Cassazione Penale, Sentenza n. 30624/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 12/01/2022 (n. 4619/2022) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Andrea Luzi. Il PG ha rappresentato che l'imputato era deceduto il 21/03/2020 e ha chiesto la correzione della decisione con annullamento senza rinvio per estinzione del reato a causa della morte del reo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha revocato la sentenza della Corte di Cassazione del 12/01/2022 e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16/09/2019 limitatamente alla posizione di Andrea Luzi, perché i reati a lui ascritti si sono estinti per morte dell'imputato. La Corte ha motivato che l'esistenza in vita dell'imputato è presupposto essenziale della procedibilità e che la tardiva conoscenza della morte è assimilabile a errore materiale o di fatto; pertanto la Cassazione può revocare la propria decisione secondo la procedura prevista dall'art. 625-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Procedura che consente alla Corte di cassazione di revocare la propria decisione anche d'ufficio quando viene successivamente accertato un fatto (come la morte dell'imputato) la cui tardiva conoscenza è assimilabile a errore materiale o di fatto
Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562 - 01
Precedente che afferma l'obbligo dei giudici penali di accertare lo stato di vita dell'imputato come condizione di procedibilità e la possibilità di revocare decisioni rese dopo la morte dell'imputato
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima della pronuncia determina l'estinzione del reato e l'inesistenza giuridica della sentenza penale che venga pronunciata successivamente.
- I giudici penali hanno l'obbligo, anche non espressamente codificato, di accertare lo stato di vita dell'imputato; la mancata conoscenza tempestiva della morte può essere considerata errore materiale e rettificata.
- La Corte di Cassazione può revocare le proprie decisioni tramite la procedura di cui all'art. 625-bis c.p.p. quando sopravvengano fatti che incidono sulla validità della pronuncia (es. morte dell'imputato).
- Se la morte dell'imputato interviene dopo la deliberazione di un giudice di merito ma prima della deliberazione della Corte superiore, la sentenza di merito va annullata senza rinvio per estinzione del reato limitatamente alla posizione del deceduto.
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