Cassazione Penale, Ordinanza n. 41134/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne aveva affermato la responsabilità per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'illogicità/carenza della motivazione e un preteso travisamento della prova, contestando la correttezza della valutazione probatoria posta a base della condanna. La Corte di cassazione ha osservato che la censura, pur formalmente qualificata come travisamento della prova, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e un diverso giudizio di merito sulle risultanze processuali, attività preclusa in sede di legittimità. È stato inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e confortate da ulteriori riscontri, con motivazione congrua e non illogica.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La censura di travisamento della prova non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito probatorio; in cassazione è ammissibile solo per verificare la coerenza logica della motivazione rispetto ai dati probatori specificamente indicati.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando sia individuabile una chiara e oggettiva difformità tra il contenuto della prova e la sua rappresentazione nella motivazione; non basta contestare la lettura o il peso probatorio attribuito dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle risultanze processuali né un diverso giudizio di attendibilità delle prove, se la motivazione della sentenza di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- La motivazione che valorizzi le dichiarazioni della persona offesa, quando sia assistita da riscontri esterni e da una valutazione di attendibilità non contraddittoria, è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
- La deduzione formalmente prospettata come vizio di travisamento non è ammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a sostituire alla valutazione del giudice di merito una lettura alternativa del compendio probatorio.
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