Sentenza n. 568/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della determina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche n. 581 del 9.7.2025, portante aggiudicazione della procedura aperta telematica per l'affidamento mediante Accordo quadro della fornitura di dispositivi medici vari per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nella parte relativa al lotto 23 “raccordo catetere anticoagulo” (CIG A0347C4FEA); - dei verbali di gara del 13.2.2024, del 6.3.2024, del 19.3.2024 e della relazione di verifica di conformità del 10.6.2025, nella parte relativa al lotto 23; - di ogni altro atto connesso, ivi compresa la email del tecnico esperto nominato del 1.7.2025, recante parere favorevole alla riammissione del prodotto offerto da ICU Medical Europe S.r.l., nonché, ove esistente, il provvedimento di riammissione di quest'ultimo alla procedura;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 23 di una procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici, nonché gli atti di gara relativi alla riammissione del prodotto dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione del lotto 23, sostenendo, con un unico motivo, che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non fosse conforme alla specifica tecnica della lex specialis relativa all’assenza di reflusso al momento della disconnessione. In particolare, ha dedotto che un dispositivo qualificato come “a pressione neutra” non sarebbe equivalente a uno “a zero reflusso”. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che, dopo un’iniziale valutazione di inidoneità del prodotto, l’Amministrazione aveva disposto ulteriori accertamenti sul campione e successivamente riammesso l’offerta, senza rendere adeguatamente note le modalità della verifica, le ragioni del mutamento valutativo e le procedure seguite. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto istruttoria, chiedendo alla stazione appaltante chiarimenti sulle valutazioni tecniche e sull’equivalenza tra il dispositivo a pressione neutra e quello richiesto dalla lex specialis.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato la specifica tecnica nel senso che l’assenza di reflusso era richiesta esclusivamente al momento della disconnessione, e non durante tutte le fasi di utilizzo del dispositivo. Sulla base della documentazione tecnica prodotta, dei chiarimenti dell’operatore economico, dell’esame della campionatura da parte dell’esperto valutatore con il supporto della clinica ematologica e della relazione depositata dalla stazione appaltante in esecuzione dell’istruttoria, ha ritenuto dimostrato che anche le valvole a pressione neutra sono progettate per garantire l’assenza di reflusso alla disconnessione. Pertanto, il prodotto dell’aggiudicataria risultava conforme ai requisiti minimi della lex specialis e la sua riammissione è stata ritenuta corretta. È stata respinta anche la censura relativa al difetto di motivazione e alla mancata esplicitazione delle modalità di verifica, poiché l’esame della campionatura e il percorso valutativo emergevano dagli atti di gara e dalla documentazione acquisita. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla decisione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Nell’interpretare una specifica tecnica della lex specialis, la conformità dell’offerta deve essere valutata in relazione alla funzione e all’estensione effettivamente richieste dalla clausola, senza ampliare il requisito oltre il suo tenore letterale e funzionale.
- La richiesta di assenza di reflusso “al momento della disconnessione” non equivale alla richiesta di assenza di reflusso durante ogni fase di utilizzo del dispositivo; è sufficiente che il prodotto garantisca la caratteristica nel momento espressamente individuato dalla lex specialis.
- La qualificazione tecnica di un dispositivo come “a pressione neutra” non esclude, di per sé, la conformità al requisito dell’assenza di reflusso alla disconnessione, quando la documentazione tecnica e le verifiche sulla campionatura dimostrino che tale caratteristica è effettivamente garantita.
- La riammissione di un’offerta inizialmente ritenuta non conforme è legittima quando sia preceduta da ulteriori verifiche tecniche sulla campionatura e il percorso valutativo, le ragioni del mutamento e l’accertata conformità risultino dagli atti di gara e dalla documentazione acquisita.
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