Sentenza n. 3214/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza del Tribunale di Monza sezione lavoro n. 548/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, mediante attribuzione della carta elettronica, della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto a 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all'erogazione della somma annuale di 500 euro prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, mediante carta docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento della somma per l'anno scolastico 2022/2023. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna pecuniaria. La ricorrente aveva notificato il titolo giudiziale all'indirizzo PEC dell'Ufficio scolastico territoriale di Milano e a un ulteriore indirizzo del Ministero relativo alla Direzione generale del personale scolastico, ma non all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. Il Collegio ha inoltre escluso che la notifica presso l'Avvocatura dello Stato potesse sostituire la notifica alla sede reale dell'amministrazione debitrice.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, imponendo alle amministrazioni statali un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento, si applichi anche all'ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre solo da una valida notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione debitrice, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo i pubblici registri rilevanti. Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'indirizzo corretto era quello PEC primario inserito nel Registro delle PP.AA. L'indirizzo dell'Ufficio scolastico territoriale non era riferibile al soggetto condannato dal titolo, mentre l'indirizzo indicato in un comunicato ministeriale costituiva un mero atto organizzativo privo di efficacia normativa e non sostitutivo del domicilio digitale primario. Neppure la notifica all'Avvocatura dello Stato era idonea a produrre gli effetti sostanziali previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996, essendo prevista per finalità processuali. Poiché la notifica valida non era stata effettuata, il termine dilatorio non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della carta docente, riconosciuto nel giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali [...] comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria e decorre soltanto da una valida notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.lgs. 179/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari alla pubblica amministrazione solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.; in presenza di un indirizzo nel Registro delle PP.AA. occorre utilizzare quest'ultimo.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
Individua il Registro delle PP.AA. quale registro contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni utilizzabili per le notificazioni.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter
La disposizione non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia ai presupposti dell'art. 16-ter, comma 1-ter, per individuare l'indirizzo utilizzabile.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'adempimento spontaneo delle amministrazioni statali alle condanne pecuniarie si applica anche al giudizio di ottemperanza, quando questo abbia a oggetto l'esecuzione di un giudicato comportante il pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, la notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata alla sede reale dell'amministrazione effettivamente onerata dal giudicato, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici registri.
- Quando l'amministrazione pubblica abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notifica degli atti giudiziari deve essere eseguita a tale indirizzo; l'indirizzo presente nel Registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza di un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
- La notifica del titolo presso un ufficio periferico dell'amministrazione non è idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 se il giudicato pone l'obbligo di pagamento direttamente a carico dell'amministrazione centrale.
- Un comunicato o atto organizzativo interno dell'amministrazione, che indichi indirizzi PEC per agevolare la gestione delle notifiche, non può sostituire il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA. né modificare le regole legali di notificazione.
- La notifica del titolo presso l'Avvocatura dello Stato, valida per le finalità processuali di rappresentanza e difesa dell'amministrazione, non sostituisce la notifica alla sede reale necessaria per far decorrere il termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie.
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