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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/150

Regolamento (UE) 2026/150 del Consiglio, del 16 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

Normativa europea32026R0150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento amplia in modo significativo il perimetro di EuroHPC, introducendo una disciplina specifica per le gigafabbriche di intelligenza artificiale e rafforzando il pilastro quantistico. Vengono aggiornate missione, definizioni, governance, regole di finanziamento e modalità di accesso alle infrastrutture, con particolare attenzione a sicurezza, autonomia strategica e competitività dell’Unione. Sono inoltre previsti meccanismi di coordinamento con RRF, altri programmi dell’Unione e contributi nazionali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per estendere il mandato dell’impresa comune EuroHPC alle gigafabbriche di IA e rafforzare il pilastro delle tecnologie quantistiche.

Ambito di applicazione

Si applica all’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC), ai suoi organi di governo, agli Stati partecipanti (in particolare Stati membri e, per quanto ammesso, paesi terzi associati), ai consorzi per gigafabbriche di IA, ai soggetti ospitanti e agli utenti delle infrastrutture di supercalcolo, IA e quantistiche. Incide sul finanziamento e sulla gestione di infrastrutture europee di dati, servizi IA, calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico, nonché sull’uso di fondi dell’Unione, dell’RRF e di altri programmi UE/nazionali. Le nuove regole riguardano anche la selezione, il funzionamento, il controllo e l’accesso alle gigafabbriche di IA, incluse le limitazioni alla partecipazione di soggetti di paesi terzi quando siano in gioco sicurezza, autonomia e interessi strategici dell’Unione.

Regolamento (UE) 2026/150 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

Il regolamento interviene sul quadro EuroHPC per adeguarlo alla rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie quantistiche. I considerando evidenziano che i meccanismi originari del 2021 non sono più sufficienti a sostenere strutture su scala molto più ampia, in particolare le gigafabbriche di IA, e richiamano l’esigenza di rafforzare sovranità tecnologica, competitività, autonomia strategica e sicurezza dell’Unione.

Finalità e contesto politico-strategico

Il testo si colloca nel solco del regolamento (UE) 2024/1689 sull’IA e delle iniziative della Commissione del 2025, tra cui il piano d’azione per il continente dell’IA, la bussola per la competitività e la strategia quantistica. L’obiettivo è fare dell’Unione un leader mondiale nell’IA e nelle tecnologie quantistiche, dotandola di infrastrutture di calcolo e di dati in grado di sostenere ricerca, innovazione industriale, applicazioni pubbliche e sviluppo di modelli avanzati.

Nuove definizioni e perimetro operativo

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1173 è ampliato con definizioni essenziali per la disciplina delle gigafabbriche di IA: vengono chiariti i concetti di gigafabbrica, consorzio, coordinatore, soggetto ospitante, convenzione di accoglienza, cooperazione con paesi terzi e strutture multisito. È inoltre introdotta la figura del centro nazionale di competenza per il settore quantistico, quale punto di accesso per industria, PMI, accademia e pubbliche amministrazioni a tecnologie, strumenti, servizi e infrastrutture quantistiche.

Missione dell’impresa comune EuroHPC

La nuova formulazione dell’articolo 3 ridefinisce la missione dell’impresa comune come sviluppo e mantenimento di un ecosistema europeo federato, sicuro, interoperabile e iperconnesso di supercalcolo, calcolo quantistico, dati e servizi. La missione include il sostegno a sistemi orientati alla domanda e agli utenti, la promozione di applicazioni ottimizzate, l’utilizzo di una catena di approvvigionamento europea per ridurre dipendenze e interruzioni, e l’estensione dell’uso delle infrastrutture a un numero più ampio di utenti pubblici e privati.

Nuovi pilastri di attività: gigafabbriche di IA e tecnologie quantistiche

Il regolamento inserisce due pilastri specifici nell’architettura EuroHPC.

Per le gigafabbriche di IA, il testo prevede attività volte a fornire infrastrutture di calcolo di livello mondiale a ricercatori, imprese e settori pubblici, a consentire lo sviluppo di soluzioni e modelli di base e a garantire competitività e sovranità dell’Unione come continente dell’IA.

Per le tecnologie quantistiche, l’attività copre l’intero ecosistema: ricerca di base e applicata, passaggio dal laboratorio alla produzione, infrastrutture quantistiche, industrializzazione, standardizzazione, sicurezza della catena di approvvigionamento, sviluppo di computer quantistici tolleranti ai guasti, competenze e talenti, nonché cooperazione internazionale coerente con gli interessi dell’Unione.

Finanziamento dell’impresa comune

L’articolo 5 aggiorna il massimale del contributo finanziario dell’Unione a 4.122.300.000 EUR, di cui 92.000.000 EUR per costi amministrativi. La ripartizione indicativa è la seguente:

  • fino a 1.660.000.000 EUR da Orizzonte Europa, inclusi 160.000.000 EUR per attività di ricerca e innovazione quantistiche;
  • fino a 2.142.300.000 EUR dal programma Europa digitale;
  • fino a 320.000.000 EUR dal meccanismo per collegare l’Europa.

Il regolamento consente inoltre contributi supplementari da questi programmi e da altri programmi UE, purché accompagnati da contributi di altri membri dell’impresa comune almeno di pari entità. Per i contributi supplementari si applica, per quanto pertinente, l’articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Disciplina delle gigafabbriche di IA

L’articolo 12 ter costituisce il nucleo innovativo della riforma. La gigafabbrica di IA deve essere localizzata in uno Stato partecipante che sia anche Stato membro ed è finanziata da un partenariato tra Unione, Stati partecipanti e consorzio, con coordinamento tramite una convenzione di accoglienza. La selezione del consorzio avviene tramite invito a manifestare interesse, appalto congiunto e criteri che combinano valutazione tecnica, impatto sull’ecosistema europeo dell’IA e sostenibilità finanziaria.

Il contributo dell’Unione copre fino al 17 % degli investimenti in spese in conto capitale dell’infrastruttura di calcolo, oppure può essere sostituito da un acquisto garantito di tempo di accesso di pari valore. Gli Stati partecipanti devono contribuire almeno in misura pari al contributo dell’Unione, mentre l’investimento residuo e i costi operativi restano a carico del consorzio. Sono previste regole specifiche per gigafabbriche multisito in uno o più paesi.

Accesso, utenti e priorità applicative

Una parte rilevante del regolamento riguarda l’accesso alle risorse di calcolo. Il tempo di accesso dell’Unione e degli Stati partecipanti è proporzionale ai contributi finanziari effettuati. L’accesso dell’Unione deve essere orientato soprattutto a start-up e PMI, alle attività di ricerca e innovazione finanziate da programmi UE e, in alcuni casi, ai progetti europei che sviluppano modelli di IA di frontiera aperti, selezionati con concorso europeo.

Il regolamento prevede anche che il consiglio di direzione definisca regole specifiche per l’allocazione del tempo di accesso su base strategica o per esigenze di sicurezza, nonché meccanismi di monitoraggio degli squilibri tra categorie di utenti.

Convenzione di accoglienza e governance pubblica

La convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA è il principale strumento contrattuale di governance. Essa disciplina assetto proprietario, struttura di governo, controllo pubblico, contributi, accesso, qualità del servizio, gestione dell’infrastruttura, trasferimento della proprietà, eventuale dismissione e clausola arbitrale/giurisdizionale a favore della Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

Ogni gigafabbrica dispone inoltre di un organo di governance pubblico composto da Commissione e Stati finanziatori. Tale organo deve approvare preventivamente operazioni particolarmente sensibili, come accordi con soggetti di paesi terzi, modifiche sostanziali della struttura giuridica o del controllo, delocalizzazioni critiche e cambiamenti delle finalità strategiche.

Restrizioni alla partecipazione di soggetti di paesi terzi

Il testo rafforza le clausole di tutela degli interessi strategici dell’Unione. La partecipazione di soggetti di paesi terzi può essere limitata o esclusa se ritenuta contraria alla sicurezza, all’autonomia o agli interessi strategici dell’Unione. Restano comunque possibili aperture verso paesi associati ai programmi UE pertinenti o verso altri paesi terzi, se compatibili con gli interessi di sicurezza e difesa e con la protezione delle informazioni classificate.

Uso di fondi RRF, fondi strutturali e altre fonti nazionali

Una parte importante della riforma riguarda il coordinamento con il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono destinare parte delle loro dotazioni RRF al finanziamento di contributi volontari a gigafabbriche di IA o ad altri investimenti coerenti con gli obiettivi EuroHPC e indicati nei rispettivi PRR. Il trasferimento integrale e irrevocabile dei fondi all’impresa comune entro il 31 agosto 2026 è considerato sufficiente ai fini del termine del regolamento (UE) 2021/241.

Sono previste possibilità analoghe per l’utilizzo di fondi del regolamento (UE) 2021/1060 o di altri programmi per finanziare infrastrutture di dati, servizi IA, supercalcolo e calcolo quantistico, con possibilità di federazione e di attribuzione del marchio EuroHPC per le infrastrutture di IA e di calcolo.

Modifiche alla governance interna di EuroHPC

L’allegato del regolamento (UE) 2021/1173 viene aggiornato in più punti: si ridefiniscono le modalità di adesione all’impresa comune, la composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e si istituisce un gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche. Sono disciplinati anche i suoi compiti, le riunioni, i gruppi di lavoro, l’elezione del presidente e il contributo al programma strategico pluriennale.

Regole di voto e programmazione

Per le attività connesse alle gigafabbriche di IA e al pilastro quantistico sono introdotte regole di voto dedicate nel consiglio di direzione. In particolare, per alcune decisioni sui compiti collegati alle gigafabbriche di IA, il 50 % dei diritti di voto è riservato agli Stati partecipanti membri, con maggioranza qualificata secondo la regola dell’Unione più almeno il 55 % degli Stati membri rappresentanti il 65 % della popolazione. Per le decisioni relative alla singola gigafabbrica i voti sono ripartiti in proporzione ai contributi impegnati e le decisioni richiedono almeno il 75 % dei voti complessivi.

Accesso ai supercomputer e tassi di rimborso

L’articolo 16 del regolamento base è sostituito per confermare che i supercomputer EuroHPC sono aperti a utenti pubblici e privati, pur restando prioritariamente orientati a ricerca e innovazione finanziate pubblicamente, applicazioni pubbliche e innovazione di PMI, start-up e scale-up. L’articolo 34 consente tassi di rimborso differenziati per tipo di partecipante e di azione, e per il pilastro quantistico impone che i programmi di lavoro includano una componente obbligatoria di azioni indirette di ricerca e innovazione fino al TRL 5 finanziate al 100 % dei costi ammissibili totali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e perimetro delle gigafabbriche di IA

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1173 è integrato con le definizioni di "gigafabbrica di IA", "consorzio per gigafabbrica di IA", "coordinatore di gigafabbrica di IA", "convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA", "soggetto ospitante di gigafabbrica di IA", "accordo di cooperazione per gigafabbrica di IA", nonché delle gigafabbriche multisito in un unico paese e in più paesi. È aggiunta anche la nozione di "centro nazionale di competenza per il settore quantistico".

Nuova missione dell’impresa comune EuroHPC

L’articolo 3 è riscritto per attribuire all’impresa comune la missione di sviluppare, implementare, ampliare e mantenere nell’Unione un ecosistema mondiale, federato, sicuro, interoperabile e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo. La missione include il sostegno alle tecnologie quantistiche avanzate, alle fabbriche di IA e alla costituzione di gigafabbriche di IA, nonché il rafforzamento della catena di approvvigionamento europea e delle competenze della forza lavoro.

Pilastri di attività: IA e quantistica

Vengono aggiunti al quadro dei pilastri di attività il pilastro delle gigafabbriche di IA e il pilastro delle tecnologie quantistiche. Il primo riguarda l’infrastruttura di calcolo IA di livello mondiale, lo sviluppo di nuove soluzioni e modelli di base e la sovranità/competitività dell’Unione come continente dell’IA. Il secondo copre ricerca, industrializzazione, infrastrutture quantistiche, standard, centri nazionali di competenza, sistemi tolleranti ai guasti, competenze, talenti e cooperazione internazionale.

Finanziamento UE e contributi aggiuntivi

L’articolo 5 fissa il contributo massimo dell’Unione in 4.122.300.000 EUR, compresi 92.000.000 EUR per costi amministrativi, ripartiti indicativamente in fino a 1.660.000.000 EUR da Orizzonte Europa, fino a 2.142.300.000 EUR dal programma Europa digitale e fino a 320.000.000 EUR dal meccanismo per collegare l’Europa. È previsto che fondi supplementari di tali programmi, nonché di altri programmi UE, possano integrare il contributo massimo purché affiancati da contributi di altri membri dell’impresa comune almeno di pari entità. Per i contributi collegati ai nuovi pilastri si applica l’articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; per il pilastro IA sono richiesti contributi corrispondenti anche da membri diversi dall’Unione.

Disciplina speciale delle gigafabbriche di IA

È introdotto l’articolo 12 ter, che disciplina ubicazione, partenariato finanziario, selezione, proprietà, accesso e governance delle gigafabbriche di IA. Le gigafabbriche devono essere situate in Stati partecipanti che sono Stati membri e sono finanziate tramite un partenariato tra Unione, Stati partecipanti e consorzio, formalizzato da una convenzione di accoglienza. La selezione avviene tramite appalto congiunto e invito a manifestare interesse, con criteri tecnici, finanziari e di impatto. Il contributo dell’Unione copre fino al 17 % delle spese in conto capitale dell’infrastruttura di calcolo, oppure può essere convertito in acquisto garantito di tempo di accesso di pari valore.

Accesso, uso pubblico e condizioni di ammissibilità

Il regolamento stabilisce che l’accesso dell’Unione e degli Stati partecipanti alle gigafabbriche di IA è proporzionato ai rispettivi contributi e che il tempo di accesso dell’Unione è destinato in via prioritaria a start-up e PMI e, in parte, a progetti strategici o di sicurezza. Possono accedere utenti residenti, stabiliti o ubicati nell’Unione o in paesi terzi associati ai programmi UE rilevanti; sono previste condizioni di gratuità per alcune categorie, incluse attività di ricerca e innovazione finanziate dall’UE e innovazione privata di PMI e scale-up. Il consiglio di direzione definisce le condizioni di accesso e monitora eventuali squilibri.

Governance, convenzione di accoglienza e organo pubblico di controllo

La convenzione di accoglienza disciplina assetto proprietario, governance, sorveglianza, contributi, accesso, qualità del servizio, gestione dei dati e del calcolo, trasferimento della proprietà, dismissione e clausola compromissoria a favore della Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 272 TFUE. Ogni gigafabbrica è dotata di un organo di governance pubblico con rappresentanti della Commissione e degli Stati finanziatori, il quale approva preventivamente determinate operazioni sensibili, tra cui accordi con soggetti di paesi terzi, modifiche strutturali e cambiamenti delle finalità strategiche.

Partecipazione di soggetti di paesi terzi e tutela degli interessi strategici

La partecipazione al consorzio per gigafabbriche di IA può essere limitata o esclusa se contraria alla sicurezza, all’autonomia, agli interessi o alle risorse strategiche dell’Unione. L’invito a manifestare interesse può limitare la partecipazione a soggetti stabiliti negli Stati partecipanti, in paesi associati ai programmi UE indicati o in altri paesi terzi compatibili con gli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi possono attenuare tali restrizioni.

Uso di fondi RRF, fondi strutturali e altri programmi

Sono previsti meccanismi per convogliare tramite l’impresa comune contributi nazionali, inclusi fondi dell’RRF, di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e regionali, del regolamento (UE) 2021/1060 o di altri programmi. La firma dell’accordo amministrativo/contributo e il trasferimento integrale e irrevocabile dei fondi RRF all’impresa comune entro il 31 agosto 2026 valgono come rispetto del termine tassativo previsto dal regolamento (UE) 2021/241. Gli Stati membri possono destinare dotazioni RRF residue o altri fondi a fabbriche di IA, supercomputer, computer quantistici o altri investimenti coerenti con gli obiettivi EuroHPC.

Modifiche alla governance dell’impresa comune e agli organi consultivi

L’allegato del regolamento (UE) 2021/1173 è modificato per aggiornare le regole di adesione di Stati membri e paesi terzi associati, la composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e l’introduzione di un gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche. Sono disciplinate riunioni, composizione, osservatori, compiti e consultazioni pubbliche del nuovo gruppo consultivo quantistico.

Regole di voto e procedure decisionali

Per le attività connesse alle gigafabbriche di IA, il consiglio di direzione adotta decisioni con regole specifiche di voto: per alcune funzioni il restante 50 % dei diritti di voto spetta agli Stati partecipanti membri e la maggioranza qualificata richiede l’Unione e almeno il 55 % degli Stati membri rappresentanti il 65 % della popolazione; per altre funzioni i voti degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai contributi impegnati alla singola gigafabbrica e le decisioni richiedono almeno il 75 % dei voti complessivi.

Accesso ai supercomputer EuroHPC e tassi di rimborso

L’articolo 16 stabilisce che l’uso dei supercomputer EuroHPC è aperto agli utenti pubblici e privati, ma in via principale è destinato a ricerca e innovazione finanziate pubblicamente, applicazioni del settore pubblico e innovazione privata di PMI, start-up e scale-up. L’articolo 34 consente tassi di rimborso differenziati per Orizzonte Europa e Europa digitale, con indicazione nel programma di lavoro; per le azioni del pilastro quantistico finanziate da Orizzonte Europa è obbligatoria una quota di azioni indirette fino al TRL 5 finanziate al 100 % dei costi ammissibili totali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecalcolo ad alte prestazioniintelligenza artificialetecnologie quantistichefinanziamenti uegovernance delle imprese comuni

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