Cassazione Penale, Sentenza n. 37819/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la conferma della condanna per detenzione di 363,25 g di eroina. Motivi: I) violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta carenza, contraddittorietà e travisamento della motivazione circa la responsabilità dell'imputato (assenza al momento della perquisizione, assenza di intercettazioni, possibile occultamento della droga da parte del coimputato, elementi favorevoli trascurati); II) errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per mancata valutazione della fattispecie di minima offensività e carenza di accertamento tossicologico sul principio attivo; III) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia logica e coerente e che la riesamina dei fatti sia preclusa in sede di legittimità salvo macroscopici vizi motivazionali, non riscontrati. Ha giudicato corretta la non applicazione dell'art. 73, comma 5 (minima offensività) sulla base del rilevante quantitativo sequestrato e del contesto fattuale; ha inoltre affermato che non sussiste obbligo di procedere a perizia tecnico-tossicologica quando il giudice può attingere ad altri elementi probatori. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato per assenza di elementi positivi e di segni di resipiscenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Il comma 5 (minima offensività) non è stato riconosciuto perché il giudice ha valutato il rilevante quantitativo sequestrato insieme al contesto (modalità, mezzi e circostanze) e ha ritenuto prevalente il carattere di non minima offensività; inoltre la Corte conferma che non è sempre obbligatoria la perizia tossicologica se sono disponibili altri elementi di prova.
art. 192 cod. proc. pen.
Il vizio dedotto con riferimento all'art. 192 (motivazione della sentenza) è stato considerato infondato: la motivazione di merito è stata ritenuta logica, coerente e sufficiente, pertanto il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione dei fatti dei giudici del merito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'articolazione del ricorso e per il rispetto dei termini/formalità; presente come riferimento procedurale all'articolazione dei motivi di impugnazione.
art. 62-bis cod. pen. (riforma attenuanti generiche)
Citata per richiamare il criterio restrittivo di concessione delle attenuanti generiche dopo la riforma: non basta lo stato di incensuratezza, servono elementi positivi che nel caso non sono stati riscontrati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso, ritenuta imputabile a colpa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione probatoria dei giudici di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono generalmente inammissibili.
- In materia di stupefacenti la non riconoscibilità della fattispecie di minima offensività (art. 73, comma 5) può fondarsi non solo sulla perizia chimico‑tossicologica ma anche sul quantitativo sequestrato e sul contesto (mezzi, modalità, circostanze): la perizia non è obbligatoria quando il giudice dispone di altri elementi probatori sufficienti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se mancano elementi positivi idonei a dimostrare resipiscenza o altre circostanze favorevoli; non è necessario che il giudice risponda puntualmente ad ogni singola deduzione difensiva, basta che indichi i motivi di preponderante rilevanza ostativi.
- I ricorrenti devono evitare che il motivo di impugnazione si riduca a una mera richiesta di rivalutazione dei fatti: oltre al rischio di inammissibilità, ciò può comportare condanna alle spese e ordinarie sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
- Quando si contesta la qualificazione giuridica (es. minima offensività) è utile produrre o chiedere elementi tecnici concreti (perizie, analisi sul principio attivo) o dimostrare l'irrilevanza quantitativa/contestuale per non lasciare la valutazione esclusivamente alla discrezionalità dei giudici di merito.
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