Sentenza n. 977/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione del Consiglio comunale di Alberobello (BA) n.-OMISSIS-del 30 aprile 2025, pubblicata sull'albo pretorio il giorno 8 maggio 2025, ad oggetto: “Richiesta di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. Intervento di ristrutturazione edilizia relativo ad immobile sito in Alberobello (BA) alla Via -OMISSIS- n. -OMISSIS-, da destinare a "-OMISSIS-" di cui all'art. 70 del Regolamento Regionale Puglia 18 gennaio 2007, n. 4. Attestazione interesse pubblico”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale recante diniego dell'attestazione dell'interesse pubblico e del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per la ristrutturazione edilizia e il mutamento di destinazione d'uso di un immobile da artigianale a socio-assistenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego consiliare relativo a un immobile situato in zona omogenea D2.3, per il quale era previsto, previo rilascio del permesso in deroga ex art. 14 d.P.R. n. 380/2001, un intervento di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso da artigianale a servizi socio-assistenziali, destinati a una struttura per malati, anziani, minori o soggetti fragili, fino a sedici ospiti. Deduceva violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere, contraddittorietà, violazione degli artt. 1 e 97 Cost., incompetenza, violazione dell'art. 49 TUEL e dell'art. 14, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Evidenziava che l'istruttoria degli uffici comunali aveva espresso parere favorevole di regolarità tecnica e che l'intervento perseguiva finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e recupero sociale dell'immobile. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento cautelare con invito al riesame, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse all'annullamento dell'atto, poiché era divenuta impossibile la ristrutturazione prevista, chiedendo tuttavia l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato l'illegittimità della deliberazione impugnata ai soli fini dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza disporne l'annullamento. Ha ritenuto che il Consiglio comunale non avesse deliberato conformemente all'art. 14 d.P.R. n. 380/2001 e non avesse motivato in modo persuasivo il diniego, nonostante i pareri favorevoli di regolarità tecnica e l'impulso positivo del responsabile del settore urbanistico. L'intervento risultava riconducibile alla ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, con mutamento di destinazione d'uso funzionale a un'attività socio-assistenziale di interesse pubblico e sociale; inoltre, dagli atti emergevano effetti di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo, recupero dell'immobile e presenza delle urbanizzazioni primarie, senza contrasto con le previsioni generali del piano. Il Collegio ha rilevato che il dibattito consiliare si era discostato dalla positiva istruttoria senza fornire una motivazione adeguata. L'accertamento non ha comportato il riconoscimento del risarcimento, rimesso all'eventuale giudice della domanda risarcitoria, il quale dovrà verificare illecito, nesso causale e danno ingiusto, considerando anche la dinamica del contratto preliminare, la condizione apposta e l'eventuale concorso colposo o incidenza causale ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. n. 380/2001
Il permesso di costruire in deroga richiede una valutazione dell'interesse pubblico; nel caso concreto, il diniego consiliare è stato ritenuto non conforme alla disciplina e non adeguatamente motivato rispetto all'istruttoria favorevole.
art. 14, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001
Rileva il parere di regolarità tecnica degli uffici ai fini della deliberazione consiliare sull'attestazione dell'interesse pubblico.
art. 14, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Invocato dal ricorrente e considerato nel giudizio quale parametro della legittimità del diniego del permesso in deroga.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
L'intervento è stato qualificato come ristrutturazione edilizia, con mutamento di destinazione d'uso verso servizi socio-assistenziali.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando viene meno l'interesse all'annullamento, di accertare l'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; la sentenza ha applicato tale disposizione.
art. 1227 c.c.
Dovrà essere considerato nell'eventuale giudizio risarcitorio per valutare fattori idonei a diminuire o escludere il danno.
art. 2056 c.c.
Richiamato per la valutazione del danno risarcibile nell'eventuale giudizio sulla responsabilità dell'amministrazione.
art. 1965 c.c.
Il Collegio ha lasciato impregiudicata la possibilità delle parti di definire le questioni mediante transazione.
Massime di principio
- Quando il Consiglio comunale deve valutare l'interesse pubblico ai fini del permesso di costruire in deroga, il diniego deve confrontarsi in modo motivato e persuasivo con i pareri tecnici favorevoli e con gli elementi istruttori acquisiti; non è sufficiente una decisione negativa priva di adeguata giustificazione rispetto all'istruttoria.
- La valutazione dell'interesse pubblico per un intervento edilizio in deroga deve considerare concretamente le finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo, recupero dell'esistente e rilevanza sociale dell'attività prevista, nonché la compatibilità dell'intervento con le previsioni generali dello strumento urbanistico.
- Quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse all'annullamento dell'atto ma permane l'interesse a fini risarcitori, il giudice amministrativo può limitarsi ad accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza disporne l'annullamento.
- L'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori non comporta automaticamente il riconoscimento del danno: l'eventuale domanda risarcitoria richiede la verifica dell'illecito, del nesso causale e del danno ingiusto, con valutazione anche del comportamento del danneggiato e degli altri fattori causali rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14354/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14355/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14356/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2539/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2540/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2541/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →