Cassazione Civile, Sentenza n. 16286/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di maggiori imposte IMU emesso da Velletri Servizi. Il contribuente contestava la carenza di motivazione dell'atto, la mancata indicazione dei valori dei beni e l'impossibilità per la resistente di determinare i valori stessi
La decisione
Dopo il previo rigetto del ricorso in primo grado (CTP di Roma) e in appello (CTR Lazio, sentenza n. 6127/2016), la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Successivamente la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in Cassazione; la rinuncia è stata accettata dalla resistente. Il Procuratore Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. e ha compensato le spese. Pertanto il ricorso per cassazione non è stato esaminato nel merito e la decisione della CTR rimane efficace
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
Disciplina la rinuncia all'impugnazione; consente al ricorrente di rinunciare al ricorso, determinandone la possibile estinzione se la rinuncia è accolta
art. 390 c.p.c.
Regole sul compimento degli atti processuali e sugli effetti dell'abbandono o della rinuncia che comportano l'estinzione del procedimento impugnatorio
art. 391 c.p.c.
Prevede le conseguenze della estinzione del processo per rinuncia o abbandono, ivi compresa la regolazione delle spese processuali
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se formalmente depositata e accettata, determina l'estinzione del procedimento senza che la Corte esamini le questioni di merito.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di merito: la decisione impugnata (qui la sentenza della CTR) resta operante e non viene annullata.
- La resistente può accettare la rinuncia; l'accettazione rende più agevole la dichiarazione di estinzione da parte della Corte. In assenza di accettazione il giudice valuta la legittimità formale della rinuncia.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può decidere sulla liquidazione delle spese; è comune la compensazione delle spese tra le parti, come qui avvenuto.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le conseguenze pratiche (perdita della possibilità di ottenere annullamento della decisione impugnata, mantenimento degli effetti della pronuncia precedente) e gli aspetti economici connessi alle spese processuali.
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