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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20725/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale, di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da una debitrice. Un istituto di credito titolare di credito ipotecario ha reclamato contro l'omologazione, sostenendo che la proposta non fosse conveniente rispetto alla liquidazione dell'immobile gravato da ipoteca, che avrebbe consentito un soddisfacimento migliore e più rapido. La Corte d'appello ha accolto il reclamo, revocando l'omologazione, perché ha ritenuto che la banca non fosse esclusa dalla possibilità di contestare la convenienza e che, nel merito, avesse diligentemente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato, anche sulla base della documentazione acquisita dal mutuatario e del puntuale rimborso di un precedente mutuo. La debitrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato violazione dell'art. 70, comma 3, d.lgs. 14/2019, sostenendo che la Corte d'appello avesse valorizzato documenti prodotti tardivamente dalla banca oltre il termine per le osservazioni e che quel termine fosse perentorio; (2) ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., assumendo che l'accoglimento del reclamo fosse stato fondato su documenti falsi, non riferibili al debitore o comunque inutilizzabili, e contestando in sostanza l'accertamento probatorio; (3) ha denunciato violazione degli artt. 69 c.c.i.i. e 124-bis T.U.B., sostenendo che la banca non potesse ritenersi diligente se si era fidata delle dichiarazioni del cliente senza ulteriori verifiche facilmente eseguibili; (4) ha denunciato violazione dell'art. 70 d.lgs. 14/2019 e dell'art. 115 c.p.c., contestando nel merito il giudizio di non convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale del bene ipotecato e affermando che l'offerta rateale fosse comunque più favorevole. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi perché diretti a censurare questioni non devolute o l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, e ha ritenuto infondato il terzo motivo, interpretando l'art. 124-bis T.U.B. nel senso che le informazioni per il merito creditizio possono essere fornite dal consumatore stesso e che ulteriori indagini consultando banche dati sono richieste solo ove necessario. Il ricorso è stato rigettato integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della debitrice. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché fondati su questioni di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata o perché volti a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e della convenienza economica della proposta, attività riservate al giudice di merito. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che l'art. 124-bis T.U.B. consente alla banca di acquisire informazioni adeguate anche dal consumatore e richiede ulteriori verifiche solo se necessarie; pertanto, nella fattispecie accertata dalla Corte territoriale, non era censurabile la conclusione sulla diligenza dell'istituto di credito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    termine assegnato dal giudice ai creditori per formulare osservazioni alla proposta e al piano

    La censura che presuppone l'utilizzo di documenti tardivamente prodotti è inammissibile se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e non è stata specificamente dedotta e documentata nei gradi di merito.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta

    Il divieto di contestare la convenienza opera solo se il creditore ha colpevolmente causato o aggravato l'indebitamento, o ha violato i doveri informativi in materia di valutazione del merito creditizio; nel caso concreto la Corte d'appello ha escluso tale preclusione sulla base della diligenza della banca.

  • art. 124-bis d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Le informazioni adeguate per la valutazione del merito creditizio possono essere fornite dal consumatore stesso; ulteriori informazioni tramite banca dati pertinente sono richieste solo ove necessario, non sempre e comunque.

  • art. 345 c.p.c.

    Il richiamo è ritenuto non pertinente, sia perché non vi è una disciplina analoga nel procedimento richiamato dal codice della crisi, sia perché la doglianza non riguarda nuove prove in reclamo ma una pretesa tardività di documenti prodotti in primo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    specifica indicazione … degli atti processuali, dei documenti … sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi

    La questione non può essere esaminata in cassazione senza specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e senza che risulti se la questione sia stata dedotta e discussa nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è inammissibile se, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e non l'applicazione della regola di riparto dell'onere in una situazione di incertezza fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di sindacare in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito quando la doglianza mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento del fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile introdurre questioni di fatto o di documentazione non trattate nella sentenza impugnata, se la parte non indica specificamente dove e come esse siano state dedotte nei gradi di merito e quali atti o documenti le sorreggano.
  • La deduzione di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o l'accertamento del fatto compiuti dal giudice di merito, poiché tali profili restano sottratti al sindacato di legittimità.
  • L'art. 124-bis T.U.B. non impone alla banca un obbligo assoluto di verifiche esterne in ogni caso: le informazioni adeguate per il merito creditizio possono provenire dal cliente, e ulteriori consultazioni di banche dati sono necessarie solo quando lo richieda il caso concreto.
  • Nel procedimento di omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore, la contestazione della convenienza della proposta da parte del creditore dipende anche dalla verifica della sua condotta nella fase di concessione del credito, secondo il limite posto dall'art. 69 c.c.i.i.
  • La valutazione della convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione del bene costituisce apprezzamento di merito, non censurabile in cassazione se la doglianza si risolve in una diversa lettura dei dati fattuali, compreso il fattore tempo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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