Sentenza n. 825/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni concernenti la procedura di affidamento bandita dal Comune di Caltanissetta avente ad oggetto la “concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e della viabilità post incidente, mediante pulizia della piattaforma stradale e delle sue pertinenze ed il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse a seguito di incidenti stradale - CIG: B598836CE1”; con richiesta di accertamento del diritto della ricorrente: • in via principale, all’affidamento del servizio oggetto della gara, in virtù della complessiva offerta presentata, anche a mezzo di specifico subentro nel contratto sottoscritto con l’aggiudicataria e previa dichiarazione d’inefficacia dello stesso ex artt. 121 e/o 122 c.p.a.; • in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, all’ottenimento del risarcimento per equivalente del pregiudizio patito e patendo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti, provvedimenti e operazioni della procedura di affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e della viabilità post incidente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura bandita dal Comune di Caltanissetta per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e della viabilità post incidente, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Ha inoltre domandato, in via principale, l'accertamento del diritto all'affidamento del servizio, con eventuale subentro nel contratto stipulato con l'aggiudicataria e previa dichiarazione di inefficacia dello stesso ai sensi degli artt. 121 e/o 122 c.p.a.; in via subordinata, il risarcimento per equivalente del pregiudizio subito. Successivamente, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non opponendosi né il Comune né la controinteressata.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia formalizzata dalla ricorrente e, considerato che essa era stata notificata alle parti resistenti e alla controinteressata senza opposizione, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. La controversia non è stata quindi esaminata nel merito, né sono state valutate le domande di annullamento, subentro, inefficacia del contratto o risarcimento. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di eventuale subentro; la domanda non è stata esaminata per l'estinzione del giudizio.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di eventuale subentro; la domanda non è stata esaminata per l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, notificata alle parti costituite e non opposta, comporta l'estinzione del giudizio, senza esame delle domande e dei motivi di merito dedotti.
Come è indicizzato
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