Cassazione Civile, Ordinanza n. 28958/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La lite nasce da infiltrazioni di umidità in un appartamento acquistato dall'originaria attrice dalla società resistente. L'attrice aveva agito in primo grado chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti costruttivi dell'immobile. La Corte d'appello aveva invece accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società venditrice-appaltatrice, ritenendo che la denunzia dei vizi fosse stata fatta nel luglio 2005 e che gli interventi successivi avessero avuto solo finalità di controllo, senza nuove opere idonee a far decorrere un nuovo termine; di conseguenza, l'azione proposta nell'aprile 2007 era stata considerata tardiva. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso; in cassazione sono esaminati il primo, con cui si deduce violazione dell'art. 1669 c.c. per non aver la Corte territoriale considerato che il termine per la denunzia decorre dalla completa conoscenza dei vizi e non dalla mera percezione di segni esteriori, e il secondo, relativo a vizi di motivazione e omesso esame di risultanze istruttorie, dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, affinché accerti quando sia stata acquisita la completa conoscenza dei gravi difetti, secondo il principio per cui la scoperta dei vizi richiede un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della loro gravità e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
In caso di rovina o gravi difetti di immobili destinati a durare nel tempo, la norma prevede una responsabilità decennale dell'appaltatore, ma l'azione è soggetta a un termine di decadenza per la denunzia entro un anno dalla scoperta dei vizi e a un termine di prescrizione annuale decorrente dalla denunzia.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 1669 c.c., la "scoperta dei vizi" non coincide con la semplice percezione di segni esteriori di danno o pericolo, ma richiede il conseguimento di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
- Il termine annuale per la denunzia dei gravi difetti decorre dalla conoscenza completa dei vizi, la quale normalmente si acquisisce solo attraverso idonei accertamenti tecnici, salvo che l'appaltatore dimostri elementi contrari anteriori sufficienti a far ritenere già raggiunta tale conoscenza.
- Nel giudizio ex art. 1669 c.c., il giudice di merito non può ancorare la decorrenza dei termini decadenziale e prescrizionale alla sola data delle segnalazioni informali o dei sopralluoghi dell'impresa, se non accerta previamente se tali elementi abbiano effettivamente consentito una piena consapevolezza dei difetti e della loro causa.
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