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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/110

Regolamento delegato (UE) 2026/110 della Commissione, del 16 gennaio 2026, che integra la direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia per il calcolo della capitalizzazione di mercato e del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato

Normativa europea32026R0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce una metodologia uniforme per calcolare la capitalizzazione di mercato degli Stati membri e il rapporto percentuale di ciascuno rispetto all’Unione. La disciplina serve a dare attuazione alla direttiva (UE) 2025/50, che introduce un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso, assicurando comparabilità e coerenza tra Stati membri. Il calcolo si fonda su dati di mercato e di negoziazione già regolati dalla normativa MiFID/MiFIR e su criteri oggettivi di attribuzione dell’emittente allo Stato membro, basati sulla sede legale.

Metodologia armonizzata per il calcolo della capitalizzazione di mercato e del relativo rapporto percentuale degli Stati membri ai fini della direttiva (UE) 2025/50 sulle ritenute alla fonte

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda il calcolo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, della capitalizzazione di mercato degli emittenti con sede legale in ciascuno Stato membro e del relativo rapporto percentuale rispetto alla capitalizzazione complessiva dell’Unione. Interessa le azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, gli emittenti costituiti o legalmente stabiliti in uno Stato membro e i dati di mercato e di segnalazione previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai regolamenti delegati (UE) 2017/567, 2017/587 e 2017/590. Sono escluse le azioni non più ammesse alla negoziazione prima del 31 dicembre; il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Metodologia per il calcolo della capitalizzazione di mercato e del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato

Il regolamento delegato (UE) 2026/110 integra la direttiva (UE) 2025/50, relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso, dettando norme tecniche uniformi per il calcolo della capitalizzazione di mercato degli Stati membri e del correlato rapporto percentuale rispetto all’Unione. L’impostazione è costruita per assicurare coerenza con i meccanismi di mercato già consolidati nel quadro del regolamento (UE) n. 600/2014 e degli atti delegati connessi, nonché per garantire comparabilità tra ordinamenti nazionali.

Finalità e contesto normativo

La Commissione precisa, nei considerando, che la metodologia deve allinearsi ai quadri già utilizzati per determinare i mercati liquidi, ma adattarsi ai requisiti specifici della direttiva (UE) 2025/50. In particolare, la nozione di capitalizzazione di mercato è limitata al valore complessivo delle azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, mentre il rapporto tra Stati membri serve a misurare in termini comparabili la dimensione relativa dei mercati dei capitali nazionali.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda tutte le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, emesse da soggetti giuridici costituiti o legalmente stabiliti in uno Stato membro. La data di riferimento è il 31 dicembre di ciascun anno. Sono escluse dal calcolo le azioni non più ammesse alla negoziazione prima di tale data.

Calcolo della capitalizzazione di mercato

Ai sensi dell’articolo 1, la capitalizzazione di mercato di uno Stato membro è la somma del valore di mercato di tutte le azioni rilevanti emesse dai soggetti giuridici attribuiti a quello Stato membro. Per ciascuna azione, il valore è dato dal prodotto tra:

  • il numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre;
  • il prezzo dell’azione determinato secondo la metodologia regolamentare.

Il numero delle azioni in circolazione deve essere determinato in conformità alle disposizioni applicabili del regolamento delegato (UE) 2017/567.

Determinazione del prezzo dell’azione

Il prezzo dell’azione va calcolato sul mercato più rilevante in termini di liquidità nell’Unione, prendendo a riferimento la media delle ultime massimo 100 operazioni eseguite nei cinque minuti precedenti l’ultima negoziazione dell’anno per quello strumento. La norma distingue tre ipotesi operative:

  • se nel periodo vi sono 100 o più operazioni, si utilizzano le ultime 100;
  • se le operazioni sono meno di 100, si considerano tutte quelle disponibili;
  • se necessario, il prezzo risultante è convertito in euro.

Sono presi in considerazione solo i trade eseguiti e non annullati. I dati di operazione devono provenire dalle segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento delegato (UE) 2017/590.

Aggregazione per soggetto giuridico e per Stato membro

La capitalizzazione di mercato di ciascun soggetto giuridico si ottiene sommando la capitalizzazione di mercato di tutte le azioni emesse da quel soggetto. La capitalizzazione di mercato dello Stato membro è poi determinata aggregando i valori di tutti i soggetti giuridici con sede legale in tale Stato membro.

Attribuzione dell’emittente e fonte delle informazioni

Per garantire un approccio armonizzato e trasparente, il regolamento utilizza la sede legale dell’emittente, come registrata nella base dati della Global Legal Entity Identifier Foundation, conformemente alla norma ISO 17442. Tale criterio è ritenuto idoneo a individuare il paese di attività dell’emittente e a fornire una base solida per l’allocazione statistica e regolamentare ai fini del calcolo.

Rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato

L’articolo 2 prevede che il rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato di uno Stato membro sia espresso in percentuale e corrisponda al rapporto tra la capitalizzazione di mercato dello Stato membro al 31 dicembre e la capitalizzazione di mercato complessiva dell’Unione alla medesima data. La formula richiama la variabile MarketCapCountryi e il numero totale degli Stati membri, assicurando così una misura standardizzata e confrontabile tra Paesi.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/50. La finalità è integrare tale direttiva con norme tecniche di regolamentazione che rendano omogeneo il calcolo della capitalizzazione di mercato e del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, in modo coerente con i quadri già utilizzati per individuare i mercati liquidi ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 e degli atti delegati collegati.

Calcolo della capitalizzazione di mercato dello Stato membro

La capitalizzazione di mercato di uno Stato membro è pari al valore di mercato totale di tutte le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, emesse da soggetti giuridici costituiti o legalmente stabiliti in quello Stato membro, al 31 dicembre dell’anno considerato. Il calcolo avviene sommando la capitalizzazione di mercato di tutte le azioni emesse da ciascun soggetto giuridico e poi aggregando i valori di tutti i soggetti con sede legale nello Stato membro.

Determinazione della capitalizzazione di mercato per azione

Per ciascuna azione, il valore di capitalizzazione si ottiene moltiplicando il numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre per il prezzo dell’azione determinato secondo la metodologia prevista dal regolamento. Il numero delle azioni in circolazione è determinato conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento delegato (UE) 2017/567.

Determinazione del prezzo dell’azione

Il prezzo è calcolato sul mercato più rilevante in termini di liquidità all’interno dell’Unione come media delle ultime massimo 100 operazioni eseguite nei cinque minuti precedenti l’ultima negoziazione dell’anno per la specifica azione. Se nel periodo vi sono almeno 100 operazioni, si considerano le ultime 100; se sono meno di 100, si utilizzano tutte quelle disponibili. Se necessario, il prezzo risultante è convertito in euro. Sono considerate solo operazioni eseguite e non annullate. I dati derivano dalle segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento delegato (UE) 2017/590.

Esclusioni dal calcolo

Sono escluse dal calcolo le azioni non più ammesse alla negoziazione prima del 31 dicembre, così da fotografare solo gli strumenti effettivamente quotati o negoziati alla data di riferimento.

Attribuzione dello Stato membro e fonte dei dati

Per garantire coerenza e comparabilità, l’emittente è attribuito allo Stato membro in base alla sede legale registrata nella base dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (LEI), in conformità alla norma ISO 17442. I considerando chiariscono che tale indirizzo è assunto come base per individuare il paese di attività dell’emittente, anche per finalità normative e fiscali.

Rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato

Il rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato di uno Stato membro è espresso in percentuale ed è dato dal rapporto tra la capitalizzazione di mercato dello Stato membro al 31 dicembre e la capitalizzazione di mercato complessiva di tutti gli Stati membri dell’Unione alla medesima data. La formula richiama le variabili MarketCapCountryi e N, dove N corrisponde al numero totale di Stati membri.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti finanziarivigilanza dei mercatifiscalità indirettacooperazione amministrativa

Testo integrale

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