Regolamento (UE) 2026/93
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/93 della Commissione, del 15 gennaio 2026, relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è subordinata a condizioni tecniche e di etichettatura, a un tenore massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo e a misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo recepisce il parere EFSA, che considera la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente, ma segnala rischi di irritazione e criticità per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e nei ruminanti se non protetta dalla degradazione ruminale.
Autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982, classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e consente l’impiego nei mangimi; l’allegato prevede anche la possibilità di somministrazione nell’acqua di abbeveraggio, con specifiche avvertenze e condizioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. La durata dell’autorizzazione termina il 5 febbraio 2036.
Autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/93 della Commissione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’immissione sul mercato e l’uso del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 come additivo per mangimi. La decisione si fonda sulla domanda presentata dall’operatore e sul parere EFSA del 18 marzo 2025, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente, pur segnalando rischi di irritazione per gli utilizzatori e criticità tecniche per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e nei ruminanti.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione riguarda il solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982, classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Il regolamento si applica a tutte le specie animali e disciplina l’impiego nei mangimi; l’allegato ammette anche la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio, subordinandola a specifiche cautele. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e che la domanda era completa della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA ha concluso che il prodotto è sicuro per le specie bersaglio se somministrato tramite i mangimi, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre osservato che l’additivo è irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e che qualsiasi esposizione costituisce un rischio. Per i ruminanti, la sostanza deve essere protetta dalla degradazione ruminale per risultare efficace come fonte di L-lisina.
Condizioni di impiego e limiti quantitativi
Il regolamento fissa un tenore massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo con tasso di umidità del 12 %. La Commissione motiva il limite con l’elevato tenore intrinseco di solfato dell’additivo e con l’esigenza di prevenire effetti nocivi derivanti dall’apporto di zolfo. In linea con il parere EFSA, deve anche essere considerato il contributo totale di zolfo o solfato proveniente dall’acqua di abbeveraggio e dalla formulazione del mangime completo.
Uso nell’acqua di abbeveraggio e precauzioni nutrizionali
L’allegato consente la somministrazione dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio, ma la Commissione richiama espressamente la necessità di tener conto dell’eventuale rischio igienico nell’ambito del regolamento (CE) n. 183/2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi. Inoltre, in etichetta deve comparire un avvertimento secondo cui, in caso di supplementazione con solfato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Requisiti di etichettatura, istruzioni e metodi analitici
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tasso di umidità deve essere indicato in etichetta. L’allegato prevede metodi analitici specifici: Farmacopea europea, monografia 20301, per l’identificazione del solfato; EN ISO 17180 e metodi richiamati dal regolamento (CE) n. 152/2009 per la determinazione della lisina in additivo, premiscele, mangimi composti e acqua di abbeveraggio.
Tutela della salute degli utilizzatori
La Commissione ritiene necessarie misure di protezione per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Decorrenza e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato indica la fine del periodo di autorizzazione al 5 febbraio 2036.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il regolamento è adottato in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e il parere EFSA del 18 marzo 2025, che ha ritenuto la sostanza sicura per specie bersaglio, consumatori e ambiente, ma irritante per pelle, occhi e vie respiratorie.
Condizioni d’impiego e avvertenze
L’allegato prevede che l’additivo possa essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori devono assicurare la protezione dalla degradazione ruminale se usato nei ruminanti. In etichetta e nelle istruzioni devono figurare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico, la stabilità nell’acqua di abbeveraggio e l’avvertenza sul necessario bilanciamento di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, soprattutto in caso di uso nell’acqua di abbeveraggio.
Limite massimo di inclusione
È fissato un tenore massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, motivato dall’elevato tenore intrinseco di solfato dell’additivo e dal richiamo al precedente parere EFSA del 16 giugno 2015 relativo a un altro solfato di L-lisina.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi analitici per l’identificazione del solfato e per la determinazione della lisina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, richiamando in particolare la Farmacopea europea monografia 20301, EN ISO 17180 e il regolamento (CE) n. 152/2009.
Sicurezza degli utilizzatori
Devono essere adottate procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione degli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato il termine finale del periodo di autorizzazione: 5 febbraio 2036.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 gen 2026Regolamento (UE) 2026/94
- Regolamento · 15 gen 2026Regolamento (UE) 2026/95
- Regolamento · 15 gen 2026Regolamento (UE) 2026/96
- Regolamento · 15 gen 2026Regolamento (UE) 2026/98
- Regolamento · 15 gen 2026Regolamento (UE) 2026/99
- Regolamento · 15 gen 2026Regolamento (UE) 2026/100
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →