Sentenza del 19/12/2016 n. 399 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento sintetico e contraddittorio - Elementi legittimanti l'efficacia presuntiva delle rettifiche operate - Onere probatorio circa le presunzioni semplici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico lamentando, in particolare, l'assenza del contraddittorio obbligatorio e l'insufficienza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio. Ha inoltre sostenuto che le spese considerate avrebbero potuto essere finanziate con redditi esenti, redditi prodotti e dichiarati in precedenti periodi d'imposta o con il contributo economico dei familiari. Secondo la decisione, tuttavia, il contraddittorio si è concretamente svolto, l'Agenzia ha esaminato e accolto in autotutela le giustificazioni e le spese documentate, mentre il contribuente non ha fornito una prova adeguata dell'origine delle somme utilizzate.
La decisione
La nullità dell'accertamento è stata esclusa perché il contraddittorio e i principi del giusto procedimento sono stati rispettati. L'accertamento sintetico è stato ritenuto legittimamente fondato sulle presunzioni derivanti dagli indici del redditometro, poiché lo scostamento tra il reddito accertabile e quello dichiarato superava la soglia prevista. L'onere di superare tali presunzioni gravava sul contribuente, che avrebbe potuto fornire la prova anche mediante ulteriori presunzioni, ma non poteva limitarsi a mere allegazioni o enunciazioni di principio. Il ricorso è quindi risultato soccombente.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche sulla base delle spese sostenute e degli indici di capacità contributiva, consentendo la rettifica quando il reddito ricostruito presenta uno scostamento significativo rispetto a quello dichiarato.
Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2009, n. 244
È richiamata come riferimento per il rispetto del contraddittorio e delle garanzie partecipative del contribuente nell'ambito dell'accertamento sintetico.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26638/2009
È richiamata per il principio secondo cui gli elementi del redditometro possono fondare una presunzione semplice, purché lo scostamento del reddito accertabile rispetto a quello dichiarato superi la soglia prevista; il contribuente può fornire la prova contraria sull'origine delle somme.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio non può essere utilmente eccepita quando risulta che il contribuente ha avuto una concreta possibilità di interloquire con l'Ufficio e che le sue giustificazioni sono state effettivamente esaminate.
- Le spese sostenute e gli indici del redditometro possono costituire presunzioni semplici idonee a fondare l'accertamento, soprattutto quando determinano uno scostamento rilevante rispetto al reddito dichiarato.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve dimostrare in modo concreto l'origine delle risorse utilizzate, ad esempio provando che derivano da redditi esenti, da risparmi o redditi dichiarati in anni precedenti, da disinvestimenti o dal sostegno economico di familiari.
- La prova contraria può essere fornita anche mediante presunzioni, ma non può consistere in mere dichiarazioni generiche o in contestazioni astratte della valenza degli indici utilizzati dall'Amministrazione.
- Anche se gli studi di settore o gli indici redditometrici generano presunzioni semplici e non presunzioni legali, il contribuente deve sottoporre tempestivamente all'Ufficio e al giudice documenti e argomentazioni idonei a dimostrare l'incoerenza tra spese e reddito effettivamente disponibile.
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