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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/108

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/108 della Commissione, del 16 gennaio 2026, relativo all’autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi da utilizzare in esche per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare

Normativa europea32026R0108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza il ponceau 4R come additivo per mangimi, ma solo per il suo impiego in esche da pesca destinate ad attirare pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. L’autorizzazione è concessa sulla base delle valutazioni favorevoli dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia, con prescrizioni specifiche di uso e di protezione degli utilizzatori. Il testo fissa inoltre la composizione, i criteri di purezza, i metodi di analisi e la data di scadenza dell’autorizzazione al 8 febbraio 2036.

Autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi da impiegare esclusivamente in esche per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, immettono sul mercato o utilizzano il ponceau 4R, classificato come additivo organolettico del gruppo funzionale dei coloranti, limitatamente alle esche da pesca per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. Non riguarda l’acquacoltura né l’uso in mangimi per animali diversi da tale specifico impiego. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi in esche per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/108 della Commissione autorizza il ponceau 4R come additivo per mangimi, in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’autorizzazione è circoscritta a un uso molto specifico: esche da pesca destinate ad attirare pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare, e non riguarda l’acquacoltura.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce motivi e procedure per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e corredata della documentazione richiesta. La valutazione scientifica dell’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, l’uso del ponceau 4R nelle esche per pesci di acqua dolce non desta preoccupazioni per gli animali bersaglio, ed è sicuro per consumatori e ambiente; ha inoltre ritenuto l’additivo efficace nella colorazione delle esche. La Commissione ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda il ponceau 4R, classificato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti, cioè sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi. Il testo specifica che l’additivo è destinato a essere incorporato in esche da pesca per conferire colore e attirare pesci di acqua dolce; l’uso è limitato alle esche da pesca e non può estendersi ai mangimi per acquacoltura. La Commissione collega espressamente l’ambito materiale alla nozione di mangime di cui all’articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, per le esche progettate per essere sparse al fine di attirare pesci in una data area.

Condizioni d’uso, sicurezza e protezione degli utilizzatori

L’allegato fissa un tenore massimo di 15 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con tasso di umidità del 12% per i pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Nei considerando la Commissione richiama anche il profilo di sensibilizzazione cutanea e respiratoria emerso dalla valutazione EFSA.

Specifiche tecniche, purezza e analisi

L’allegato descrive il ponceau 4R come sale sodico, costituito essenzialmente da trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disolfonato, con sostanze coloranti accessorie e componenti incolori principali come cloruro di sodio e/o solfato di sodio; sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione. Il prodotto è ottenuto mediante sintesi chimica. I criteri di purezza impongono sostanze coloranti totali almeno all’80%, sostanza colorante accessoria non oltre l’1%, composti organici diversi dalle sostanze coloranti non oltre lo 0,5% e ammine primarie aromatiche non solfonate non oltre lo 0,01%. Per il controllo analitico sono previsti, per l’additivo, spettrofotometria a 505 nm e titolazione con cloruro di titanio, mentre per i mangimi composti si applica la LC-MS/MS.

Durata dell’autorizzazione e decorrenza

Il regolamento prevede la fine del periodo di autorizzazione all’8 febbraio 2036. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata in allegato, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale dei coloranti, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite.

Uso limitato alle esche da pesca

Dall’allegato emerge che il ponceau 4R può essere utilizzato soltanto in esche da pesca per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. È espressamente vietato l’uso in mangimi per l’acquacoltura.

Tenore massimo autorizzato

Per i pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare è previsto un tenore massimo di 15 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Prescrizioni per etichettatura e impiego

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato richiede inoltre che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Se i rischi non possono essere eliminati mediante procedure operative e misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. La Commissione richiama anche il possibile profilo sensibilizzante per pelle e vie respiratorie descritto nel considerando.

Caratterizzazione della sostanza e criteri di purezza

Il ponceau 4R è descritto come sale sodico, costituito essenzialmente da trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disolfonato, con sostanze coloranti accessorie e componenti incolori quali cloruro di sodio e/o solfato di sodio. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione. I criteri di purezza comprendono: sostanze coloranti totali come sale sodico almeno 80%, sostanza colorante accessoria massimo 1%, composti organici diversi dalle sostanze coloranti massimo 0,5%, ammine primarie aromatiche non solfonate massimo 0,01%.

Metodi di analisi

Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti nell’additivo si applica la spettrofotometria a 505 nm e titolazione con cloruro di titanio, come richiamato nel regolamento (UE) n. 231/2012 e nelle specifiche JECFA. Per la quantificazione nei mangimi composti si utilizza la cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).

Durata dell’autorizzazione

La fine del periodo di autorizzazione è fissata all’8 febbraio 2036.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentarezootecniasalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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