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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/123

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/123 del Consiglio, del 16 gennaio 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/386, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese

Normativa europea32026R0123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/123 aggiorna l’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2024/386. In particolare, sostituisce la voce relativa ad Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza e sopprime la voce relativa a Ismail Barhoum. Il provvedimento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/386 sulle misure restrittive contro i soggetti che sostengono, facilitano o permettono atti di violenza di Hamas e della Jihad islamica palestinese.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) 2024/386, con effetti sulle persone fisiche elencate nelle misure restrittive; nel caso concreto, sostituisce una voce relativa a una persona fisica e sopprime la voce relativa a un’altra persona deceduta.

Modifica delle misure restrittive contro i soggetti collegati a Hamas e alla Jihad islamica palestinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/123 del Consiglio interviene in via puntuale sul regolamento (UE) 2024/386, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Il provvedimento dà attuazione all’esito del riesame periodico previsto dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento base, limitandosi ad aggiornare l’elenco delle persone fisiche inserite nell’allegato I.

Base giuridica e finalità del riesame

Il Consiglio richiama l’articolo 13, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/386, che consente la revisione delle misure restrittive. Dai considerando risulta che, a seguito del riesame, è emersa la necessità di sopprimere la voce relativa a una persona deceduta e di aggiornare la voce relativa a un’altra persona. Il regolamento di esecuzione costituisce dunque un atto di aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, senza introdurre un nuovo regime materiale.

Modifiche all’allegato I del regolamento (UE) 2024/386

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento base sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche sono due:

  • la voce 1 della rubrica "A. Persone fisiche" è sostituita da una nuova scheda riferita ad Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza;
  • la voce 11 della stessa rubrica è soppressa, in relazione a Ismail Barhoum.

Sostituzione della scheda di Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza

La nuova voce identifica Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA con i seguenti dati essenziali:

  • data di nascita: 28.8.1955;
  • luogo di nascita: Sudan;
  • cittadinanza: sudanese;
  • passaporto n. B00018729 (Sudan);
  • sesso: maschile.

La motivazione dell’elenco lo qualifica come finanziatore di Hamas radicato in السودان, attivo nella gestione di società inserite nel portafoglio titoli di Hamas. In particolare, viene indicato che avrebbe agevolato finanziamenti per Hamas attraverso una rete societaria, menzionando espressamente Al Rowad Real Estate Development e Al Zawaya Group for Development and Investment. La conclusione normativa è che partecipi al finanziamento di Hamas.

Soppressione della voce di Ismail Barhoum

Il regolamento dispone la soppressione della voce di Ismail Barhoum dall’elenco delle persone fisiche. Il testo fornito non specifica ulteriori motivazioni, limitandosi a registrare la cancellazione della scheda dall’allegato I.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come clausola finale tipica dei regolamenti UE, viene ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/386

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/386 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La revisione riguarda l’elenco delle persone fisiche sottoposte a misure restrittive.

Sostituzione della voce relativa ad Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza

Nell’allegato, nella rubrica "A. Persone fisiche", la voce 1 è sostituita con una nuova scheda identificativa e motivazionale. La persona è indicata come Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA, nato il 28.8.1955 in Sudan, cittadino sudanese, titolare del passaporto n. B00018729 (Sudan), sesso maschile. Il motivo dell’inserimento è che sarebbe un finanziatore di Hamas impiantato in Sudan, gestore di società nel portafoglio titoli di Hamas e facilitatore di finanziamenti attraverso una rete di società, tra cui Al Rowad Real Estate Development e Al Zawaya Group for Development and Investment.

Cancellazione della voce relativa a Ismail Barhoum

Nell’allegato, nella rubrica "A. Persone fisiche", viene soppressa la voce 11 relativa a Ismail Barhoum.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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