Regolamento (UE) 2026/94
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/94 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda i campioni di riferimento, i diritti, le relazioni di valutazione e i laboratori nazionali di riferimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (CE) n. 378/2005 per renderlo più flessibile ed efficiente nella gestione delle domande di autorizzazione degli additivi per mangimi. In particolare estende talune esenzioni dall’obbligo di presentare campioni di riferimento alle domande di rinnovo, introduce la possibilità per l’LCR di chiedere diritti supplementari in caso di attività ulteriori e riorganizza il sistema dei laboratori nazionali di riferimento. Vengono inoltre semplificati gli adempimenti amministrativi, soppressi alcuni obblighi informativi e adeguate le tariffe previste per le diverse tipologie di domanda.
Modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di campioni di riferimento, diritti dovuti all’LCR, relazioni di valutazione e organizzazione dei laboratori nazionali di riferimento.
Ambito di applicazione
Si applica alla procedura UE di autorizzazione degli additivi per mangimi prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003, limitatamente ai compiti e alle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento (LCR), identificato nel Centro comune di ricerca della Commissione a Geel (Belgio), e ai laboratori nazionali di riferimento che partecipano al consorzio. Riguarda i richiedenti di autorizzazioni, modifiche e rinnovi di autorizzazioni di additivi per mangimi, nonché gli Stati membri che designano o ritirano laboratori nazionali di riferimento. Non disciplina aspetti estranei alla catena di valutazione tecnica e amministrativa dell’LCR e del consorzio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/94 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 378/2005, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. L’intervento mira a semplificare la gestione delle domande di autorizzazione, a chiarire il ruolo del laboratorio comunitario di riferimento (LCR) e a rendere più efficiente il funzionamento del consorzio dei laboratori nazionali di riferimento.
Ambito e contesto normativo
La modifica si colloca nella procedura UE di autorizzazione all’immissione sul mercato e all’utilizzazione degli additivi per mangimi. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 attribuisce all’LCR compiti tecnici e di coordinamento, mentre il regolamento (CE) n. 378/2005 ne dettaglia le modalità operative, incluse le regole sui campioni di riferimento, sui diritti dovuti dai richiedenti, sulle relazioni di valutazione e sulla cooperazione con i laboratori nazionali di riferimento.
Campioni di riferimento
Viene estesa l’esenzione dall’obbligo di presentare campioni di riferimento alle domande di rinnovo di un’autorizzazione esistente, purché l’LCR detenga già campioni ancora corrispondenti alla forma in cui l’additivo è destinato all’immissione sul mercato. Resta fermo l’obbligo del richiedente di fornire nuovi campioni in sostituzione di quelli scaduti o su richiesta dell’LCR, in coerenza con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 378/2005.
Diritti supplementari e calcolo delle tariffe
Il nuovo articolo 4, paragrafo 4, consente all’LCR di comunicare al richiedente un diritto supplementare qualora, dopo la presentazione della domanda, risultino necessari ulteriori compiti e mansioni e le tariffe finali siano superiori a quelle inizialmente calcolate. Il richiedente può contestare il diritto supplementare entro 15 giorni. La disciplina delle tariffe nell’allegato IV viene adeguata per le domande di modifica e di rinnovo, prevedendo ipotesi di esenzione totale o parziale e importi di 4 000 EUR o 6 000 EUR a seconda che si applichino o meno le esenzioni relative ai campioni di riferimento e alla valutazione tecnica.
Relazione di valutazione e metodi di analisi
Se il richiedente contesta il diritto supplementare, la relazione di valutazione deve indicare quali compiti dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 non è stato possibile svolgere. Inoltre, viene chiarito che la Commissione, l’LCR o l’Autorità possono richiedere una nuova valutazione dei metodi di analisi sulla base di fattori legittimi pertinenti, in particolare per adeguarli a sviluppi scientifici e tecnologici. In tali casi il richiedente viene informato dall’LCR e si applica la procedura sui diritti supplementari.
Laboratori nazionali di riferimento e consorzio
L’assetto dei laboratori nazionali di riferimento è profondamente riorganizzato. Gli Stati membri possono designare i laboratori che soddisfano i requisiti dell’allegato I e devono comunicare le designazioni sia all’LCR sia alla Commissione; l’LCR pubblica e aggiorna sul proprio sito l’elenco dei laboratori partecipanti al consorzio. La prima pubblicazione dell’elenco ha effetto dal 5 febbraio 2026. Gli accordi tra LCR e membri del consorzio sostituiscono una logica contrattuale in senso stretto e regolano soprattutto gli aspetti finanziari, potendo prevedere la distribuzione di una quota dei diritti ricevuti.
Semplificazioni amministrative
È soppresso l’obbligo annuale per ciascun laboratorio nazionale di riferimento di inviare all’LCR una stima delle domande per cui potrebbe fungere da laboratorio relatore. Coerentemente, l’LCR non è più tenuto a elaborare orientamenti obbligatori e può soltanto predisporre orientamenti dettagliati, inclusi i criteri di designazione dei laboratori relatori. Anche l’allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005 è soppresso, perché l’elenco dei laboratori non è più contenuto nel testo regolamentare ma viene gestito direttamente dall’LCR.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La disciplina transitoria sulla prima pubblicazione dell’elenco dei laboratori assicura il passaggio al nuovo sistema di designazione e aggiornamento centralizzato.
Disposizioni principali
Oggetto del regolamento modificato
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2005 è sostituito per precisare che esso stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 quanto ai compiti e alle mansioni del LCR, identificato nel Centro comune di ricerca della Commissione, ubicato a Geel, Belgio.
Esenzione dall’obbligo di campioni di riferimento per i rinnovi
L’articolo 3, paragrafo 4, è modificato per prevedere che non siano richiesti campioni di riferimento anche per le domande di rinnovo di un’autorizzazione esistente, presentate ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a condizione che i campioni già detenuti dall’LCR siano ancora nella forma in cui l’additivo è destinato all’immissione sul mercato.
Diritti supplementari e termine per il dissenso
All’articolo 4 è introdotto un nuovo paragrafo 4: se, dopo la presentazione della domanda, l’LCR ritiene necessari ulteriori compiti e mansioni e i diritti finali risultano superiori a quelli inizialmente calcolati, comunica al richiedente il diritto supplementare. Il richiedente può notificare il dissenso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Contenuto della relazione di valutazione
All’articolo 5, paragrafo 2, viene inserita una nuova lettera a bis), che impone alla relazione di valutazione di indicare quali doveri e mansioni dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 non hanno potuto essere svolti a causa del dissenso del richiedente sui diritti supplementari.
Nuova valutazione dei metodi di analisi
L’articolo 5, paragrafo 4, è riscritto per chiarire che Commissione, LCR o Autorità possono ritenere necessaria una nuova valutazione dei metodi di analisi sulla base di fattori legittimi pertinenti, in particolare per adeguarli a sviluppi scientifici e tecnologici; in tali casi il richiedente è informato dall’LCR e si applica l’articolo 4, paragrafo 4.
Laboratori nazionali di riferimento: nuova procedura di designazione
L’articolo 6 è sostituito: gli Stati membri designano i laboratori nazionali di riferimento per l’inclusione nel consorzio, purché rispettino i requisiti dell’allegato I, e comunicano le designazioni sia all’LCR sia alla Commissione. L’LCR pubblica e aggiorna sul proprio sito web l’elenco dei laboratori, con nome e indirizzo, e la stessa procedura vale per il ritiro di un laboratorio dal consorzio.
Decorrenza della prima pubblicazione dell’elenco dei laboratori
L’articolo 6, paragrafo 3, stabilisce che la prima pubblicazione da parte dell’LCR dell’elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati ha effetto dal 5 febbraio 2026.
Rapporti tra LCR e consorzio
L’articolo 6, paragrafo 4, prevede che i rapporti tra i membri del consorzio e l’LCR siano disciplinati da accordi, soprattutto per le questioni finanziarie, inclusa l’eventuale distribuzione di una quota dei diritti ricevuti ai membri del consorzio. Gli accordi devono essere adeguati alle modifiche del consorzio.
Soppressione dell’obbligo annuale di stima dei laboratori relatori
È soppresso l’articolo 9, paragrafo 2, eliminando l’obbligo per ciascun laboratorio nazionale di riferimento di comunicare annualmente all’LCR una stima del numero di domande per le quali si considera in grado di fungere da laboratorio relatore.
Orientamenti dell’LCR ai laboratori nazionali di riferimento
L’articolo 12, paragrafo 2, è sostituito per prevedere che l’LCR possa elaborare orientamenti particolareggiati per i laboratori nazionali di riferimento, compresi i criteri di designazione dei laboratori relatori, senza più configurare tale attività come obbligo.
Aggiornamento dell’allegato I e soppressione dell’allegato II
L’allegato I è aggiornato nel titolo e nella lettera a) per riferirsi ai laboratori che partecipano al consorzio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, mentre l’allegato II è soppresso, poiché l’elenco dei laboratori non è più contenuto nel regolamento ma è pubblicato e aggiornato dall’LCR.
Adeguamento delle tariffe per modifiche e rinnovi
L’allegato IV è modificato per le domande di modifica delle condizioni di un’autorizzazione esistente e per le domande di rinnovo. Per le modifiche ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003: diritto pari a 0 EUR se si applicano sia l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), sia l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b); 4 000 EUR se si applica solo l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b); 6 000 EUR se non si applica nessuna delle due ipotesi. Per i rinnovi ex articolo 14: diritto pari a 0 EUR se si applicano sia l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), sia l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c); 4 000 EUR se si applica solo l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c); 6 000 EUR se non si applica nessuna delle due ipotesi.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La prima pubblicazione dell’elenco dei laboratori nazionali di riferimento da parte dell’LCR produce effetti dal 5 febbraio 2026, per assicurare una transizione agevole al nuovo sistema.
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