Sentenza del 12/05/2017 n. 11871 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società, ai fini IRPEG e IVA per il 2001, l'omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di maggiori corrispettivi derivanti dalla vendita di immobili. L'accertamento si fondava su un complesso PVC della Guardia di Finanza, su indagini bancarie, documentazione extracontabile e movimentazioni finanziarie anomale riferibili alla società, alla socia amministratrice, a soggetti terzi e agli acquirenti. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava l'omessa motivazione della sentenza regionale, che non aveva esaminato adeguatamente tali elementi presuntivi. Con il secondo motivo deduceva la violazione delle norme sulle presunzioni derivanti dalle indagini bancarie e sull'inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente e assertiva la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la pretesa fiscale senza esaminare nel loro complesso i molteplici elementi presuntivi indicati dall'Amministrazione e senza spiegare adeguatamente il peso attribuito alle perizie di parte, alla libertà di determinazione del prezzo, alla presunta necessità di liquidità e alle differenze nelle superfici degli immobili. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente la debenza delle maggiori imposte, ma ha imposto un riesame motivato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La Corte ha ritenuto sussistente un vizio motivazionale perché il giudice regionale non aveva esaminato gli elementi presuntivi decisivi dedotti dall'Amministrazione e non aveva illustrato il percorso logico seguito per respingerli.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La norma attribuisce rilievo alle movimentazioni dei rapporti finanziari ai fini dell'accertamento dei maggiori ricavi o redditi, secondo una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente mediante prova contraria. Nel caso concreto la questione è stata dichiarata assorbita, poiché la sentenza è stata cassata già per difetto di motivazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
Richiamato dall'Agenzia nell'ambito della disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi; la relativa violazione non è stata esaminata nel merito per effetto dell'assorbimento del secondo motivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Richiamato in relazione ai poteri di controllo e alle indagini finanziarie in materia IVA. Anche tale profilo è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla motivazione.
Art. 2728 c.c.
Richiamato dall'Agenzia con riferimento agli effetti delle presunzioni legali e all'onere della prova; la Corte non ha deciso definitivamente tale questione, avendo accolto il ricorso per il vizio motivazionale.
Art. 378 c.p.c.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla società nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento fondato su molteplici elementi presuntivi, il giudice deve esaminarli sia singolarmente sia nel loro insieme e spiegare concretamente perché li ritenga insufficienti o inattendibili.
- Le movimentazioni bancarie anomale possono costituire la base dell'accertamento fiscale; quando opera una presunzione legale relativa, spetta al contribuente fornire una giustificazione specifica e documentata delle operazioni.
- Le indagini finanziarie possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi, se l'Amministrazione dimostra elementi di collegamento, intestazione fittizia o inerenza con l'attività del contribuente.
- La mera libertà delle parti di stabilire il prezzo, la vendita sotto il valore di mercato o una generica esigenza di liquidità non sono, da sole, sufficienti a neutralizzare un quadro presuntivo articolato.
- Le perizie di parte possono essere utilizzate dal giudice, ma la loro prevalenza sugli elementi dell'Amministrazione deve essere giustificata con una motivazione analitica e non meramente adesiva.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non equivale a una definitiva vittoria sul merito dell'accertamento: il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia e motivare nuovamente la decisione.
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