Cassazione Civile, Ordinanza n. 28649/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società cessionaria del credito di un fornitore di energia elettrica aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il pagamento di una fattura relativa alla fornitura elettrica del bimestre febbraio-marzo 2014, per oltre 259 mila euro oltre interessi e spese. Il Comune aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'evidente incongruenza degli importi richiesti rispetto ai consumi ordinari. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sostenendo che il Comune non avrebbe contestato specificamente i consumi, il funzionamento dei contatori, il contenuto delle fatture e la debenza degli interessi; (2) e (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione della prova e nel riparto dell'onere probatorio in tema di somministrazione e lettura dei contatori; (4) censura sulla qualificazione degli interessi di mora, deducendo che non riguardassero il credito ingiunto ma ritardi di precedenti pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'opposizione a decreto ingiuntivo conteneva una contestazione del fatto costitutivo del credito, mediante la deduzione dell'evidente sproporzione tra importo richiesto e consumi ordinari. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e del riparto dell'onere della prova in una controversia sulla rilevazione dei consumi tramite contatore e sulla fatturazione del servizio di somministrazione, profili riservati al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché mirava a contestare un accertamento di fatto sulla genesi degli interessi moratori, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di non contestazione quando l'opponente al decreto ingiuntivo abbia contestato il fatto costitutivo del credito, anche valorizzando l'incongruenza degli importi fatturati rispetto ai consumi ordinari.
art. 116 c.p.c.
Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
art. 2697 c.c.
In materia di contestazione della fatturazione per somministrazione, il riparto dell'onere della prova è governato dai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e non può essere sovvertito mediante doglianze che investano il merito della valutazione probatoria.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto per i ricorsi suscettibili di decisione in quella sede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione dell'evidente sproporzione tra importo fatturato e consumi ordinari può essere sufficiente a escludere la non contestazione del fatto costitutivo del credito.
- Le doglianze che investono la valutazione della prova, il peso attribuito ai documenti e l'accertamento in fatto dei consumi o degli interessi non sono ammissibili in cassazione se dirette soltanto a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
- In tema di somministrazione e fatturazione dei consumi rilevati da contatore, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul dato probatorio quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione coerente con la giurisprudenza consolidata.
- La contestazione specifica del credito può emergere anche da deduzioni difensive che denuncino l'incoerenza oggettiva della pretesa rispetto ai parametri ordinari del rapporto, senza necessità di formule sacramentali.
- L'accertamento sulla natura e sulla genesi degli interessi moratori è un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale tipico.
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