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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1839/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato non luogo a provvedere rispetto a una istanza di rinuncia e aveva rigettato la richiesta di semilibertà. Due motivi principali: (1) violazione o errata applicazione dell'art. 50 Ord. pen., per presunta omissione nella valutazione dei progressi di reinserimento, della cessazione del vincolo associativo (a causa dell'arresto dei capi del sodalizio nel 2018) e per la mancata considerazione che i fatti contestati risalgono a oltre cinque anni; si richiamava anche una sentenza della Cassazione (20/02/2024 n.14054) su posizione di un coindagato; (2) inosservanza degli artt. 50 Ord. pen. e 298, comma 2, cod. proc. pen., deducendo la compatibilità tra l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (misura non custodiale sostitutiva) e la semilibertà, e sostenendo che tale obbligo rafforzerebbe la misura alternativa e favorirebbe il reinserimento.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di trattazione orale e dichiarato il ricorso infondato (il primo motivo) e inammissibile/assorbito (il secondo). Sul primo motivo, la Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato, secondo la propria discrezionalità motivata, la sussistenza di elementi di pericolosità attuale collegati all'inserimento del condannato in una compagine associativa per la commercializzazione di stupefacenti, nonché i precedenti penali pertinenti; ha osservato che la sentenza riguardante il coindagato non prova la rescissione del vincolo associativo né la destrutturazione dell'organizzazione nel suo complesso e che il ricorso non ha dimostrato l'assimilabilità della posizione del coindagato a quella del ricorrente. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura non confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e ha sottolineato che la persistenza di una misura cautelare, seppur non custodiale, fonda la valutazione della pericolosità attuale. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 50 Ord. pen.

    Disciplina i criteri per l'ammissione alla semilibertà: richiede la valutazione dei progressi nel trattamento e delle condizioni per un graduale reinserimento ma non impone una sequenza obbligatoria di misure; il giudice ha ampia discrezionalità motivata e può richiedere ulteriore osservazione se sussistono indici di consistente capacità a delinquere o contiguità con ambienti delinquenziali di livello.

  • art. 298, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla compatibilità tra sospensione della misura cautelare e misure alternative alla detenzione: la Corte evidenzia che la presenza di una misura cautelare, pur non custodiale, può essere indice di pericolosità attuale e rilevare nella valutazione della semilibertà.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Procedimento ai sensi di questo articolo non consente trattazione orale in camera di consiglio partecipata ex art. 127 cod. proc. pen.; giustifica il diniego della richiesta di trattazione orale.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma sulla trattazione in camera di consiglio partecipata; richiamata per spiegare l'inapplicabilità nel procedimento instaurato ex art. 611 cod. proc. pen.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di sanzioni per attività illecite legate a sostanze stupefacenti; indicata tra i reati per cui il ricorrente è stato giudicato e tenuta in considerazione nella valutazione della pericolosità.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma che prevede le circostanze aggravanti e fattispecie correlate al traffico di stupefacenti; richiamata nell'ambito dei titoli di reato considerati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante collegata all'appartenenza a organizzazioni mafiose; la contestazione di questa aggravante nei procedimenti a carico del ricorrente è stata valorizzata dal Tribunale come indicativa di inserimento in una compagine associativa strutturata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili in cassazione nelle determinate ipotesi; il ricorso è stato valutato nei limiti indicati dall'articolo.

Massime di principio

  • Per l'ammissione alla semilibertà il giudice deve valutare sia i risultati del trattamento individualizzato sia le condizioni per un graduale reinserimento: la valutazione è ampia e discrezionale e deve essere motivata; non esiste una obbligatoria sequenza graduale di misure alternative.
  • La presenza di fatti indicativi di inserimento in associazioni per delinquere, precedenti specifici e contestazioni di aggravanti di tipo mafioso possono giustificare il rigetto della semilibertà anche se sono trascorsi anni dai fatti, quando permangano elementi di pericolosità attuale.
  • La sostituzione di una misura custodiale con una misura non custodiale (es. obbligo di presentazione) può rimuovere una causa di incompatibilità formale con la semilibertà, ma non elimina automaticamente la valutazione di pericolosità: la misura cautelare residua può rimanere indice rilevante.
  • Una sentenza favorevole a un coindagato o l'annullamento di un provvedimento per vizi motivazionali non dimostrano automaticamente la cessazione del vincolo associativo o la distruzione dell'organizzazione; occorre prova specifica della differente posizione individuale.
  • I rimedi in Cassazione richiedono censure specifiche e un confronto puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; censure generiche o aspecifiche possono essere dichiarate inammissibili o infondate.

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