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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37819/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la conferma della condanna per detenzione di 363,25 g di eroina. Motivi: I) violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta carenza, contraddittorietà e travisamento della motivazione circa la responsabilità dell'imputato (assenza al momento della perquisizione, assenza di intercettazioni, possibile occultamento della droga da parte del coimputato, elementi favorevoli trascurati); II) errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per mancata valutazione della fattispecie di minima offensività e carenza di accertamento tossicologico sul principio attivo; III) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia logica e coerente e che la riesamina dei fatti sia preclusa in sede di legittimità salvo macroscopici vizi motivazionali, non riscontrati. Ha giudicato corretta la non applicazione dell'art. 73, comma 5 (minima offensività) sulla base del rilevante quantitativo sequestrato e del contesto fattuale; ha inoltre affermato che non sussiste obbligo di procedere a perizia tecnico-tossicologica quando il giudice può attingere ad altri elementi probatori. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato per assenza di elementi positivi e di segni di resipiscenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Il comma 5 (minima offensività) non è stato riconosciuto perché il giudice ha valutato il rilevante quantitativo sequestrato insieme al contesto (modalità, mezzi e circostanze) e ha ritenuto prevalente il carattere di non minima offensività; inoltre la Corte conferma che non è sempre obbligatoria la perizia tossicologica se sono disponibili altri elementi di prova.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il vizio dedotto con riferimento all'art. 192 (motivazione della sentenza) è stato considerato infondato: la motivazione di merito è stata ritenuta logica, coerente e sufficiente, pertanto il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione dei fatti dei giudici del merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'articolazione del ricorso e per il rispetto dei termini/formalità; presente come riferimento procedurale all'articolazione dei motivi di impugnazione.

  • art. 62-bis cod. pen. (riforma attenuanti generiche)

    Citata per richiamare il criterio restrittivo di concessione delle attenuanti generiche dopo la riforma: non basta lo stato di incensuratezza, servono elementi positivi che nel caso non sono stati riscontrati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso, ritenuta imputabile a colpa.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione probatoria dei giudici di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono generalmente inammissibili.
  • In materia di stupefacenti la non riconoscibilità della fattispecie di minima offensività (art. 73, comma 5) può fondarsi non solo sulla perizia chimico‑tossicologica ma anche sul quantitativo sequestrato e sul contesto (mezzi, modalità, circostanze): la perizia non è obbligatoria quando il giudice dispone di altri elementi probatori sufficienti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se mancano elementi positivi idonei a dimostrare resipiscenza o altre circostanze favorevoli; non è necessario che il giudice risponda puntualmente ad ogni singola deduzione difensiva, basta che indichi i motivi di preponderante rilevanza ostativi.
  • I ricorrenti devono evitare che il motivo di impugnazione si riduca a una mera richiesta di rivalutazione dei fatti: oltre al rischio di inammissibilità, ciò può comportare condanna alle spese e ordinarie sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica (es. minima offensività) è utile produrre o chiedere elementi tecnici concreti (perizie, analisi sul principio attivo) o dimostrare l'irrilevanza quantitativa/contestuale per non lasciare la valutazione esclusivamente alla discrezionalità dei giudici di merito.

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