Cassazione Civile, Ordinanza n. 09337/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che la società, poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, aveva convenuto in giudizio il proprio ex liquidatore per ottenere la revocatoria ex art. 2901 c.c. di pagamenti che questi aveva disposto in proprio favore a titolo di compenso per gli anni 2011 e 2012, nonché la restituzione delle somme. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando inefficaci i pagamenti e condannando il convenuto alla restituzione; aveva inoltre rigettato la riconvenzionale del liquidatore, che chiedeva il pagamento del compenso per le prestazioni svolte, con eventuale compensazione, e aveva rigettato anche la manleva nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in causa. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il liquidatore deduceva: 1) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per omessa prova e mancata esplicitazione degli elementi relativi a eventus damni e scientia damni, oltre a violazione dell'art. 2729 c.c. per aver tratto la prova presuntiva senza indizi gravi, precisi e concordanti, e violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o incomprensibile nella valutazione di un verbale di revisione; 2) violazione dell'art. 1243 c.c. in tema di compensazione, sostenendo che il proprio credito fosse certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile anche nella procedura concorsuale; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1362 c.c. in materia di polizza assicurativa, lamentando l'erronea affermazione della consapevolezza circa la modifica della clausola di riparto di coassicurazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, osservando che le censure relative alla revocatoria erano formulate in modo promiscuo e indistinto, rimettendo alla Corte l'onere di identificare quali parti dell'illustrazione si riferissero a ciascun motivo; ha inoltre rilevato che gran parte delle doglianze mirava a contestare valutazioni di fatto. Quanto alla compensazione, ha affermato che l'art. 1243 c.c. richiede che il credito opposto in compensazione sia liquido ed esigibile e che tale requisito, nel caso concreto, era stato escluso dalla sentenza impugnata, la quale aveva qualificato il credito come illiquido e di non facile e pronta liquidazione, trattandosi di credito fondato su fattura emessa unilateralmente dal liquidatore. Infine, il motivo relativo alla polizza assicurativa è stato ritenuto interamente fattuale e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
È la norma posta a base dell'azione revocatoria esperita dalla società per far dichiarare inefficaci verso di essa i pagamenti disposti dal proprio ex liquidatore in suo favore.
art. 2697 c.c.
È richiamato dal ricorrente per lamentare un'errata ripartizione o valutazione dell'onere della prova in tema di eventus damni e scientia damni.
art. 2729 c.c.
È evocato per contestare il ricorso a presunzioni; la Corte rileva che la censura, così formulata, investe in realtà valutazioni di fatto ed è inammissibile.
art. 132 c.p.c.
È richiamato per denunciare una motivazione apparente o incomprensibile; la Corte osserva che le doglianze sono in sostanza fattuali e quindi non ammissibili in cassazione.
art. 1243 c.c.
La Corte ribadisce che la compensazione giudiziale o legale presuppone un credito liquido ed esigibile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso dal giudice di merito.
art. 1362 c.c.
È invocato in relazione all'interpretazione della polizza assicurativa, ma la doglianza viene considerata meramente fattuale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte lo applica per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per lite ritenuta manifestamente infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 201 l.fall.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina fallimentare alla liquidazione coatta amministrativa, ai fini della compensazione.
art. 56 l.fall.
È evocato dal ricorrente come norma che consentirebbe la compensazione anche in ambito concorsuale.
Massime di principio
- In cassazione, motivi formulati in modo promiscuo e non chiaramente riferibili a specifiche censure sono inammissibili, perché non consentono alla Corte di individuare l'oggetto effettivo del sindacato.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono inammissibili.
- Ai fini della compensazione ex art. 1243 c.c., il credito opposto deve essere liquido ed esigibile; se il giudice di merito esclude tale requisito con apprezzamento di fatto, la relativa censura non può essere utilmente proposta in cassazione se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la dimostrazione dell'eventus damni e della scientia damni resta questione di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto e specificamente argomentato.
- Quando la controversia viene costruita su documenti e apprezzamenti istruttori, la doglianza deve colpire la regola di diritto o l'effettivo vizio motivazionale, non limitarsi a una diversa lettura del materiale probatorio.
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