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Sentenza

Sentenza n. 2218/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - del provvedimento emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- con il quale il Questore di Roma decretava il rifiuto dell'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri nei confronti del sig. -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per la declaratoria del diritto del ricorrente all'ottenimento del titolo di viaggio per stranieri, secondo quanto previsto dall'art. 24, d.lgs. 251/2007, sussistendone i requisiti.

Giustizia amministrativa202214196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Roma dell'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero cui era stata riconosciuta la protezione sussidiaria dal Tribunale ordinario di Roma, ha impugnato il diniego del Questore di Roma e chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del titolo di viaggio previsto dall'art. 24 d.lgs. 251/2007. Ha dedotto l'impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza, in ragione della perdurante instabilità politica e sociale del Paese e del rischio personale derivante da tale contatto. L'Amministrazione ha motivato il diniego sia con l'assenza di adeguata documentazione dell'impossibilità di ottenere il passaporto nazionale, sia con la presenza, nel fascicolo personale, di dichiarazioni rese con generalità differenti, tali da determinare dubbi sull'identità del richiedente. Il ricorrente ha sostenuto che la propria volontà di non entrare in contatto con le autorità del Paese d'origine fosse sufficiente a integrare il requisito normativo e ha ricondotto l'uso di un alias a un equivoco nella fase iniziale di identificazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 subordini il rilascio del titolo di viaggio alla presenza di fondate ragioni, oggettive e puntuali, che impediscano di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza per ottenere il passaporto. Il relativo onere probatorio grava sul richiedente e richiede idonei riscontri documentali. Il riconoscimento della protezione sussidiaria non determina quindi automaticamente il diritto al titolo di viaggio. Nel caso concreto il ricorrente non aveva prodotto documenti, né indicato fatti univoci e verificabili, attestanti l'impossibilità di ottenere il passaporto; non risultavano tentativi concreti presso l'ambasciata, né un formale rifiuto o mancato riscontro. Le generiche deduzioni sulla situazione del Paese d'origine e la mera volontà di evitare i contatti consolari non erano sufficienti. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimamente rilevanti le generalità discordanti fornite in momenti diversi, poiché l'identità certa costituisce presupposto imprescindibile per il rilascio del titolo di viaggio e i dubbi ragionevoli sull'identità ne giustificano il diniego o la revoca, anche in assenza di intento doloso. Il provvedimento è stato pertanto ritenuto esente da vizi di legittimità. Spese integralmente compensate; la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto, previa ripresentazione dell'istanza con documentazione aggiornata sul requisito reddituale.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007

    Il rilascio del titolo di viaggio al titolare di protezione sussidiaria presuppone la prova di ragioni oggettive e concrete che impediscano di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza per ottenere il passaporto; il riconoscimento della protezione sussidiaria non attribuisce automaticamente il diritto al titolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio per stranieri: il richiedente deve dimostrare le ulteriori condizioni previste dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007.
  • Le "fondate ragioni" che impediscono al titolare di protezione sussidiaria di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza devono essere oggettive, concrete e verificabili; non è sufficiente la mera volontà soggettiva di evitare i contatti con tali autorità o il richiamo generico alla situazione del Paese d'origine.
  • L'onere di provare l'effettiva impossibilità di ottenere il passaporto nazionale grava sul richiedente e può essere assolto mediante documenti, tentativi concreti presso l'autorità consolare, attestazioni di rifiuto o di mancato riscontro e altri elementi fattuali univoci.
  • La certezza dell'identità personale costituisce presupposto imprescindibile per il rilascio del titolo di viaggio; la presenza di generalità discordanti può legittimamente giustificare il diniego quando determini ragionevoli dubbi sull'identità, anche in assenza di intento doloso.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e speciale
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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