Cassazione Civile, Ordinanza n. 16585/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia riguardava il criterio di rivalutazione delle pensioni erogate dalla cassa previdenziale forense. Alcuni avvocati pensionati avevano chiesto il riconoscimento della rivalutazione annuale delle rispettive pensioni secondo l'indice ISTAT, sostenendo che, ai sensi della L. n. 576 del 1980, la decorrenza dovesse partire dal primo anno successivo al pensionamento; la cassa sosteneva invece che la prima rivalutazione dovesse essere ancorata a un indice diverso e più sfavorevole, con riferimento all'anno successivo a quello considerato dalla Corte territoriale. Con il primo motivo di ricorso principale la cassa denunciava violazione e falsa applicazione delle disposizioni della L. n. 576 del 1980, degli artt. 2, 10, 15, 16, 26 e 27, nonché dell'art. 2116 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse applicato un indice ISTAT riferito al 1979-1980 e non al 1981. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1362 e 2116 c.c., della L. n. 576 del 1980, dell'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 e del regolamento Cassa forense del 2005, sostenendo che il regolamento in tema di inefficacia degli anni con contributi non versati non potesse essere applicato retroattivamente. I resistenti proponevano anche ricorso incidentale per contestare il rigetto della domanda di restituzione dei maggiori contributi, deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la ripetizione di quanto ritenuto dovuto in eccesso e che fosse necessaria una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della cassa sia il ricorso incidentale dei pensionati. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva applicato il criterio interpretativo già affermato dalle Sezioni Unite in tema di rivalutazione delle pensioni forensi: il sistema di adeguamento introdotto dalla L. n. 576 del 1980 comporta che la pensione debba essere rivalutata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto, così da evitare che il mancato riferimento all'anno precedente penalizzi ingiustamente il professionista. La Corte ha quindi confermato che, nel caso di pensione maturata nel 1980, la rivalutazione doveva fondarsi sugli indici del 1979 e non su quelli inferiori indicati dalla cassa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non chiariva una reale violazione di legge ma mirava in sostanza a rivalutare i fatti e a contestare la decorrenza del regolamento del 2005, correttamente ritenuto non retroattivo. Anche il ricorso incidentale è stato respinto perché non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e perché la richiesta di nuova consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, 10, 15, 16, 26 e 27
art. 16; art. 27, comma 4; art. 26
L'art. 27, comma 4, ha portata generale e non transitoria; la rivalutazione delle pensioni forensi va effettuata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto, in coerenza con il sistema complessivo della legge e con l'esigenza di non penalizzare il pensionato per il vuoto normativo sulla rivalutazione del reddito pensionabile.
art. 2116 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia sulla rivalutazione pensionistica e sui contributi correlati.
art. 1362 c.c.
Invocato per la critica interpretativa del regolamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a riesaminare il merito.
L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 16 come modificato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 8
Il nuovo testo mantiene il meccanismo di adeguamento annuale delle pensioni, sostituendo al decreto interministeriale la delibera del consiglio di amministrazione della cassa, senza alterare il principio di decorrenza dell'adeguamento dal 1 gennaio successivo.
L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 8
Ha modificato il meccanismo di adeguamento della L. n. 576 del 1980, art. 16, ma non il criterio interpretativo di base affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, All. E
Il giudice ordinario non è vincolato all'atto amministrativo e può disapplicarlo se non conforme alla legge.
L. 24 dicembre 2003?
null
L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 27, comma 4
La norma è stata letta come disposizione di carattere generale, da interpretare sistematicamente e teleologicamente, per colmare il vuoto sulla quantificazione del reddito pensionabile.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9
Richiamato nel secondo motivo in relazione al regolamento della cassa, ma la censura non è stata accolta perché il tema si risolveva nella contestazione della retroattività del regolamento e dei fatti di causa.
Regolamento Cassa Forense del 16 dicembre 2005, art. 1
La previsione di inefficacia degli anni in presenza di debito contributivo, anche parziale, opera solo dal 2005 e non può essere applicata retroattivamente ai periodi anteriori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il procedimento camerale e il termine assegnato al collegio.
art. 360 c.p.c.
Parametri di ricorso per cassazione invocati per entrambi i motivi principali e per il motivo del ricorso incidentale.
Massime di principio
- In tema di rivalutazione delle pensioni erogate da una cassa professionale, la disposizione che prevede l'adeguamento annuale va interpretata in modo sistematico e teleologico quando il dato letterale non chiarisca compiutamente la decorrenza, privilegiando una lettura che eviti penalizzazioni irragionevoli per il pensionato.
- Quando la normativa di settore collega la pensione ai redditi professionali rivalutati, l'assenza di un espresso riferimento all'anno precedente il maturare del diritto può essere colmata interpretativamente facendo decorrere la rivalutazione della pensione dal 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto stesso.
- L'atto amministrativo richiamato dalla disciplina previdenziale non vincola il giudice ordinario, il quale può disapplicarlo se lo ritiene non conforme alla legge.
- La censura di violazione di legge in cassazione è inammissibile se, sotto l'apparente deduzione di error in iudicando, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, del quantum o delle risultanze tecniche di merito.
- Un regolamento sopravvenuto che disciplini l'efficacia di contributi non versati non può essere applicato retroattivamente a periodi anteriori se la sua stessa struttura normativa indica una decorrenza successiva.
- La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non impone una pronuncia espressa o un obbligo di rinnovo.
- La rivalutazione delle pensioni e la correlata contribuzione devono essere lette in coerenza con il sistema complessivo della cassa professionale, ma la questione della quantificazione concreta dei contributi resta distinta da quella della corretta decorrenza dell'adeguamento pensionistico.
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