Regolamento (UE) 2026/95
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/95 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che ritira dal mercato le sostanze ott-2-enale, dec-2-enale, 2-esenale, 3,5-ottadiene-2-one, acido dec-2-enoico, propionato di fenetile, decanoato di metile, dec-2-enoato di etile, dec-4-enoato di etile, butilammina, 3-metilbutan-1-tiolo, 2-metilfurano, 2-acetil-5-metilfurano, 2-acetil-3-metilpirazina e beta picolina (3-metilpiridina) come additivi per mangimi destinati a gatti e cani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il ritiro dal mercato di quindici additivi per mangimi aromatizzanti e stimolanti dell’appetito per l’uso in gatti e cani, in quanto le relative domande presentate nell’ambito della procedura di rivalutazione sono state ritirate. Per attenuare l’impatto operativo, prevede tre distinti periodi transitori per additivi, premiscele e mangimi/materie prime contenenti tali sostanze, con scadenze differenziate fino al 5 febbraio 2028. Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale.
Ritiro dal mercato di specifici additivi per mangimi aromatizzanti destinati a gatti e cani, con misure transitorie per le scorte esistenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi elencati nell’allegato, autorizzati in origine ai sensi della direttiva 70/524/CEE, limitatamente all’uso per gatti e cani. Riguarda anche le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi, nella sola misura in cui siano destinati a tali specie. Il regolamento opera nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il ritiro dal mercato non pregiudica eventuali autorizzazioni o misure sullo status degli stessi prodotti a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ritiro dal mercato di additivi per mangimi destinati a gatti e cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/95 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina unionale sugli additivi per l’alimentazione animale, in particolare sulla procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione dispone il ritiro dal mercato di una serie di additivi aromatizzanti e stimolanti dell’appetito, limitatamente all’uso per gatti e cani, poiché le corrispondenti domande sono state ritirate.
Fondamento normativo e presupposti del provvedimento
Il provvedimento si fonda sull’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che impone alla Commissione di adottare un regolamento di ritiro dal mercato per gli additivi per mangimi che non siano stati oggetto di domanda nei termini previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, ovvero per i quali la domanda sia stata ritirata. Nei considerando la Commissione precisa che, nel caso di specie, le domande relative agli additivi elencati sono state ritirate con riguardo all’impiego per gatti e cani, rendendo necessario il ritiro dal mercato per tali specie.
Sostanze interessate e perimetro del ritiro
L’allegato elenca quindici sostanze/prodotti, qualificati come sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito, tra cui:
- ott-2-enale;
- dec-2-enale;
- 2-esenale;
- 3,5-ottadiene-2-one;
- acido dec-2-enoico;
- propionato di fenetile;
- decanoato di metile;
- dec-2-enoato di etile;
- dec-4-enoato di etile;
- butilammina;
- 3-metilbutan-1-tiolo;
- 2-metilfurano;
- 2-acetil-5-metilfurano;
- 2-acetil-3-metilpirazina;
- beta picolina (3-metilpiridina).
Il ritiro è circoscritto all’uso per gatti e cani. Gli additivi sono identificati nell’allegato anche mediante numero CAS e numero Flavis, e risultano originariamente autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE.
Misure transitorie per scorte, premiscele e mangimi
Per consentire l’adeguamento degli operatori, il regolamento prevede un regime transitorio articolato su tre livelli:
- le scorte esistenti degli additivi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 5 febbraio 2027;
- le premiscele prodotte con tali additivi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 5 maggio 2027;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi o con le premiscele interessate possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 5 febbraio 2028.
Tali termini consentono l’esaurimento ordinato delle giacenze e la progressiva conformazione della filiera agli effetti del ritiro.
Effetti sul regime autorizzatorio generale
Il considerando 5 specifica che il ritiro dal mercato disposto dal regolamento non pregiudica la possibilità che i prodotti interessati siano autorizzati o soggetti a misure relative al loro status ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura è quindi limitata all’uso per le specie indicate e non esaurisce il quadro regolatorio eventualmente applicabile a tali sostanze in altri contesti o per altri impieghi.
Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento UE
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base normativa e motivo del ritiro
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale disposizione impone alla Commissione di ritirare dal mercato gli additivi per mangimi per i quali non sia stata presentata domanda di rivalutazione nei termini dell’articolo 10, paragrafo 2, oppure per i quali la domanda sia stata ritirata. Nel caso di specie, le domande relative agli additivi indicati nell’allegato sono state ritirate con riferimento all’uso per gatti e cani.
Ritiro dal mercato degli additivi elencati
L’articolo 1 stabilisce che gli additivi per mangimi elencati nell’allegato, già autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, sono ritirati dal mercato per quanto riguarda l’uso per le specie animali indicate. L’allegato comprende quindici sostanze/ prodotti aromatizzanti e stimolanti dell’appetito, tra cui ott-2-enale, dec-2-enale, 2-esenale, 3,5-ottadiene-2-one, acido dec-2-enoico, propionato di fenetile, decanoato di metile, dec-2-enoato di etile, dec-4-enoato di etile, butilammina, 3-metilbutan-1-tiolo, 2-metilfurano, 2-acetil-5-metilfurano, 2-acetil-3-metilpirazina e beta picolina (3-metilpiridina), tutti per gatti e cani.
Regime transitorio per le scorte esistenti
L’articolo 2 introduce un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte già presenti sul mercato. Le scorte esistenti degli additivi di cui all’articolo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 5 febbraio 2027. Le premiscele prodotte con tali additivi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 5 maggio 2027. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi o con le premiscele sopra indicate possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 5 febbraio 2028.
Rapporto con altre autorizzazioni o misure
Il considerando 5 chiarisce che il ritiro dal mercato disposto dal regolamento non impedisce che i prodotti interessati possano essere autorizzati o assoggettati a misure relative al loro status ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura, quindi, opera come ritiro dal mercato per l’uso specifico indicato, senza pregiudicare altri possibili assetti autorizzatori previsti dalla disciplina generale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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