Ordinanza n. 3071/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, favorevole al ricorrente di primo grado, della cui esecutività è stata chiesta la sospensione
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della difesa ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di un militare, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'esecuzione della pronuncia avrebbe comportato l'ostensione al militare di dati personali e riservati relativi a tutti gli ufficiali valutati insieme a lui, compresi quelli ritenuti idonei ma non promossi. Il Ministero ha quindi dedotto, almeno ai fini cautelari, l'esistenza di censure d'appello ragionevolmente fondate e il rischio di un pregiudizio immediato e irreversibile connesso alla divulgazione dei dati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ha ravvisato il fumus boni iuris, ritenendo che le censure d'appello presentassero una ragionevole probabilità di accoglimento, e il periculum in mora, considerando prevalente l'interesse del Ministero a evitare l'immediata ostensione di dati personali e riservati di tutti gli ufficiali valutati insieme all'interessato, inclusi gli idonei non promossi. È stata pertanto sospesa l'esecutività della sentenza impugnata. La trattazione del merito è stata fissata per il 9 febbraio 2027; le spese sono state riservate al definitivo. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
fumus boni iuris e periculum in mora
La sospensione dell'esecutività della sentenza appellata richiede la concorrente presenza di una ragionevole fondatezza dell'appello e di un pregiudizio grave, immediato e irreversibile derivante dall'esecuzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 5 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata insieme all'art. 6 del regolamento quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali nel provvedimento.
art. 6 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata insieme all'art. 5 del regolamento in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando le censure dell'appello appaiano ragionevolmente fondate e l'esecuzione della sentenza esponga l'amministrazione a un pregiudizio immediato e irreversibile.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse dell'amministrazione alla riservatezza di dati personali e riservati relativi a soggetti terzi può prevalere sull'interesse all'immediata esecuzione di una sentenza che ne imponga l'ostensione, quando la divulgazione riguardi anche soggetti idonei ma non promossi.
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