Sentenza n. 1042/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - -OMISSIS- nella parte in cui ha giudicato l'infermità del ricorrente non dipendente da causa di servizio negandogli altresì la concessione di un equo indennizzo; - del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n.-OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità non dipendente da fatti di servizio; - del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso in sede di riesame, n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità non dipendente da fatti di servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia e l'equo indennizzo, nonché i pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio, compreso quello reso in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, affetto da una patologia indicata nel testo con omissioni, aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio sostenendo che fosse stata contratta durante le missioni all'estero, e il conseguente equo indennizzo. La Commissione medica ospedaliera aveva ascritto la patologia alla Tabella A, categoria 6; il Comitato di verifica aveva tuttavia escluso la dipendenza dal servizio e confermato tale conclusione in sede di riesame. Il ricorrente ha dedotto che i pareri non avevano esaminato le peculiarità della sua situazione, i fattori di rischio connessi al servizio e l'impatto delle plurime vaccinazioni; ha inoltre contestato il riferimento a dati e studi risalenti. Ha documentato le condizioni operative e ambientali delle missioni e prodotto un'indagine di laboratorio che rilevava nell'organismo la presenza fuori soglia di sostanze indicative di esposizione in ambienti contaminati.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e sono stati annullati gli atti impugnati. Il TAR ha applicato il principio secondo cui, per le patologie considerate dalla disciplina richiamata dall'Adunanza Plenaria in relazione al rischio professionale specifico, il militare deve provare il servizio in una delle attività tipizzate, l'esposizione a condizioni ambientali od operative che aumentino il rischio e il carattere della patologia coerente con quel rischio; non deve invece dimostrare il nesso medico-legale effettivo, mentre spetta all'Amministrazione provare una specifica genesi extralavorativa. I pareri del Comitato, pur richiamando statistiche e studi, non avevano individuato fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva efficacia eziologica, né analizzato in modo puntuale le concrete condizioni di impiego, l'assenza di dispositivi di protezione, gli elementi clinici individuali e il possibile rapporto con le vaccinazioni. Le motivazioni sono state quindi ritenute generiche e apodittiche, affette da difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza, anche perché non indicavano un decorso causale alternativo realistico né confutavano gli esiti dell'indagine di laboratorio. L'Amministrazione deve riaprire il procedimento in contraddittorio con il ricorrente e concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto della sentenza. I resistenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento) [l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, come modificato dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228], in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere -OMISSIS- e sia espressiva di quel rischio
Il militare deve dimostrare il servizio in una delle attività tipizzate, condizioni ambientali od operative che abbiano aumentato il rischio e una patologia espressiva di quel rischio; è invece sollevato dall'onere di provare il nesso medico-legale effettivo. L'Amministrazione deve fornire la prova di una specifica genesi extralavorativa.
art. 2087 c.c.
in linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento) [l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, come modificato dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228], in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere -OMISSIS- e sia espressiva di quel rischio
Il riparto dell'onere probatorio è ricondotto al sistema dell'art. 2087 c.c.: il militare prova i presupposti del rischio professionale specifico, mentre l'Amministrazione è onerata della prova contraria, consistente nell'individuazione di una specifica genesi extralavorativa.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contemplate in relazione al rischio professionale specifico connesso a missioni o impieghi militari tipizzati, il militare deve provare di avere svolto una delle attività previste, in condizioni ambientali od operative che abbiano aumentato il rischio, e che la patologia successivamente insorta sia espressiva di quel rischio; non è necessario provare il nesso eziologico medico-legale effettivo.
- Una volta dimostrati i presupposti del rischio professionale specifico, grava sull'Amministrazione la prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia. Il diniego non può fondarsi su formule di stile o sulla sola citazione di studi e dati statistici generali, ma deve indicare una causa alternativa concreta e dotata di autonoma efficacia eziologica.
- Il parere tecnico sulla dipendenza da causa di servizio è sindacabile quando risulti manifestamente illogico o irragionevole, fondato su presupposti erronei, privo di adeguata istruttoria o motivazione, oppure ometta circostanze di fatto rilevanti. In particolare, occorre una valutazione specifica delle condizioni ambientali e operative del servizio e degli elementi individuali pertinenti alla patologia.
- Quando il diniego di causa di servizio è annullato per carenze istruttorie e motivazionali, il giudice può imporre la riapertura del procedimento in contraddittorio con l'interessato e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, conforme ai criteri indicati nella decisione.
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