ordinanza di sospensione del processo per la messa alla prova; la Corte ha chiarito che l'ordinanza va impugnata immediatamente se si intende contestarne la legittimità o il contenuto delle prescrizioni.

  • art. 464-septies c.p.p.

    Prevede la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; la Corte ha ricordato che tale pronuncia non sostituisce il giudizio civile né costituisce un accertamento definitivo di responsabilità ai fini del risarcimento.

  • art. 168-bis c.p.

    Richiamato dal PM nel combinato disposto con norme processuali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura in sede di cassazione, però ha precisato che contestazioni sul contenuto delle prescrizioni dovevano essere sollevate con ricorso immediato contro l'ordinanza di sospensione.

  • art. 464-bis c.p.p.

    Norma richiamata dal PM nella doglianza sul collegamento tra messa alla prova e obblighi di riparazione; la Corte ha considerato irrilevante la mancata imposizione di una prescrizione risarcitoria, salvo che ciò non sia stato oggetto di impugnazione tempestiva.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero che intenda contestare la legittimità o il contenuto dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova (es. l'assenza di prescrizioni di riparazione a favore della parte offesa) deve proporre ricorso immediato per cassazione avverso tale ordinanza nei termini previsti; in mancanza la questione è preclusa in sede di impugnazione della successiva sentenza di estinzione.
  • La mancata imposizione, nell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova, di prescrizioni di risarcimento non determina automaticamente la revoca della messa alla prova né preclude la pronuncia di estinzione per esito positivo; i diritti della vittima si tutelano anche attraverso il giudizio civile.
  • La sentenza di estinzione ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. non costituisce un accertamento pieno e definitivo della responsabilità ai fini del risarcimento civile: la parte civile conserva i rimedi per ottenere il ristoro del danno.
  • Se esistono rapporti o procedimenti civili collegati (anche se aventi ad oggetto questioni diverse, come l'impugnazione di un testamento), è necessario valutare se tali procedimenti possano comunque soddisfare la parte offesa; la possibile soddisfazione civile non rende automaticamente obbligatoria una prescrizione risarcitoria nella messa alla prova.
  • Il giudice, quando concede la messa alla prova, può riservarsi di verificare eventuali accordi transattivi intercorsi tra imputato e parte civile; la riserva e la valutazione concreta della posizione della vittima rientrano nell'ambito discrezionale del giudice e possono essere oggetto di impugnazione solo con gli strumenti e nei tempi previsti.

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